Nelle liti in materia di telecomunicazioni la conciliazione richiede un esame sostanziale, non solo formale, per garantire la reale risoluzione
Scarica Sentenza Tribunale di Bologna N. 725-2026
Il tentativo di conciliazione deve essere effettivo
Nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere ridotto a un semplice adempimento burocratico.
La verifica della condizione di procedibilità da parte del giudice non può limitarsi a un controllo formale sull’organismo adito. Al contrario, deve accertare che sia stata garantita l’effettiva funzione conciliativa voluta dal legislatore: favorire un confronto reale e sostanziale tra le parti per deflazionare il contenzioso giudiziario. Privilegiare la sostanza sulla forma assicura che l’istituto non diventi un ostacolo procedurale, ma uno strumento concreto di risoluzione alternativa delle dispute. Lo ha sancito il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 725/2026.
Controversia in materia di telefonia e tentativo di conciliazione
Un utente propone un ricorso ex art. 702 bis c.p.c contro un operatore telefonico a causa del fallimento di una procedura di portabilità del numero e della mancata attivazione dei servizi. Il ricorrente invoca la tutela contrattuale e il risarcimento danni, la società resistente solleva invece l’eccezione preliminare di improcedibilità, lamentando l’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom territorialmente competente.
Verifica della condizione di procedibilità
Il Tribunale competente rigetta l’eccezione sollevata dall’operatore, affrontando il tema della condizione di procedibilità (art. 1, comma 11, L. 249/1997), non come un mero adempimento burocratico, ma come un istituto finalizzato all’effettiva risoluzione alternativa delle liti.
In giudizio emerge che il ricorrente abbia attivato una procedura di conciliazione presso un organismo privato accreditato AGCOM, conclusasi negativamente con verbale formale. La società convenuta però, sostiene che solo il ricorso al Corecom soddisfa la condizione di procedibilità.
Il Tribunale, nella decisione smentisce questa visione formalistica, stabilendo che il controllo del giudice non deve limitarsi alla “etichetta” dell’organismo davanti al quale si svolge il tentativo, ma deve indagare la sostanza dell’attività svolta.
Per il Tribunale gli elementi cardine da valutare sono i seguenti:
- la procedura stragiudiziale deve riguardare la medesima controversia portata poi in tribunale (nel caso di specie, la portabilità dell’utenza);
- entrambe le parti devono essere state messe in condizione di confrontarsi. Dagli atti di causa della presente vertenza risulta che la procedura è stata regolarmente avviata e che entrambe le parti vi hanno partecipato;
- se le parti si sono “parlate” davanti a un terzo imparziale senza successo, la funzione della procedura deve considerarsi esaurita.
Il Tribunale precisa infatti che “la verifica della condizione di procedibilità non può essere condotta secondo un criterio meramente formale limitato all’individuazione dell’organismo davanti al quale il tentativo conciliativo è stato esperito, ma deve avere riguardo alla effettiva realizzazione della funzione conciliativa perseguita dal legislatore.”
Pretendere un secondo tentativo di conciliazione presso il Corecom, dopo il fallimento di quello svoltosi presso un altro organismo autorizzato, darebbe vita a una duplicazione meramente formale. Tale eccesso di zelo procedurale, infatti, produce solo:
- un inutile ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale;
- una violazione del principio di economia processuale;
- una distorsione della disciplina di settore, che non vuole creare barriere, ma ponti tra le parti.
L’effettività del tentativo esperito dal ricorrente prevale quindi sull’eccezione di rito sollevata della società, portando il Giudice a dichiarare la domanda pienamente procedibile.
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