Nelle liti in materia di telecomunicazioni la conciliazione richiede un esame sostanziale, non solo formale, per garantire la reale risoluzione

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Il tentativo di conciliazione deve essere effettivo

Nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere ridotto a un semplice adempimento burocratico.

La verifica della condizione di procedibilità da parte del giudice non può limitarsi a un controllo formale sull’organismo adito. Al contrario, deve accertare che sia stata garantita l’effettiva funzione conciliativa voluta dal legislatore: favorire un confronto reale e sostanziale tra le parti per deflazionare il contenzioso giudiziario. Privilegiare la sostanza sulla forma assicura che l’istituto non diventi un ostacolo procedurale, ma uno strumento concreto di risoluzione alternativa delle dispute. Lo ha sancito il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 725/2026.

Controversia in materia di telefonia e tentativo di conciliazione

Un utente propone un ricorso ex art. 702 bis c.p.c contro un operatore telefonico a causa del fallimento di una procedura di portabilità del numero e della mancata attivazione dei servizi. Il ricorrente invoca la tutela contrattuale e il risarcimento danni, la società resistente solleva invece l’eccezione preliminare di improcedibilità, lamentando l’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom territorialmente competente.

Verifica della condizione di procedibilità

Il Tribunale competente rigetta l’eccezione sollevata dall’operatore, affrontando il tema della condizione di procedibilità (art. 1, comma 11, L. 249/1997), non come un mero adempimento burocratico, ma come un istituto finalizzato all’effettiva risoluzione alternativa delle liti.

In giudizio emerge che il ricorrente abbia attivato una procedura di conciliazione presso un organismo privato accreditato AGCOM, conclusasi negativamente con verbale formale. La società convenuta però, sostiene che solo il ricorso al Corecom soddisfa la condizione di procedibilità.

Il Tribunale, nella decisione smentisce questa visione formalistica, stabilendo che il controllo del giudice non deve limitarsi alla “etichetta” dell’organismo davanti al quale si svolge il tentativo, ma deve indagare la sostanza dell’attività svolta.

Per il Tribunale gli elementi cardine da valutare sono i seguenti:

  • la procedura stragiudiziale deve riguardare la medesima controversia portata poi in tribunale (nel caso di specie, la portabilità dell’utenza);
  • entrambe le parti devono essere state messe in condizione di confrontarsi. Dagli atti di causa della presente vertenza risulta che la procedura è stata regolarmente avviata e che entrambe le parti vi hanno partecipato;
  • se le parti si sono “parlate” davanti a un terzo imparziale senza successo, la funzione della procedura deve considerarsi esaurita.

Il Tribunale precisa infatti che la verifica della condizione di procedibilità non può essere condotta secondo un criterio meramente formale limitato allindividuazione dellorganismo davanti al quale il tentativo conciliativo è stato esperito, ma deve avere riguardo alla effettiva realizzazione della funzione conciliativa perseguita dal legislatore.”

Pretendere un secondo tentativo di conciliazione presso il Corecom, dopo il fallimento di quello svoltosi presso un altro organismo autorizzato, darebbe vita a una duplicazione meramente formale. Tale eccesso di zelo procedurale, infatti, produce solo:

  • un inutile ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale;
  • una violazione del principio di economia processuale;
  • una distorsione della disciplina di settore, che non vuole creare barriere, ma ponti tra le parti.

L’effettività del tentativo esperito dal ricorrente prevale quindi sull’eccezione di rito sollevata della società, portando il Giudice a dichiarare la domanda pienamente procedibile.

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Telecomunicazioni

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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Vocal Order: conciliazione obbligatoria?

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6793/2025, ha stabilito che l'obbligo di conciliazione nelle controversie sulle telecomunicazioni non si applica alla richiesta di consegna del "vocal order". Tale istanza è considerata l'esercizio di un diritto autonomo del consumatore all'accesso a un supporto durevole del contratto, non una lite su servizi o fatturazione. Pertanto, l'azione legale è ammissibile direttamente, escludendo l'improcedibilità e confermando l'esclusione della conciliazione per il recupero crediti.

Data sentenza: 10/09/2025
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Argomento/i: Vocal Order
Materia/e: Telecomunicazioni

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Conciliazione telecomunicazioni: senza domanda improcedibile

La sentenza n. 821/2025 del Tribunale di Termini Imerese chiarisce che, nel settore delle telecomunicazioni, l'improcedibilità della domanda scatta solo in caso di mancato tentativo di conciliazione obbligatoria. Se il giudice sospende il processo per consentire tale esperimento e quest'ultimo avviene, il giudizio deve proseguire anche se l'esito è negativo. Riformando una sentenza di primo grado errata, il Tribunale ha accertato l'inadempimento della compagnia e condannato quest'ultima al risarcimento dei danni richiesti.

Data sentenza: 06/06/2025
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Materia/e: Telecomunicazioni

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Telecomunicazioni: competenza territoriale dei Corecom

La sentenza n.182/2025 del Tribunale di Cuneo chiarisce che, nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, il vincolo di competenza territoriale per il tentativo obbligatorio di conciliazione si applica rigidamente solo se la procedura avviene presso i Corecom. Al contrario, l'istanza è valida anche se presentata a organismi diversi (come ADR o Camere di Commercio) fuori dal territorio di residenza, purché tali enti siano iscritti agli elenchi AGCOM e aderenti ai protocolli di intesa.

Data sentenza: 18/03/2025
Curia: Tribunale di Cuneo
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Materia/e: Telecomunicazioni

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Telecomunicazioni: la mancata conciliazione genera improcedibilità

La sentenza n. 1269/2025 del Tribunale di Milano chiarisce che, nelle controversie sulle telecomunicazioni, il mancato tentativo di conciliazione obbligatorio comporta l'improcedibilità della domanda e non l'improponibilità. Pertanto, il giudice non può rigettare immediatamente l'istanza, ma deve sospendere il giudizio e concedere un termine per sanare l'omissione. Nel caso specifico, l'adempimento avvenuto in appello ha permesso di superare il vizio, sebbene le domande siano state poi rigettate nel merito.

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Curia: Tribunale di Milano
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Materia/e: Telecomunicazioni

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Conciliazione nelle telecomunicazioni: domanda procedibile anche senza presenza dell’attore

La sentenza n. 2976/2024 del Tribunale di Foggia stabilisce che, nelle controversie sulle telecomunicazioni, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta dal solo avvio del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. L'assenza dell'attore all'incontro fissato non rende la domanda improcedibile, poiché la legge richiede l'esperimento della procedura e non la partecipazione obbligatoria delle parti, evitando così interpretazioni contrarie all'equità processuale.

Data sentenza: 24/12/2024
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Telecomunicazioni: non serve una piena coincidenza tra il tentativo di conciliazione e l’oggetto della domanda

La sentenza n. 1555/2024 del Tribunale di Benevento stabilisce che, nelle controversie sulle telecomunicazioni, l'oggetto del tentativo di conciliazione non deve coincidere perfettamente con quello della successiva domanda giudiziale. Tale condizione di procedibilità è soddisfatta decorsi 30 giorni dalla richiesta via ConciliaWeb, poiché il tentativo bonario non ha natura di giudizio e non richiede dunque l'identità di petitum e causa petendi rispetto all'azione legale intrapresa in seguito.

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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