Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N.2976-2024
Nelle controversie in materia di telecomunicazioni la domanda giudiziale è procedibile se l’attore avvia il tentativo, anche se poi non si presenta
Mancata partecipazione dell’attore alla conciliazione Co.Re.Com: effetti
Il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 2976 del 23 dicembre 2024 ha sancito un principio rilevante in materia di telecomunicazioni. La mancata partecipazione dell’attore al tentativo di conciliazione avviato dallo stesso davanti al Co.Re.Com non rende automaticamente improcedibile la domanda giudiziale.
Acquisto dispositivi e servizi non richiesti
La controversia viene instaurata per richieste di pagamento relative ad acquisti di dispositivi e attivazioni non richieste. Il presunto compratore dichiara infatti di non aver mai sottoscritto contratti con la compagnia telefonica richiedente.
Il Giudice di Pace però non arriva a decidere il merito della vicenda. Lo stesso si limita a dichiarare l’improcedibilità della domanda a causa dell’assenza dell’attore all’incontro fissato presso il Co.Re.Com.
Domanda procedibile: sufficiente l’avvio del tentativo
L’appellante nel contestare la decisione di primo grado afferma però che il solo avvio della procedura conciliativa è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.
Il Tribunale nel condividere la testi dell’appellante sulla questione procedurale, ribadisce che la legge in effetti prevede solo l’“esperimento” del tentativo di conciliazione, non anche la partecipazione obbligatoria dell’attore.
La mancata partecipazione non rende la domanda giudiziale improcedibile
L’errore del Giudice di Pace consiste quindi nell’aver ritenuto il tentativo come non esperito solo perchè l’attore non è comparso all’incontro.
Vero che la legge n. 249/1997 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in telecomunicazioni e che tale procedura costituisce condizione di procedibilità. La norma però, a ben vedere, richiede solo l’avvio o promozione del tentativo, da completare entro 30 giorni.
Il Tribunale precisa al riguardo che “la deduzione che la mancata partecipazione di una delle parti possa far ritenere la procedura come tamquam non esset non appare corretta sia perché ciò non è previsto espressamente dalla norma sia perché una tale interpretazione sarebbe contraria a quella diffusa nella giurisprudenza di merito che assume per esperita la procedura anche in caso di mancata comparizione di una delle parti, che comunemente, in casi similari, è peraltro proprio il gestore di servivi di telefonia.”
Il giudice dell’Appello respinge quindi l’idea che la conciliazione debba considerarsi “tamquam non esset” per l’assenza dell’attore. Questo perchè la partecipazione alla conciliazione non è obbligatoria secondo la legge. Interpretazioni contrarie violerebbero il principio di ragionevolezza e l’equità processuale. La procedibilità della domanda è pertanto confermata perchè l’avvio del tentativo conciliativo è sufficiente. L’assenza dell’attore all’incontro presso il Co.Re.Com non rileva.
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