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Nelle controversie in materia di telecomunicazioni l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della domanda in giudizio non devono coincidere

Telecomunicazioni: oggetto domanda giudiziale e di conciliazione
Nelle controversie del settore delle telecomunicazioni, nessuna norma impone, come condizione di procedibilità del giudizio, che l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della domanda proposta in sede giudiziale dopo il fallimento della composizione bonaria, debbano coincidere perfettamente. Lo ha chiarito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1555 del 9 settembre 2024. 

Fatturazione ogni 28 giorni: la società deve risarcire
Il titolare di un’utenza telefonica conviene in giudizio la società di telecomunicazioni che gli fornisce il servizio, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dopo la modifica del piano di fatturazione ogni 28 giorni, che ha comportato il pagamento annuale di 13 bollette. La società convenuta contesta la fondatezza della domanda e ne chiede il rigetto. Il Giudice di Pace però accoglie parzialmente la domanda. La società convenuta appella la decisione e in rito contesta l’inammissibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Domanda procedibile: l’oggetto non deve essere identico a quello della  conciliazione
Il Tribunale competente per l’appello rigetta in via preliminare il motivo sul difetto della condizione di procedibilità. La parte appellata infatti ha prodotto in giudizio l’istanza di conciliazione presentata dal proprio legale tramite la piattaforma ConciliaWeb. Il Tribunale sul punto rileva che la condizione di procedibilità della domanda, in base a quanto sancito dall’art. 1, co. 11 della legge n. 249/1997, deve ritenersi avverata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione.

Il rilievo sull’improcedibilità della domanda determinata dalla mancata coincidenza tra le richieste presentate in conciliazione e quelle avanzate in sede giudiziale risulta inoltre privo di fondamento.

Questo perché nessuna norma prevede anche l’ulteriore requisito della coincidenza tra l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della causa proposta poi in caso di esito negativo della conciliazione, posto che le orme vigenti si limitano a stabilire che la controversia giudiziale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione avanti al CORECOM competente.”

Detta affermazione è supportata dal fatto che per il tentativo di conciliazione non è richiesto che la parte debba essere assistita da un difensore, per cui “non ha senso assumere che il tentativo di conciliazione debba contemplare petita e causae petendi identici a quelli delle domande svolte in causa: il tentativo di conciliazione, infatti, non ha natura di controversia giudiziale e quindi è ovvio che non abbia una causa petendi ed un petitum qualificabili come tali.”

Leggi anche: Domanda mediazione e giudiziale: non deve esserci perfetta simmetria

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Telecomunicazioni: non serve una piena coincidenza tra il tentativo di conciliazione e l’oggetto della domanda

La sentenza n. 1555/2024 del Tribunale di Benevento stabilisce che, nelle controversie sulle telecomunicazioni, l’oggetto del tentativo di conciliazione non deve coincidere perfettamente con quello della successiva domanda giudiziale. Tale condizione di procedibilità è soddisfatta decorsi 30 giorni dalla richiesta via ConciliaWeb, poiché il tentativo bonario non ha natura di giudizio e non richiede dunque l’identità di petitum e causa petendi rispetto all’azione legale intrapresa in seguito.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/08/2024
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Enrica Nasti
Materia/e: Telecomunicazioni

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Nelle controversie in materia di telecomunicazioni l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della domanda in giudizio non devono coincidere

Telecomunicazioni: oggetto domanda giudiziale e di conciliazione
Nelle controversie del settore delle telecomunicazioni, nessuna norma impone, come condizione di procedibilità del giudizio, che l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della domanda proposta in sede giudiziale dopo il fallimento della composizione bonaria, debbano coincidere perfettamente. Lo ha chiarito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1555 del 9 settembre 2024. 

Fatturazione ogni 28 giorni: la società deve risarcire
Il titolare di un’utenza telefonica conviene in giudizio la società di telecomunicazioni che gli fornisce il servizio, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dopo la modifica del piano di fatturazione ogni 28 giorni, che ha comportato il pagamento annuale di 13 bollette. La società convenuta contesta la fondatezza della domanda e ne chiede il rigetto. Il Giudice di Pace però accoglie parzialmente la domanda. La società convenuta appella la decisione e in rito contesta l’inammissibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Domanda procedibile: l’oggetto non deve essere identico a quello della  conciliazione
Il Tribunale competente per l’appello rigetta in via preliminare il motivo sul difetto della condizione di procedibilità. La parte appellata infatti ha prodotto in giudizio l’istanza di conciliazione presentata dal proprio legale tramite la piattaforma ConciliaWeb. Il Tribunale sul punto rileva che la condizione di procedibilità della domanda, in base a quanto sancito dall’art. 1, co. 11 della legge n. 249/1997, deve ritenersi avverata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione.

Il rilievo sull’improcedibilità della domanda determinata dalla mancata coincidenza tra le richieste presentate in conciliazione e quelle avanzate in sede giudiziale risulta inoltre privo di fondamento.

Questo perché nessuna norma prevede anche l’ulteriore requisito della coincidenza tra l’oggetto del tentativo di conciliazione e quello della causa proposta poi in caso di esito negativo della conciliazione, posto che le orme vigenti si limitano a stabilire che la controversia giudiziale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione avanti al CORECOM competente.”

Detta affermazione è supportata dal fatto che per il tentativo di conciliazione non è richiesto che la parte debba essere assistita da un difensore, per cui “non ha senso assumere che il tentativo di conciliazione debba contemplare petita e causae petendi identici a quelli delle domande svolte in causa: il tentativo di conciliazione, infatti, non ha natura di controversia giudiziale e quindi è ovvio che non abbia una causa petendi ed un petitum qualificabili come tali.”

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