La sanzione del pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio si applica se la mediazione è obbligatoria

Sanzione del contributo unificato solo se la mediazione è obbligatoria

Non si può sanzionare il Condominio per non avere preso parte a una controversia per la quale non è previsto l’esperimento obbligatorio della mediazione. 

Questo in estrema sintesi il principio sancito dalla Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n. 13/2023 (allegata).

Risarcimento danni subiti in conseguenza di una delibera

Contro una sentenza che definisce una controversia intrapresa nei confronti di un Condominio viene proposto appello.

La materia del contendere in sede di primo grado riguarda il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una delibera assembleare.

La decisione avrebbe negato al condomino l’autorizzazione ad eseguire i lavori necessari a dotare il suo appartamento dell’impianto idrico e del citofono.

Negata la richiesta risarcitoria il condomino appella la decisione perché contraddittoria. 

Non sanzionato il Condominio che non prende parte alla mediazione

Nel secondo motivo dell’appello, l’appellante fa presente inoltre che il giudice avrebbe violato l’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 e l’art. 116 del Codice di procedura civile perché avrebbe dovuto imporre al Condominio il versamento della somma corrispondente al contributo unificato, per non avere preso parte, senza addurre un motivo valido di giustificazione, al procedimento di mediazione.

Nessuna sanzione se la mediazione non è obbligatoria 

Tralasciando le questioni di merito e concentrando l’attenzione sulla questione sollevata in appello, la Corte la respinge ritenendola infondata.

Sul punto il giudice di seconda istanza ha modo di chiarire che la controversia oggetto del giudizio non rientra nelle materie per le quali il decreto legislativo n. 28/2010 prevede il ricorso preliminare al procedimento di mediazione. 

Non solo, poiché il fatto illecito contestato dall’attrice non sussiste, il Tribunale non poteva considerarlo e valorizzarlo al fine di ritenere fondata la richiesta risarcitoria avanzata. 

Nella motivazione la Corte precisa inoltre che la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione, non è una ragione grave per consentire al giudice, ratione temporis, di compensare le spese per intero o pro quota. L’attrice non aveva infatti l’onere di promuovere la conciliazione, così come il Condominio non era tenuto a prendervi parte. 

Il Tribunale pertanto, in assenza della obbligatorietà della mediazione, non era legittimato a condannare il Condominio al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il primo grado di giudizio.

Non solo, nel caso di specie il motivo oltreché infondato è anche illegittimo per carenza di interesse ad agire. Il condomino non ha subito alcun pregiudizio dalla mancata condanna del Condominio al pagamento della somma pari al contributo unificato. Nessun vantaggio avrebbe conseguito dall’accoglimento di detta domanda. 

A tal fine la Corte ricorda che: “in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all’utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento.”

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Salerno 10 01 23

sanzione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Niente sanzione pecuniaria se la mediazione non è obbligatoria

La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 13/2023, ha stabilito che la sanzione pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione è applicabile solo se tale procedura è obbligatoria per legge. Nel caso di una controversia condominiale su risarcimento danni da delibera, dove la mediazione non era prevista, il Condominio non può essere sanzionato. L'istanza è stata respinta anche per carenza di interesse ad agire, mancando un pregiudizio concreto per l'appellante.

Data sentenza: 10/01/2023
Curia: Corte d'Appello di Salerno
Giudice: Alessandro Brancaccio +2
Argomento/i: mediazione non obbligatoria +1
Materia/e: mediazione non obbligatoria +1

Leggi il commento

Mancata partecipazione alla mediazione: no alla sanzione per la parte contumace

Il Tribunale di Napoli ha stabilito che la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è applicabile alla parte che rimane contumace nel giudizio di merito. In un caso di azione di rivendica immobiliare, il giudice ha rigettato le domande del Comune di Napoli per mancanza di prove sulla proprietà del bene. In tale contesto, è stato chiarito che l'obbligo di versare una somma allo Stato per l'assenza in mediazione riguarda solo la parte costituita in giudizio.

Data sentenza: 24/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Antonella tassi
Argomento/i: Mancata partecipazione +2
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento