
Niente sanzione pecuniaria se la mediazione non è obbligatoria
La sanzione del pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio si applica se la mediazione è obbligatoria
Sanzione del contributo unificato solo se la mediazione è obbligatoria
Non si può sanzionare il Condominio per non avere preso parte a una controversia per la quale non è previsto l’esperimento obbligatorio della mediazione.
Questo in estrema sintesi il principio sancito dalla Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n. 13/2023 (allegata).
Risarcimento danni subiti in conseguenza di una delibera
Contro una sentenza che definisce una controversia intrapresa nei confronti di un Condominio viene proposto appello.
La materia del contendere in sede di primo grado riguarda il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una delibera assembleare.
La decisione avrebbe negato al condomino l’autorizzazione ad eseguire i lavori necessari a dotare il suo appartamento dell’impianto idrico e del citofono.
Negata la richiesta risarcitoria il condomino appella la decisione perché contraddittoria.
Non sanzionato il Condominio che non prende parte alla mediazione
Nel secondo motivo dell’appello, l’appellante fa presente inoltre che il giudice avrebbe violato l’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 e l’art. 116 del Codice di procedura civile perché avrebbe dovuto imporre al Condominio il versamento della somma corrispondente al contributo unificato, per non avere preso parte, senza addurre un motivo valido di giustificazione, al procedimento di mediazione.
Nessuna sanzione se la mediazione non è obbligatoria
Tralasciando le questioni di merito e concentrando l’attenzione sulla questione sollevata in appello, la Corte la respinge ritenendola infondata.
Sul punto il giudice di seconda istanza ha modo di chiarire che la controversia oggetto del giudizio non rientra nelle materie per le quali il decreto legislativo n. 28/2010 prevede il ricorso preliminare al procedimento di mediazione.
Non solo, poiché il fatto illecito contestato dall’attrice non sussiste, il Tribunale non poteva considerarlo e valorizzarlo al fine di ritenere fondata la richiesta risarcitoria avanzata.
Nella motivazione la Corte precisa inoltre che la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione, non è una ragione grave per consentire al giudice, ratione temporis, di compensare le spese per intero o pro quota. L’attrice non aveva infatti l’onere di promuovere la conciliazione, così come il Condominio non era tenuto a prendervi parte.
Il Tribunale pertanto, in assenza della obbligatorietà della mediazione, non era legittimato a condannare il Condominio al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il primo grado di giudizio.
Non solo, nel caso di specie il motivo oltreché infondato è anche illegittimo per carenza di interesse ad agire. Il condomino non ha subito alcun pregiudizio dalla mancata condanna del Condominio al pagamento della somma pari al contributo unificato. Nessun vantaggio avrebbe conseguito dall’accoglimento di detta domanda.
A tal fine la Corte ricorda che: “in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all’utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento.”
Scarica Sentenza Corte d’Appello di Salerno 10 01 23