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Mancata partecipazione alla mediazione: no alla sanzione per la parte contumace

Il tribunale di Napoli sottolinea che la sanzione pecuniaria prevista per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non può applicarsi a carico della parte contumace nel giudizio di merito

Sanzione mancata partecipazione mediazione obbligatoria

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non può essere applicata dal giudice a carico della parte rimasta contumace nel giudizio di merito. Così il tribunale di Napoli (sentenza n. 822/2023), in una vertenza tra l’amministrazione comunale e una società, avente ad oggetto la restituzione di un immobile occupato senza titolo. 

La vicenda

Nella specie, il comune di Napoli, deducendo di essere proprietario dell’immobile occupato da una S.a.s. senza alcun titolo, non esistendo un regolare contratto di locazione ed essendo la società morosa nel pagamento di corrispettivi/indennità di occupazione, chiedeva la restituzione del bene e il risarcimento di tutti i danni subiti in virtù della illegittima occupazione. 

Il tribunale, inquadrando la domanda attorea in un’azione di rivendica ex art. 948 c.c., in punto di rito dichiara l’azione procedibile, essendo stato esperito, il tentativo obbligatorio di conciliazione, sebbene senza esito, data la mancata comparizione della parte convenuta. 

Nel corso dell’udienza a trattazione scritta veniva dichiarata la contumacia della società e ammesso interrogatorio formale, ritenendo altresì ammessa, nonostante l’assenza della parte, la circostanza dell’occupazione di fatto del bene immobile, in quanto accompagnata, come risultava dagli atti, dalla circostanza della corresponsione saltuaria di alcune indennità per l’occupazione. 

Non veniva, invece, indicato espressamente dal comune il titolo di proprietà e neppure allegata la fonte del diritto dominicale. 

Sanzione parte contumace in mediazione

Il giudice quindi rileva innanzitutto, come “in rivendica, l’attore è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova dell’acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all’uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa, costituita nella fattispecie dalla nota di trascrizione nei registri immobiliari o dai dati ricavati dai registri catastali”. Dunque, prosegue il tribunale, se è vero “che l’onere probatorio della azione di rivendica è attenuato qualora il convenuto non contesti specificamente la appartenenza del bene, perché in tal caso è sufficiente dimostrare di aver acquistato il bene in base ad un valido titolo”, è vero altresì che nella fattispecie la società non si è neppure costituita in giudizio, “per cui dal suo comportamento non può desumersi una non contestazione rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c., e soprattutto il Comune di Napoli non ha affatto menzionato quale sarebbe, almeno in via ipotetica, il suo titolo di proprietà”. 

Date queste premesse, il giudice rigetta la domanda di rivendica e quella risarcitoria, atteso che “non essendo stata dimostrata l’esistenza del diritto di proprietà in capo all’attore, manca il presupposto per affermare la lesione del diritto medesimo e quindi la fonte del diritto ad una indennità per l’occupazione”.

Inoltre, in punto di mediazione, rileva il giudicante che, considerato che la società convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione, “non trova applicazione l’art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, che impone di condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Ciò, conclude il tribunale, “sempre in ragione della circostanza che la S.a.s. nell’ambito del giudizio è rimasta contumace”.

Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 24.01.2023

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