Scarica Sentenza Tribunale di Taranto N.1373-2025
L’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è tardiva se sollevata nella comparsa conclusionale
Eccezione di improcedibilità: tardiva se sollevata nella conclusionale
Il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 1373/2025 in merito all’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiarisce che la stessa deve essere sollevata, a pena di decadenza, entro la prima udienza di comparizione delle parti. L’eccezione che viene sollevata nella comparsa conclusionale è tardiva.
Contratto bancario: mediazione non esperita
Un soggetto sottoscrive un contratto di prestito personale online con un istituto di credito. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, l’opponente lamenta la vessatorietà e/o nullità di diverse clausole contrattuali, perché le stesse, pur presentando condizioni per lui svantaggiose, non sono state oggetto di trattativa individuale. In particolare, il contrente contesta le clausole relative ai costi in caso di ritardo nel pagamento e quelle riguardanti la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. L’opponente eccepisce inoltre la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza e illegittimità del metodo di ammortamento “alla francese”, chiedendo la rideterminazione della somma dovuta. Infine, chiede che il contratto non venga risolto a causa di una sua temporanea impossibilità sopravvenuta e che vengano cancellate le segnalazioni negative. La Banca si difende contestando tutte le domande, sollevando un’eccezione preliminare di nullità dell’atto di citazione in opposizione. La causa viene istruita, giunge in decisione e l’opponente nella comparsa conclusionale eccepisce l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Uno degli aspetti centrali della decisione del Tribunale riguarda proprio l’eccezione di improcedibilità. L’opponente ha infatti eccepito, nella sua comparsa conclusionale, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, chiedendo di conseguenza la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale però rigetta questa eccezione per due motivi. Prima di tutto dagli atti di causa è emerso che la mediazione, su disposizione del Giudice, si è svolta in modalità telematica. L’opponente e il suo difensore erano presenti, e il cliente ha persino avanzato una proposta conciliativa, che la Banca non ha accettato. Di conseguenza, la mediazione si è chiusa con esito negativo, come attestato dal verbale del 10 febbraio 2025. Questo dimostra che l’obbligo di mediazione è stato adempiuto. Il Tribunale sottolinea inoltre che l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata entro la prima udienza di comparizione, a pena di decadenza. Nel caso specifico, l’opponente ha sollevato questa eccezione solo con la comparsa conclusionale, ben oltre il termine previsto dalla legge. Pertanto, l’eccezione deve considerarsi tardiva. Il Tribunale di Taranto conferma quindi parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, ribadendo l’importanza del corretto svolgimento della mediazione e del rispetto dei termini processuali per la proposizione delle eccezioni.
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