Scarica Sentenza Tribunale di Taranto N.1373-2025

L’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è tardiva se sollevata nella comparsa conclusionale

Eccezione di improcedibilità: tardiva se sollevata nella conclusionale
Il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 1373/2025 in merito all’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiarisce che la stessa deve essere sollevata, a pena di decadenza, entro la prima udienza di comparizione delle parti. L’eccezione che viene sollevata nella comparsa conclusionale è tardiva.

Contratto bancario: mediazione non esperita
Un soggetto sottoscrive un contratto di prestito personale online con un istituto di credito. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, l’opponente lamenta la vessatorietà e/o nullità di diverse clausole contrattuali, perché le stesse, pur presentando condizioni per lui svantaggiose, non sono state oggetto di trattativa individuale. In particolare, il contrente contesta le clausole relative ai costi in caso di ritardo nel pagamento e quelle riguardanti la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. L’opponente eccepisce inoltre la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza e illegittimità del metodo di ammortamento “alla francese”, chiedendo la rideterminazione della somma dovuta. Infine, chiede che il contratto non venga risolto a causa di una sua temporanea impossibilità sopravvenuta e che vengano cancellate le segnalazioni negative. La Banca si difende contestando tutte le domande, sollevando un’eccezione preliminare di nullità dell’atto di citazione in opposizione. La causa viene istruita, giunge in decisione e l’opponente nella comparsa conclusionale eccepisce l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Uno degli aspetti centrali della decisione del Tribunale riguarda proprio l’eccezione di improcedibilità. L’opponente ha infatti eccepito, nella sua comparsa conclusionale, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, chiedendo di conseguenza la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale però rigetta questa eccezione per due motivi. Prima di tutto dagli atti di causa è emerso che la mediazione, su disposizione del Giudice, si è svolta in modalità telematica. L’opponente e il suo difensore erano presenti, e il cliente ha persino avanzato una proposta conciliativa, che la  Banca non ha accettato. Di conseguenza, la mediazione si è chiusa con esito negativo, come attestato dal verbale del 10 febbraio 2025. Questo dimostra che l’obbligo di mediazione è stato adempiuto. Il Tribunale sottolinea inoltre che l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata entro la prima udienza di comparizione, a pena di decadenza. Nel caso specifico, l’opponente ha sollevato questa eccezione solo con la comparsa conclusionale, ben oltre il termine previsto dalla legge. Pertanto, l’eccezione deve considerarsi tardiva. Il Tribunale di Taranto conferma quindi parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, ribadendo l’importanza del corretto svolgimento della mediazione e del rispetto dei termini processuali per la proposizione delle eccezioni.

Leggi anche: Improcedibilità: eccezione non oltre la prima udienza

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mediazione improcedibile

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Mancata mediazione: improcedibile l’eccezione in comparsa conclusionale

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1373/2025, ha stabilito che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere sollevata entro la prima udienza di comparizione, a pena di decadenza. Nel caso di una controversia su un contratto bancario, l'istanza presentata solo in comparsa conclusionale è stata dichiarata tardiva. Inoltre, è emerso che la mediazione era stata effettivamente svolta telematicamente, portando alla conferma parziale del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 10/06/2025
Curia: Tribunale di Taranto
Argomento/i: Comparsa conclusionale
Materia/e: mediazione improcedibile

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Improcedibile la domanda se la parte onerata non partecipa alla mediazione

La sentenza n. 25/2025 del Tribunale di Tivoli ribadisce che la mancata partecipazione personale della parte istante al primo incontro di mediazione obbligatoria determina l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di una lite su successione ereditaria, il giudice ha stabilito che delegare l'avvocato senza procura sostanziale non soddisfa i requisiti del D.Lgs. 28/2010. La mediazione non è un mero adempimento formale, ma un dialogo essenziale per favorire una composizione bonaria della controversia.

Data sentenza: 23/12/2024
Curia: Tribunale di Tivoli
Giudice: Beatrice Ruperto +1
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: mediazione improcedibile

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Mediazione improcedibile se la procura è priva di firma o data certa

Il Tribunale di Napoli (sent. 104/2023) ha dichiarato l'improcedibilità di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, la procura speciale conferita all'avvocato per partecipare al tentativo di conciliazione era priva di sottoscrizione e di data certa. Tale carenza formale ha reso invalida la delega, impedendo la partecipazione personale della parte istante e compromettendo così la condizione di procedibilità della lite.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Maria Carolina De Falco
Argomento/i: mediazione improcedibile
Materia/e: mediazione improcedibile +1

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Improcedibile la mediazione obbligatoria presso un organismo diverso

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 220/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale in materia di contratti bancari poiché la mediazione obbligatoria era stata esperita presso un organismo territorialmente incompetente. Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, l'istanza deve essere depositata nel luogo del giudice competente per la controversia. L'inosservanza di tale requisito rende il tentativo di conciliazione inefficace, non soddisfacendo la condizione di procedibilità.

Data sentenza: 13/01/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Carmela Gallina
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione improcedibile +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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