La procura conferita per la mediazione mancante della sottoscrizione o di data certa rende improcedibile il giudizio
Procura priva di sottoscrizione e data
La procura conferita per la mediazione mancante della sottoscrizione (autografa o digitale) o di data certa rende improcedibile il giudizio. Lo ha affermato il tribunale di Napoli nella sentenza n. 104/2023 decidendo una vicenda avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo tra una banca e un fornitore.
La vicenda
Nella fattispecie, la banca riferiva di essere titolare di un credito di oltre 22mila euro in virtù di un contratto di affidamento revolving stipulato con un fornitore.
La ricorrente riferiva, inoltre, che a seguito dell’inadempimento e i vani tentativi di recupero delle somme aveva proposto procedimento monitorio per ottenere la condanna del resistente al pagamento del dovuto.
Il fornitore proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo deducendo la nullità dei contratti stipulati da soggetti non abilitati alla intermediazione finanziaria; carenza di prova del credito ingiunto; addebito di interessi usurari; carente informativa precontrattuale; illegittima capitalizzazione degli interessi.
Chiedeva, in forza delle difese spiegate, in accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto opposto.
Il giudice, negata in prima udienza la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e fallito il tentativo di mediazione tentato dall’opposta, rinviava la causa per la decisione.
Eccezione improcedibilità della lite
Senza entrare nel merito della vicenda, in via preliminare, il giudice si pronuncia sull’eccezione di improcedibilità della lite mossa dalla parte opponente per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria.
Richiamando la normativa in materia (art. 5, co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010), il giudicante osserva che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, rilevando come parte opposta veniva onerata ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti in osservanza del disposto indicato.
Ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, aggiunge il tribunale, “è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Pertanto, quando l’assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta”.
Orbene, nel caso di specie, il tentativo veniva esperito con la presenza per parte istante dell’avvocato per mezzo di procura speciale sostanziale rilasciata dal notaio.
Tuttavia, rileva ancora il tribunale, “la predetta procura, tempestivamente depositata, era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. Soltanto mediante il deposito della memoria terzo termine ex art. 183 VI co. c.p.c., e dunque tardivamente, l’opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale che, in ogni caso, non aveva data certa”.
In merito, secondo la giurisprudenza della Cassazione, rincara quindi il giudice, “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base” (cfr. Cassazione n. 8473/2019).
Senonché, alla luce di quanto evidenziato, rileva il tribunale, non vi è prova del fatto che all’atto della mediazione l’avvocato fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la banca.
Da qui l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente revoca del decreto opposto.