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Improcedibile la mediazione obbligatoria presso un organismo diverso

Il tribunale di Milano sottolinea che l’esperimento della mediazione presso un organismo avente sede in luogo diverso da quello del giudice competente determina l’improcedibilità della domanda

Mediazione improcedibile presso organismo incompetente

L’esperimento del procedimento di mediazione presso un organismo avente sede in luogo diverso da quello del giudice competente determina l’improcedibilità della domanda. È quanto ha affermato la sesta sezione civile del tribunale di Milano, con sentenza n. 220/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il giudizio era stato introdotto da un ricorrente nei confronti di una società, al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in virtù della natura usuraria della pattuizione degli interessi applicati al rapporto, con conseguente restituzione della somma di oltre 37mila euro e condanna al risarcimento del danno. 

La S.p.a. convenuta si costituiva concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate. 

Omesso esperimento mediazione

Per il giudice meneghino, tuttavia, le domande sono improcedibili per omesso esperimento della procedura di mediazione. 

Come da atti, infatti, all’attore era stato assegnato termine per avviare il procedimento di mediazione, essendo la causa petendi riferibile alle materie di cui all’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, con contestuale differimento ad udienza successiva, dove veniva comunicato e allegato verbale di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione della società convenuta. 

Il procuratore di quest’ultima replicava che la propria assistita non aveva presenziato all’incontro tenutosi davanti all’organismo incaricato della mediazione trattandosi di soggetto territorialmente incompetente, essendo stato individuato nel circondario di Napoli e non di Napoli Nord, quale foro del consumatore, ovvero Milano quale foro designato in contratto. 

La decisione

Il tribunale rileva, innanzitutto, che il verbale, allegato tardivamente era comunque riferito ad una mediazione instaurata anni prima nei confronti di una S.p.a. diversa dalla società convenuta, nonché privo di sottoscrizione sia della parte istante che del mediatore. 

Ma ad ogni modo, ciò che risulta dirimente è “l’incompetenza territoriale dell’organismo incaricato della mediazione”. 

L’esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente, infatti, “non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda”. Ciò perché l’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. 

Nel caso di specie, l’allegazione in giudizio del verbale dell’incontro di mediazione tenutosi nella circoscrizione di Napoli rende il giudizio improcedibile. 

Com’è noto, ribadisce il giudice, il D.Lgs. 28/2010 all’art. 5, comma 1-bis, prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a un controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”, quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Tanto è avvenuto nel caso di specie, con l’improcedibilità eccepita tempestivamente dalla convenuta alla prima udienza effettiva. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite. 

Scarica sentenza Tribunale Milano 13.01.2023

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