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R.G.N. …./2017

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Seconda civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. Emilio Norelli                                                            Presidente

Dr. Cecilia De Santis                                                      Consigliere

Dr. Alberto Tilocca                                                         Consigliere relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di appello sopra indicato ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di …

Il Tribunale di Pordenone, nella persona del dott. Leanza, ha ribadito il principio consolidato secondo il quale alla procedura di mediazione devono essere presenti necessariamente le Parti. Difatti,  la sola presenza degli avvocati non è elemento sufficiente a ritenere effettivamente esperita la mediazione e, pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME

La parte convenuta che, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’Organismo di mediazione designato, può essere condannata al versamento di una somma di denaro in favore dell’Erario, d’importo pari al corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio.

Mantova, 22.12.2015

 

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

– letti …

Con l’ordinanza del 26 novembre scorso, il Tribunale di Roma – sez. distaccata di Ostia, dimostra di aver ben compreso lo spirito dell’istituto della mediazione. Il Giudice, nell’ambito di una complessa controversia in materia di un bene immobiliare venduto a due soggetti diversi, poi pignorato, e di risarcimento del danno, ha reputato, vista l’istruttoria e …

Continuano le condanne, seguendo il filone di quella che ormai sta diventando una giurisprudenza unanime, a seguito della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza del 20 luglio 2012, ha condannato la parte che non aveva aderito all’istanza di mediazione al pagamento di € 450,00 in

Per il Tribunale di Mantova, affinché il tentativo di conciliazione sia validamente attivato, e di conseguenza la seguente domanda giudiziale non sia dichiarata improcedibile, non è indispensabile che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come previsto dalla normativa, che l’istanza contenga l’indicazione …