Scarica Sentenza Tribunale di Teramo n. 575-2026

Canna fumaria e immissioni moleste: i fatti della causa

Con la sentenza n. 575/2026, pubblicata il 20 maggio 2026, il Tribunale di Teramo si è pronunciato su una causa di vicinato originata dall’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio del centro storico cittadino, in comunione tra la proprietaria di un appartamento al piano terra e la società proprietaria di un immobile commerciale al piano seminterrato, quest’ultimo condotto in locazione dal gestore di un pubblico esercizio (bar/ristorante).

L’attrice aveva agito in giudizio nel 2021 chiedendo che fosse dichiarata l’illegittima installazione dell’impianto sulla facciata comune e l’intollerabilità delle immissioni di fumi, odori e rumori provenienti dal locale, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in via prudenziale in 5.100 euro. Entrambi i convenuti si erano costituiti eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda.

Perché la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (e non a negoziazione assistita)

Sin dalla prima udienza, il giudice istruttore ha ritenuto che la controversia, vertendo su diritti reali (la legittimità dell’installazione sul muro perimetrale comune e l’intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c.), rientrasse tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, assegnando alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il conduttore del locale aveva eccepito anche il mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, ma la sentenza definitiva non torna sul punto: la materia, incidendo su diritti reali immobiliari, ricade nell’alveo della mediazione obbligatoria, mentre la negoziazione assistita resta riservata ad altre categorie di controversie. Una volta incardinato il percorso conciliativo disposto dal giudice, la causa è proseguita nel merito senza che l’eccezione relativa alla negoziazione assistita trovasse più ragion d’essere.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla rimozione della canna fumaria e alla cessazione delle immissioni di fumi e odori, poiché nelle more del giudizio, a seguito di un procedimento cautelare che aveva accertato tramite CTU fonometrica il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, il conduttore aveva provveduto a proprie spese allo spostamento e alla coibentazione dell’impianto, poi definitivamente rimosso dalla facciata. È rimasta invece attuale la domanda sul profilo acustico: la consulenza tecnica, condotta sia a finestra aperta che chiusa, ha confermato il mancato rispetto del limite differenziale notturno e della soglia di tollerabilità di 3 dB elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 844 c.c., portando alla condanna del solo conduttore, e non della società proprietaria dell’immobile ritenuta estranea alla gestione dell’attività, all’adozione di ogni accorgimento tecnico necessario a ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Sul danno, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro per la lesione della qualità della vita e della tranquillità domestica dell’attrice, danno non patrimoniale che, pur non integrando una vera lesione biologica, incide indirettamente sul diritto alla salute inteso come benessere psicofisico. La motivazione valorizza, tra gli elementi di fatto, l’età molto avanzata della danneggiata, che ha superato i cento anni, circostanza ritenuta idonea ad accentuare la fragilità fisica ed emotiva e, di conseguenza, l’incidenza delle immissioni sull’equilibrio psicofisico della persona.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori in cause di vicinato

La pronuncia offre alcuni spunti operativi. Per gli avvocati, conferma che le controversie di vicinato che coinvolgono la titolarità o l’esercizio di diritti reali su beni immobili, come l’uso della facciata comune e le immissioni ex art. 844 c.c., rientrano stabilmente tra le materie di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del tentativo. L’eventuale, concorrente eccezione di mancata negoziazione assistita va valutata con attenzione, perché la sovrapposizione tra i due istituti non è automatica e, quando la materia è già assoggettata a mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita perde di norma rilievo autonomo.

Per i mediatori, la vicenda dimostra come l’esperimento della mediazione, disposto su impulso del giudice istruttore, non escluda affatto un successivo accertamento tecnico rigoroso in sede giudiziale: la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, non un accertamento di merito, e le parti che non trovano un accordo restano libere di proseguire la causa fino alla decisione, come accaduto in questo caso. Infine, la sentenza ricorda che il danno da immissioni intollerabili è risarcibile anche in assenza di lesione biologica, quando incide sulla qualità della vita e sulla tranquillità domestica: un tema che nella prassi conciliativa può favorire soluzioni transattive rapide, evitando i tempi e i costi di una CTU fonometrica e di un giudizio che, come in questo caso, si è protratto per diversi anni.

Scarica Sentenza Tribunale di Teramo n. 575-2026

Diritti reali

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Immissioni e canna fumaria tra vicini: la mediazione obbligatoria per i diritti reali

Il Tribunale di Teramo (sent. n. 575/2026) qualifica la controversia su installazione di canna fumaria e immissioni ex art. 844 c.c. come causa in materia di diritti reali, soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010. Accertato tramite CTU fonometrica il superamento della soglia di tollerabilità acustica, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della qualità della vita domestica anche in assenza di lesione biologica.

Data sentenza: 20/05/2026
N° sentenza: 575
Curia: Tribunale di Teramo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

Mediazione: se la domanda non attiene a diritti reali

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9637/2025, ha stabilito che l'azione di risoluzione di un trasferimento immobiliare disposto ex art. 2932 c.c. per mancato pagamento del prezzo ha natura obbligatoria e non reale. Tale azione, configurandosi come rimedio a un inadempimento nel rapporto sinallagmatico tra le parti, non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Di conseguenza, l'eccezione di improcedibilità è stata rigettata, dichiarando l'inefficacia del trasferimento.

Data sentenza: 14/12/2025
Curia: Tribunale di Milano
Argomento/i: Ex art. 2932 c.c.
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

E’ possibile avviare una nuova mediazione anche se la precedente ha avuto esito negativo

Due fratelli hanno citato un vicino per servitù prediali e risoluzione contrattuale, mentre il convenuto ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, lamentando l'omessa realizzazione di opere e danni al giardino. Dopo l'istruttoria e un tentativo di mediazione fallito, il Tribunale di Aosta ha rigettato tutte le domande delle parti e le richieste riconvenzionali, non ravvisando inadempimenti esclusivi. Le spese processuali sono state compensate causa reciproca soccombenza.

Data sentenza: 20/03/2019
Curia: Tribunale di Aosta
Giudice: Paolo De Paola
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +1
Materia/e: Diritti reali +1

Leggi il commento

Anche la Corte d’Appello di Roma manda le parti in mediazione

La Corte d'Appello di Roma ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata, ritenendo non infondato il motivo di appello relativo alla natura di caparra confirmatoria della somma di 20.000 euro versata in fase di proposta d'acquisto. Data l'incertezza sulle prove orali e per ottimizzare i tempi processuali, il Collegio ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, assegnando alle parti 15 giorni per l'istanza e rinviando la causa all'11 luglio 2018 per la verifica dell'esito del tentativo.

Data sentenza: 06/12/2017
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Emilio Norelli
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

Mediazione senza le parti: domanda improcedibile

Il Tribunale di Pordenone ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale poiché la parte attrice non aveva partecipato personalmente alla mediazione obbligatoria, avvalendosi di un delegato. Il giudice ha ribadito che la presenza fisica delle parti è un requisito essenziale e insostituibile, poiché la ratio della mediazione risiede nell'interazione diretta tra i litiganti per raggiungere una soluzione bonaria. La sola presenza dei difensori o di delegati non soddisfa tale condizione di procedibilità.

Data sentenza: 10/03/2017
Curia: Tribunale di Pordenone
Giudice: Piero Leanza
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Diritti reali +1

Leggi il commento

Mancata comparizione alla mediazione. Condanna pari al contributo unificato

Il Tribunale di Mantova, in un giudizio su diritti reali soggetto a mediazione obbligatoria, ha condannato la parte convenuta al versamento di una somma a favore dell'Erario, pari al contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. 28/2010, è stata irrogata poiché la parte, pur essendosi costituita, non è comparsa all'incontro di mediazione senza giustificato motivo. Il Giudice ha inoltre assegnato i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa al 14 giugno 2016.

Data sentenza: 22/12/2015
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Mauro Bernardi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

Il giudice invita le parti in mediazione presso un organismo serio ed efficiente

Il Tribunale di Roma (sez. di Ostia) ha invitato le parti di una complessa lite immobiliare, riguardante doppie vendite e pignoramenti, a esperire la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010. Il Giudice ritiene che, data l'istruttoria, sia possibile raggiungere un accordo conciliativo rapido e vantaggioso. È stata sottolineata l'importanza di rivolgersi a organismi professionali e competenti, operando con lealtà per decongestionare gli uffici giudiziari e tutelare l'interesse dei contendenti.

Data sentenza: 26/11/2012
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Invito alla mediazione
Materia/e: Diritti reali +1

Leggi il commento

L’età avanzata non giustifica la mancata partecipazione

Il Tribunale di Bagheria ha condannato una parte costituita al pagamento di 450 euro a favore dello Stato per l'assenza ingiustificata alla mediazione obbligatoria. Il giudice ha respinto la scusa dell'età avanzata, rilevando la vicinanza della sede e la possibilità di delegare un procuratore. La sanzione, pari al contributo unificato, è stata irrogata immediatamente senza attendere la sentenza, poiché mira a sanzionare il comportamento non collaborativo e a stimolare l'efficacia dei tentativi conciliativi.

Data sentenza: 20/07/2011
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Michele Ruvolo
Argomento/i: Mancata partecipazione del convenuto
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

Non occorre che le domande proposte in sede di mediazione siano esattamente formulate sotto il profilo giuridico

Il Tribunale di Mantova ha rigettato l'eccezione di improcedibilità basata sulla presunta mancanza di identità tra le domande di mediazione e quelle giudiziali. Secondo il giudice, l'istanza di conciliazione non richiede una formulazione giuridica rigorosa, essendo sufficiente l'indicazione di oggetto e ragioni della pretesa, specie poiché l'assistenza legale non è obbligatoria. Poiché l'oggetto della causa coincideva con quello della mediazione, l'azione è stata dichiarata procedibile.

Data sentenza: 25/06/2012
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Alessandra Venturini
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Diritti reali

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento