
Anche la Corte d’Appello di Roma manda le parti in mediazione
R.G.N. …./2017
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Seconda civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Emilio Norelli Presidente
Dr. Cecilia De Santis Consigliere
Dr. Alberto Tilocca Consigliere relatore
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di appello sopra indicato ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 6-12-2017;
ritenuto che non appare manifestamente infondato – sia pure allo stato sommario della presente fase cautelare – il motivo di appello proposto da …………….., secondo cui le parti con apposita clausola avevano previsto nella proposta di acquisto del 29/30-1- 2010 che la dazione della somma di euro 20.000,00 fosse da considerarsi a titolo di caparra confirmatoria già alla accettazione della proposta medesima, e non invece alla stipula del successivo rogito notarile del contratto preliminare, così da legittimare il proponente venditore alla sua ritenzione, tenuto conto che l’esito delle prove orali, circa le ragioni per cui non si è addivenuti alla stipula del preliminare di compravendita, è da entrambe le parti allegato a favore delle rispettive tesi difensive; ritenuto che, pertanto, si deve accogliere l’istanza di sospensione proposta dall’appellante;
ritenuto inoltre che, valutata la natura della causa (compravendita immobiliare), dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti, nonché del tempo occorrente per la spedizione della causa a sentenza in base al programma di smaltimento dell’arretrato adottato dalla Sezione (che prevede l’assoluta priorità di trattazione delle cause iscritte in epoca di molto anteriore rispetto alla presente controversia), è opportuno l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’ art. 5 del d.lgs. 4-3-20I O n. 28, al fine di promuovere una stabile composizione amichevole della controversia e di ridurre i costi e tempi del contenzioso civile, in attuazione della Direttiva n. 2008/52/CE;
ritenuto peraltro che, rientrando la valutazione dell’utilizzo di tale strumento nel potere discrezionale del giudice, anche in fase di appello, nel caso in esame non sono ravvisabili ostacoli all’esercizio di detto potere, finalizzato a promuovere la stabile composizione della controversia, non apparendo sussistere significativi squilibri d’interesse tra le parti o particolari esigenze di ottenere un’interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante
P.Q.M.
La Corte
a) sospende la provvisoria esecuzione e/o esecutività della sentenza impugnata;
b) visto l’art. 5 D. lgs. 4-3-2010 n. 28, dispone l’esperimento del procedimento di Mediazione;
c) assegna alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione dinanzi all’organismo ritenuto più idoneo per trattare la controversia;
d) rinvia la causa per la verifica dell’esito del procedimento di mediazione all’udienza dell’11-7-2018 h. 12.00.
Si comunichi.
Roma,
Il Presidente