Se le condizioni dellazione sopravvengono dopo la mediazione, il giudizio può essere avviato: le stesse devono essere presenti al momento della decisione

Le condizioni dellazione devono sussistere al momento della decisione

Anche se la legittimazione e l’interesse ad agire si concretizzano con laccettazione delleredità e questa interviene dopo la presentazione della domanda di avvio della mediazione, i figli della defunta madre possono incardinare comunque il processo civile e proseguirlo.

Le condizioni per lazione giudiziale devono esistere nel momento della decisione, non occorre che siano presenti fin da quando viene proposta la domanda in sede processuale.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Forlì nella sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dai figli di una condomina defunta, dopo lesito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di chiamati alleredità”.

Esito negativo della mediazione in materia condominiale

I figli di una condomina, nella qualità di chiamati alleredità della madre, quindi prima della accettazione vera e propria e dellacquisto della qualifica di eredi, agiscono in sede di mediazione.

Nellambito di questo procedimento alternativo e stragiudiziale di risoluzione delle controversie i figli della condomina defunta impugnano alcune delibere condominiali, che imputano a loro alcune spese che, secondo loro, dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini.

La materia condominiale è infatti soggetta, ai sensi dellart. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, allobbligo preventivo della mediazione prima del processo.

Per approfondimenti sulle materie soggette all’obbligo preventivo della mediazione leggi anche La mediazione obbligatoria

Il Condominio però delibera di interrompere il procedimento fin dal primo incontro di mediazione. La procedura stragiudiziale si conclude quindi con esito negativo. Ai chiamati alleredità non resta che agire in giudizio per far valere le loro ragioni nei confronti del Condominio.

In sede di giudizio il Condominio convenuto contesta la legittimazione e linteresse ad agire degli attori, divenuti eredi e quindi aventi diritto allimpugnazione delle delibere assembleari solo con la denuncia della successione e la voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata.

Per il convenuto quando gli attori hanno avviato la mediazione non erano ancora in possesso della qualifica di comproprietari, per cui non erano ancora legittimati a impugnare le delibere dellassemblea condominiale.

Le condizioni dellazione devono sussistere nella fase decisoria

Il Tribunale però respinge le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, sulla base di un principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 170 del 30 gennaio 1963.

Vero che nel caso di specie la legittimazione e linteresse ad agire in giudizio dei figli della condomina sono diventati concreti solo quando gli stessi hanno accettato leredità dopo la proposizione della domanda di mediazione.

E però altrettanto vero che le condizioni per lazione devono sussistere al momento della decisione. Le stesse possono anche sopraggiungere quando il processo è già in corso, non devono per forza sussistere allinizio del processo.

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Valentina Vecchietti

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L’erede può promuovere la mediazione e accettare dopo l’eredità

Il Tribunale di Forlì (sent. n. 282/2023) ha stabilito che le condizioni dell'azione, quali la legittimazione e l'interesse ad agire, devono sussistere al momento della decisione e non necessariamente all'avvio del procedimento. Nel caso di una lite condominiale, i figli di una condomina defunta hanno potuto proseguire il giudizio nonostante avessero accettato l'eredità solo dopo l'esito negativo della mediazione. Tale principio conferma che i requisiti processuali possono concretizzarsi in corso di causa.

Data sentenza: 03/04/2023
Curia: Tribunale di Forlì
Giudice: Valentina Vecchietti
Argomento/i: Mediazione condominiale
Materia/e: Successione

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Domanda mediazione: ampiezza anche maggiore dell’oggetto del giudizio

La sentenza n. 472/2022 del Tribunale di Forlì chiarisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta anche quando la mediazione obbligatoria viene avviata in pendenza del giudizio stesso. Fondamentale è che l'oggetto della mediazione comprenda le questioni oggetto della lite, pur potendo essere più ampio sia sotto il profilo materiale che soggettivo. Pertanto, l'inclusione di ulteriori temi o parti nel tentativo di conciliazione non pregiudica la validità del processo ordinario.

Data sentenza: 16/06/2020
Curia: Tribunale di Forlì
Giudice: Valentina Vecchietti
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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