Se le condizioni dell’azione sopravvengono dopo la mediazione, il giudizio può essere avviato: le stesse devono essere presenti al momento della decisione
Le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione
Anche se la legittimazione e l’interesse ad agire si concretizzano con l’accettazione dell’eredità e questa interviene dopo la presentazione della domanda di avvio della mediazione, i figli della defunta madre possono incardinare comunque il processo civile e proseguirlo.
Le condizioni per l’azione giudiziale devono esistere nel momento della decisione, non occorre che siano presenti fin da quando viene proposta la domanda in sede processuale.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Forlì nella sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dai figli di una condomina defunta, dopo l’esito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di “chiamati all’eredità”.
Esito negativo della mediazione in materia condominiale
I figli di una condomina, nella qualità di chiamati all’eredità della madre, quindi prima della accettazione vera e propria e dell’acquisto della qualifica di eredi, agiscono in sede di mediazione.
Nell’ambito di questo procedimento alternativo e stragiudiziale di risoluzione delle controversie i figli della condomina defunta impugnano alcune delibere condominiali, che imputano a loro alcune spese che, secondo loro, dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini.
La materia condominiale è infatti soggetta, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, all’obbligo preventivo della mediazione prima del processo.
Per approfondimenti sulle materie soggette all’obbligo preventivo della mediazione leggi anche “La mediazione obbligatoria”
Il Condominio però delibera di interrompere il procedimento fin dal primo incontro di mediazione. La procedura stragiudiziale si conclude quindi con esito negativo. Ai chiamati all’eredità non resta che agire in giudizio per far valere le loro ragioni nei confronti del Condominio.
In sede di giudizio il Condominio convenuto contesta la legittimazione e l’interesse ad agire degli attori, divenuti eredi e quindi aventi diritto all’impugnazione delle delibere assembleari solo con la denuncia della successione e la voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata.
Per il convenuto quando gli attori hanno avviato la mediazione non erano ancora in possesso della qualifica di comproprietari, per cui non erano ancora legittimati a impugnare le delibere dell’assemblea condominiale.
Le condizioni dell’azione devono sussistere nella fase decisoria
Il Tribunale però respinge le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, sulla base di un principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 170 del 30 gennaio 1963.
Vero che nel caso di specie la legittimazione e l’interesse ad agire in giudizio dei figli della condomina sono diventati concreti solo quando gli stessi hanno accettato l’eredità dopo la proposizione della domanda di mediazione.
E’ però altrettanto vero che le condizioni per l’azione devono sussistere al momento della decisione. Le stesse possono anche sopraggiungere quando il processo è già in corso, non devono per forza sussistere all’inizio del processo.
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