Se le condizioni dellazione sopravvengono dopo la mediazione, il giudizio può essere avviato: le stesse devono essere presenti al momento della decisione

Le condizioni dellazione devono sussistere al momento della decisione

Anche se la legittimazione e l’interesse ad agire si concretizzano con laccettazione delleredità e questa interviene dopo la presentazione della domanda di avvio della mediazione, i figli della defunta madre possono incardinare comunque il processo civile e proseguirlo.

Le condizioni per lazione giudiziale devono esistere nel momento della decisione, non occorre che siano presenti fin da quando viene proposta la domanda in sede processuale.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Forlì nella sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dai figli di una condomina defunta, dopo lesito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di chiamati alleredità”.

Esito negativo della mediazione in materia condominiale

I figli di una condomina, nella qualità di chiamati alleredità della madre, quindi prima della accettazione vera e propria e dellacquisto della qualifica di eredi, agiscono in sede di mediazione.

Nellambito di questo procedimento alternativo e stragiudiziale di risoluzione delle controversie i figli della condomina defunta impugnano alcune delibere condominiali, che imputano a loro alcune spese che, secondo loro, dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini.

La materia condominiale è infatti soggetta, ai sensi dellart. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, allobbligo preventivo della mediazione prima del processo.

Per approfondimenti sulle materie soggette all’obbligo preventivo della mediazione leggi anche La mediazione obbligatoria

Il Condominio però delibera di interrompere il procedimento fin dal primo incontro di mediazione. La procedura stragiudiziale si conclude quindi con esito negativo. Ai chiamati alleredità non resta che agire in giudizio per far valere le loro ragioni nei confronti del Condominio.

In sede di giudizio il Condominio convenuto contesta la legittimazione e linteresse ad agire degli attori, divenuti eredi e quindi aventi diritto allimpugnazione delle delibere assembleari solo con la denuncia della successione e la voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata.

Per il convenuto quando gli attori hanno avviato la mediazione non erano ancora in possesso della qualifica di comproprietari, per cui non erano ancora legittimati a impugnare le delibere dellassemblea condominiale.

Le condizioni dellazione devono sussistere nella fase decisoria

Il Tribunale però respinge le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, sulla base di un principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 170 del 30 gennaio 1963.

Vero che nel caso di specie la legittimazione e linteresse ad agire in giudizio dei figli della condomina sono diventati concreti solo quando gli stessi hanno accettato leredità dopo la proposizione della domanda di mediazione.

E però altrettanto vero che le condizioni per lazione devono sussistere al momento della decisione. Le stesse possono anche sopraggiungere quando il processo è già in corso, non devono per forza sussistere allinizio del processo.

Scarica Sentenza Tribunale di Forlì 03 04 23

 

 

 

 

 

L’erede può promuovere la mediazione e accettare dopo l’eredità

Il Tribunale di Forlì (sent. n. 282/2023) ha stabilito che le condizioni dell’azione, quali la legittimazione e l’interesse ad agire, devono sussistere al momento della decisione e non necessariamente all’avvio del procedimento. Nel caso di una lite condominiale, i figli di una condomina defunta hanno potuto proseguire il giudizio nonostante avessero accettato l’eredità solo dopo l’esito negativo della mediazione. Tale principio conferma che i requisiti processuali possono concretizzarsi in corso di causa.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/04/2023
Curia: Tribunale di Forlì
Giudice: Valentina Vecchietti
Argomento/i: Mediazione condominiale
Materia/e: Successione

Se le condizioni dellazione sopravvengono dopo la mediazione, il giudizio può essere avviato: le stesse devono essere presenti al momento della decisione

Le condizioni dellazione devono sussistere al momento della decisione

Anche se la legittimazione e l’interesse ad agire si concretizzano con laccettazione delleredità e questa interviene dopo la presentazione della domanda di avvio della mediazione, i figli della defunta madre possono incardinare comunque il processo civile e proseguirlo.

Le condizioni per lazione giudiziale devono esistere nel momento della decisione, non occorre che siano presenti fin da quando viene proposta la domanda in sede processuale.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Forlì nella sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dai figli di una condomina defunta, dopo lesito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di chiamati alleredità”.

Esito negativo della mediazione in materia condominiale

I figli di una condomina, nella qualità di chiamati alleredità della madre, quindi prima della accettazione vera e propria e dellacquisto della qualifica di eredi, agiscono in sede di mediazione.

Nellambito di questo procedimento alternativo e stragiudiziale di risoluzione delle controversie i figli della condomina defunta impugnano alcune delibere condominiali, che imputano a loro alcune spese che, secondo loro, dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini.

La materia condominiale è infatti soggetta, ai sensi dellart. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, allobbligo preventivo della mediazione prima del processo.

Per approfondimenti sulle materie soggette all’obbligo preventivo della mediazione leggi anche La mediazione obbligatoria

Il Condominio però delibera di interrompere il procedimento fin dal primo incontro di mediazione. La procedura stragiudiziale si conclude quindi con esito negativo. Ai chiamati alleredità non resta che agire in giudizio per far valere le loro ragioni nei confronti del Condominio.

In sede di giudizio il Condominio convenuto contesta la legittimazione e linteresse ad agire degli attori, divenuti eredi e quindi aventi diritto allimpugnazione delle delibere assembleari solo con la denuncia della successione e la voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata.

Per il convenuto quando gli attori hanno avviato la mediazione non erano ancora in possesso della qualifica di comproprietari, per cui non erano ancora legittimati a impugnare le delibere dellassemblea condominiale.

Le condizioni dellazione devono sussistere nella fase decisoria

Il Tribunale però respinge le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, sulla base di un principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 170 del 30 gennaio 1963.

Vero che nel caso di specie la legittimazione e linteresse ad agire in giudizio dei figli della condomina sono diventati concreti solo quando gli stessi hanno accettato leredità dopo la proposizione della domanda di mediazione.

E però altrettanto vero che le condizioni per lazione devono sussistere al momento della decisione. Le stesse possono anche sopraggiungere quando il processo è già in corso, non devono per forza sussistere allinizio del processo.

Scarica Sentenza Tribunale di Forlì 03 04 23

 

 

 

 

 

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