
Domanda mediazione: ampiezza anche maggiore dell’oggetto del giudizio
La sentenza n. 472/2022 del Tribunale di Forlì ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria può riguardare un oggetto più ampio rispetto al giudizio ordinario
Rapporti tra domanda di mediazione e oggetto del giudizio
L’oggetto della mediazione avviata in pendenza di un giudizio ordinario può essere anche più ampio di quello del giudizio stesso. Tale circostanza, quindi, non impedisce di considerare soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A riconoscerlo è stato il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 472/2022, che con l’occasione ha anche ricordato che è perfettamente valida, ai fini della prosecuzione del giudizio, anche la mediazione avviata a giudizio in corso.
Per capire meglio i termini della questione è opportuno, in via preliminare, evidenziare alcuni aspetti caratterizzanti l’istituto della mediazione civile, così come disciplinato dal nostro ordinamento.
Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
In linea generale, la mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, introdotto con il d.lgs. n. 28 del 2010 e concepito per offrire al cittadino una via alternativa al consueto giudizio ordinario davanti al Tribunale.
In sostanza, quando ci si trova coinvolti in una controversia (ad esempio, una lite di condominio o il mancato rispetto di un obbligo contrattuale) è possibile rivolgersi ad un organismo di mediazione, anziché a un giudice. Questa soluzione presenta alcuni indubbi vantaggi: in particolare, tempi più rapidi e costi più contenuti.
La scelta tra il procedimento di mediazione o il giudizio ordinario è libera, ma in alcuni casi (ad esempio, in materia di condominio, di locazione o di contratti assicurativi) la legge prevede che si possa andare davanti al giudice solo se prima si è esperito un tentativo di conciliazione, cioè solo se prima viene tentata la strada della mediazione.
Si parla, in tal caso, di mediazione obbligatoria: la mediazione diventa, cioè, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione ordinata dal giudice
Ebbene, un primo aspetto messo in evidenza dalla sentenza in esame è che, per poter considerare soddisfatta tale condizione, è sufficiente che un procedimento di mediazione sia stato avviato, non importa se prima del giudizio o in pendenza dello stesso.
Infatti, può tranquillamente accadere che, in uno dei casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria, la parte instauri il giudizio ordinario senza aver prima esperito il tentativo di mediazione presso uno degli organismi di mediazione accreditati. In tal caso, il giudice sospende il processo e invita le parti a rivolgersi all’organismo di mediazione per partecipare quanto meno a un primo incontro davanti al mediatore.
Solo a seguito di tale incontro (e sempre che la mediazione abbia esito negativo) sarà possibile proseguire davanti al giudice.
La condizione di procedibilità, pertanto, è avverata anche quando la mediazione obbligatoria viene avviata su ordine del giudice, in pendenza di giudizio, proprio come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Forlì.
Domanda di mediazione più ampia dell’oggetto del giudizio
L’aspetto più rilevante sottolineato dal giudice romagnolo è, però, quello che riguarda l’ampiezza dell’oggetto del procedimento di mediazione.
Questa può essere anche maggiore di quella dell’oggetto del giudizio ordinario cui la mediazione è ricollegata, senza che ciò impedisca di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
In altre parole, se si agisce in giudizio con una determinata domanda che riguardi una delle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, si può tranquillamente chiedere che il mediatore si occupi anche di altre questioni, oltre a quella oggetto del giudizio ordinario.
L’importante, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, è che tra le questioni contenute nella domanda di mediazione vi siano anche quelle per cui si è adito in giudizio.
Il Tribunale di Forlì, peraltro, ha evidenziato che analoga regola si osserva anche in caso di maggiore ampiezza soggettiva del procedimento di mediazione rispetto al giudizio ordinario. Nel procedimento di mediazione, cioè, possono essere coinvolti anche altri soggetti che non prendono parte al giudizio ordinario: l’importante è che tra questi vi siano quelli che rivestono qualità di parte nel processo davanti al giudice.
Scarica sentenza Tribunale di Forlì 16 06 2022