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Il tribunale di Firenze sanziona con l’improcedibilità della domanda giudiziale la parte che abbia delegato alla mediazione un rappresentante senza “giustificati motivi”
Procura priva dei giustificati motivi
Improcedibile la domanda giudiziale se al tentativo di conciliazione la parte delega un rappresentante tramite il rilascio di una procura “immotivata”, ossia priva dei “giustificati motivi” richiesti dalla legge. Questo quanto ritenuto dal tribunale di Firenze nella sentenza n. 316/2024 in applicazione dei principi introdotti dalla riforma Cartabia.
Nullità contratto di finanziamento carta di credito revolving
Nella vicenda, il ricorrente invocava la nullità del contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving, al momento dell’acquisto di un elettrodomestico ed il conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.
A fondamento dell’azione parte attrice deduceva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che ciò si poneva in violazione dell’art. 3 d.gs 374/1999 e dell’art. 2 DM 485/2001 che impongono agli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti, nell’ipotesi di credito non finalizzato.
La resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010 contestando nel merito le doglianze formulate.
Credito al consumo e mediazione
Il giudice assegnava innanzitutto termine per l’introduzione del procedimento di mediazione considerato “che la materia del credito al consumo rientrante nell’ampia nozione di “contratti bancari e finanziari” prevista dal d.lgs 28/2010 dal momento che si tratta di contratti di finanziamento disciplinati dal Testo Unico Bancario (v. artt. 121 ss.) di cui sono parte soggettiistituzionalmente abilitati ad erogare finanziamenti a titolo professionale, sottoposti alla vigilanza
della ; che è, in ogni caso, opportuno l’esperimento di un tentativo di mediazione tenuto conto della serialità del contenzioso avviato”.
All’udienza, parte resistente ribadiva l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del ricorrente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Delega in mediazione per “giustificati motivi”
Il giudice preliminarmente esamina l’eccezione di improcedibilità ritenendola fondata.
Osserva infatti che “la Suprema Corte ha affermato che nel procedimento
di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023)”.
La Cassazione ha infatti osservato che l’art. 8, “dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
Allo stesso tempo, la S.C. ha precisato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri…Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Dalla disamina della giurisprudenza di legittimità, dunque, osserva il giudicante, non si evincono espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti. Tuttavia, occorre evidenziare, sottolinea il tribunale che il procedimento de quo “è stato introdotto dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l’art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che ‘Le parti partecipanopersonalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione dellacontroversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazioneavvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da’ atto a verbale’”.
L’introduzione dei “giustificati motivi” per la delega a terzi in caso di persone fisiche è applicabile, secondo il tribunale, alla fattispecie in esame, in cui la domanda di mediazione è stata depositata dopo la data di entrata in vigore della riforma.
Nella specie, il mediatore ha accertato che il rappresentante era munito di delega e non sono state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura ed alla sussistenza dei poteri rappresentativi. Però, rincara il giudicante, “nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti ‘è opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria’, parte attrice non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che hanno indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto terzo, né ha prodotto in giudizio la procura conferita”.
Per cui, posto che “la legge non definisce la nozione di ‘giustificato motivo’ essendo la norma necessariamente elastica”, è il giudice a dover “valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte”.
Improcedibilità della domanda giudiziale
In ordine alle conseguenze, “dell’assenza dei giustificati motivi per la delega – continua il tribunale – la legge non indica espressamente la sanzione prevista”. Atteso che “come ha osservato la dottrina, la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina ‘immotivata’ di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nella fattispecie, inoltre, precisa il tribunale risultano “pendenti plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, come evidenziato dalla risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo”.
Pertanto, “l’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare – alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite”.
Né, infine, conclude il tribunale di Firenze, “si può sostenere che la delega si giustifichi in considerazione della natura del contenzioso poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte”. Oltre al fatto che “la possibilità del collegamento da remoto non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale del richiedente”.
Alla luce delle suddette considerazioni, il tribunale ha dichiarato quindi la domanda improcedibile.
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