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Il tribunale di Firenze sanziona con l’improcedibilità della domanda giudiziale la parte che abbia delegato alla mediazione un rappresentante senza “giustificati motivi”

Procura priva dei giustificati motivi

Improcedibile la domanda giudiziale se al tentativo di conciliazione la parte delega un rappresentante tramite il rilascio di una procura “immotivata”, ossia priva dei “giustificati motivi” richiesti dalla legge. Questo quanto ritenuto dal tribunale di Firenze nella sentenza n. 316/2024 in applicazione dei principi introdotti dalla riforma Cartabia. 

Nullità contratto di finanziamento carta di credito revolving

Nella vicenda, il ricorrente invocava la nullità del contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving, al momento dell’acquisto di un elettrodomestico ed il conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c. 

A fondamento dell’azione parte attrice deduceva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che ciò si poneva in violazione dell’art. 3 d.gs 374/1999 e dell’art. 2 DM 485/2001 che impongono agli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti, nell’ipotesi di credito non finalizzato.

La resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010 contestando nel merito le doglianze formulate. 

Credito al consumo e mediazione

Il giudice assegnava innanzitutto termine per l’introduzione del procedimento di mediazione considerato “che la materia del credito al consumo rientrante nell’ampia nozione di “contratti bancari e finanziari” prevista dal d.lgs 28/2010 dal momento che si tratta di contratti di finanziamento disciplinati dal Testo Unico Bancario (v. artt. 121 ss.) di cui sono parte soggettiistituzionalmente abilitati ad erogare finanziamenti a titolo professionale, sottoposti alla vigilanza

della ; che è, in ogni caso, opportuno l’esperimento di un tentativo di mediazione tenuto conto della serialità del contenzioso avviato”. 

All’udienza, parte resistente ribadiva l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del ricorrente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. 

Delega in mediazione per “giustificati motivi”

Il giudice preliminarmente esamina l’eccezione di improcedibilità ritenendola fondata. 

Osserva infatti che “la Suprema Corte ha affermato che nel procedimento

di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023)”. 

La Cassazione ha infatti osservato che l’art. 8, “dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”. 

Allo stesso tempo, la S.C. ha precisato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri…Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”. 

Dalla disamina della giurisprudenza di legittimità, dunque, osserva il giudicante, non si evincono espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti. Tuttavia, occorre evidenziare, sottolinea il tribunale che il procedimento de quo “è stato introdotto dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l’art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che ‘Le parti partecipanopersonalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione dellacontroversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazioneavvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da’ atto a verbale’”. 

L’introduzione dei “giustificati motivi” per la delega a terzi in caso di persone fisiche è applicabile, secondo il tribunale, alla fattispecie in esame, in cui la domanda di mediazione è stata depositata dopo la data di entrata in vigore della riforma.  

Nella specie, il mediatore ha accertato che il rappresentante era munito di delega e non sono state sollevate eccezioni in ordine alla validità della procura ed alla sussistenza dei poteri rappresentativi. Però, rincara il giudicante, “nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti ‘è opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria’, parte attrice non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che hanno indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto terzo, né ha prodotto in giudizio la procura conferita”. 

Per cui, posto che “la legge non definisce la nozione di ‘giustificato motivo’ essendo la norma necessariamente elastica”, è il giudice a dover “valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte”. 

Improcedibilità della domanda giudiziale

In ordine alle conseguenze, “dell’assenza dei giustificati motivi per la delega – continua il tribunale – la legge non indica espressamente la sanzione prevista”. Atteso che “come ha osservato la dottrina, la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina ‘immotivata’ di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale”. 

Nella fattispecie, inoltre, precisa il tribunale risultano “pendenti plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, come evidenziato dalla risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo”. 

Pertanto, “l’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare – alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite”. 

Né, infine, conclude il tribunale di Firenze, “si può sostenere che la delega si giustifichi in considerazione della natura del contenzioso poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte”. Oltre al fatto che “la possibilità del collegamento da remoto non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale del richiedente”. 

Alla luce delle suddette considerazioni, il tribunale ha dichiarato quindi la domanda improcedibile. 

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Umberto Castagnini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Procura immotivata in mediazione: domanda improcedibile

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 316/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda giudiziale in materia di credito al consumo poiché l'attore non aveva partecipato personalmente alla mediazione obbligatoria. In linea con la riforma Cartabia, il giudice ha stabilito che la delega a un rappresentante è legittima solo in presenza di "giustificati motivi". In assenza di tali ragioni e di un accordo, la parte delegante è equiparata all'assente, rendendo nullo il tentativo di conciliazione.

Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Umberto Castagnini
Argomento/i: Improcedibilità della domanda

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Mancata partecipazione mediazione: sanzione e argomenti di prova

La sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Firenze chiarisce che, nei procedimenti introdotti con decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione della parte opposta alla mediazione senza giustificato motivo non determina l'improcedibilità della domanda. Tale inerzia non comporta la revoca del decreto, ma legittima l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 e può essere utilizzata dal giudice come argomento di prova in giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Data sentenza: 08/03/2023
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Umberto Castagnini
Argomento/i: decreto ingiuntivo +1
Materia/e: Decreto ingiuntivo +1

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Mancata partecipazione mediazione: sanzione e argomenti di prova

Secondo la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Firenze, la mancata partecipazione ingiustificata della parte opposta alla mediazione obbligatoria, promossa dall'opponente in un giudizio di decreto ingiuntivo, non comporta l'improcedibilità della domanda né la revoca automatica del provvedimento. Tale condotta costituisce invece il presupposto per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e rappresenta un elemento da cui il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Data sentenza: 08/03/2023
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Umberto Castagnini
Argomento/i: mancata mediazione
Materia/e: mancata mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Curia: Tribunale di Ancona
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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