La mancata partecipazione alla mediazione della parte opposta senza giustificato motivo va sanzionata ed è una condotta da cui tratte argomenti di prova

Sanzione e argomenti di prova per l’opposta che non partecipa alla mediazione

Quando il procedimento di mediazione obbligatoria viene promosso dalla parte opponente, se la parte opposta non partecipa senza giustificato motivo, questo non determina l’improcedibilità della domanda monitoria. Questa inerzia costituisce piuttosto una condizione per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 oltre ad un fattore da cui il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, come previsto dal comma 2 dell’art. 116 del codice di procedura civile. A sancirlo è la sentenza n. 702/2023 (allegata) del Tribunale di Firenze. 

Mediazione e procedimento per decreto ingiuntivo

Una società e i suoi fideiussori si oppongono al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze a una banca per ottenere il pagamento di due finanziamenti e del saldo di un conto corrente. La società opponente nel suo atto di citazione in opposizione chiede la revoca del decreto ingiuntivo a causa della mancata attivazione della procedura di mediazione da parte della banca opposta. In base a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione infatti nei giudizi soggetti alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e introdotti con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere questa procedura alternativa di risoluzione è onere della parte opposta, ossia della banca in questo caso. 

Sanzione e argomenti di prova per la banca opposta che non aderisce alla mediazione

Nella fase decisoria il Tribunale di Firenze evidenzia che nel caso di specie, dopo la proposizione del giudizio, la Cassazione a sezioni unite (n. 19596/2020) ha sanato un contrasto giurisprudenziale stabilendo che l’onere di attivarsi per la promozione della mediazione nei procedimenti che vengono intrapresi con decreto ingiuntivo sia a carico della parte opposta. In caso di mancata attivazione della procedura di mediazione il giudizio è improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.

In questo caso però alla procedura di mediazione avviata su iniziativa della società opponente la banca opposta non ha preso parte. Quanto accaduto, per il Tribunale di Firenze, non equivale a sostenere che il tentativo di mediazione non sia stato esperito.

Il Tribunale sostiene piuttosto che: “La mancata partecipazione dell’istituto di credito, senza giustificato motivo, al primo incontro informativo non è causa di improcedibilità della domanda, ma solo presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4 bis, D. lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”

Sanzionare la banca con la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto e poi opposto solo perché non ha preso parte alla mediazione risulta lesivo del principio di affidamento, se si considera che gli orientamenti giurisprudenziali in quel momento erano difformi e il giudice aveva posto l’onere di attivare la mediazione a carico dell’opponente.

Da qui la decisione del Tribunale di condannare la banca opposta, che subisce  comunque nel caso di specie la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di merito, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

Scarica Sentenza Tribunale di Firenze 8 03 2023

Mancata partecipazione mediazione: sanzione e argomenti di prova

La sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Firenze chiarisce che, nei procedimenti introdotti con decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione della parte opposta alla mediazione senza giustificato motivo non determina l’improcedibilità della domanda. Tale inerzia non comporta la revoca del decreto, ma legittima l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 e può essere utilizzata dal giudice come argomento di prova in giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/03/2023
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Umberto Castagnini
Argomento/i: decreto ingiuntivo, Mancata partecipazione
Materia/e: Decreto ingiuntivo, mancata partecipazione

La mancata partecipazione alla mediazione della parte opposta senza giustificato motivo va sanzionata ed è una condotta da cui tratte argomenti di prova

Sanzione e argomenti di prova per l’opposta che non partecipa alla mediazione

Quando il procedimento di mediazione obbligatoria viene promosso dalla parte opponente, se la parte opposta non partecipa senza giustificato motivo, questo non determina l’improcedibilità della domanda monitoria. Questa inerzia costituisce piuttosto una condizione per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 oltre ad un fattore da cui il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, come previsto dal comma 2 dell’art. 116 del codice di procedura civile. A sancirlo è la sentenza n. 702/2023 (allegata) del Tribunale di Firenze. 

Mediazione e procedimento per decreto ingiuntivo

Una società e i suoi fideiussori si oppongono al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze a una banca per ottenere il pagamento di due finanziamenti e del saldo di un conto corrente. La società opponente nel suo atto di citazione in opposizione chiede la revoca del decreto ingiuntivo a causa della mancata attivazione della procedura di mediazione da parte della banca opposta. In base a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione infatti nei giudizi soggetti alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e introdotti con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere questa procedura alternativa di risoluzione è onere della parte opposta, ossia della banca in questo caso. 

Sanzione e argomenti di prova per la banca opposta che non aderisce alla mediazione

Nella fase decisoria il Tribunale di Firenze evidenzia che nel caso di specie, dopo la proposizione del giudizio, la Cassazione a sezioni unite (n. 19596/2020) ha sanato un contrasto giurisprudenziale stabilendo che l’onere di attivarsi per la promozione della mediazione nei procedimenti che vengono intrapresi con decreto ingiuntivo sia a carico della parte opposta. In caso di mancata attivazione della procedura di mediazione il giudizio è improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.

In questo caso però alla procedura di mediazione avviata su iniziativa della società opponente la banca opposta non ha preso parte. Quanto accaduto, per il Tribunale di Firenze, non equivale a sostenere che il tentativo di mediazione non sia stato esperito.

Il Tribunale sostiene piuttosto che: “La mancata partecipazione dell’istituto di credito, senza giustificato motivo, al primo incontro informativo non è causa di improcedibilità della domanda, ma solo presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4 bis, D. lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”

Sanzionare la banca con la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto e poi opposto solo perché non ha preso parte alla mediazione risulta lesivo del principio di affidamento, se si considera che gli orientamenti giurisprudenziali in quel momento erano difformi e il giudice aveva posto l’onere di attivare la mediazione a carico dell’opponente.

Da qui la decisione del Tribunale di condannare la banca opposta, che subisce  comunque nel caso di specie la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di merito, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

Scarica Sentenza Tribunale di Firenze 8 03 2023

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia