La mancata partecipazione alla mediazione della parte opposta senza giustificato motivo va sanzionata ed è una condotta da cui tratte argomenti di prova
Sanzione e argomenti di prova per l’opposta che non partecipa alla mediazione
Quando il procedimento di mediazione obbligatoria viene promosso dalla parte opponente, se la parte opposta non partecipa senza giustificato motivo, questo non determina l’improcedibilità della domanda monitoria. Questa inerzia costituisce piuttosto una condizione per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 oltre ad un fattore da cui il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, come previsto dal comma 2 dell’art. 116 del codice di procedura civile. A sancirlo è la sentenza n. 702/2023 (allegata) del Tribunale di Firenze.
Mediazione e procedimento per decreto ingiuntivo
Una società e i suoi fideiussori si oppongono al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze a una banca per ottenere il pagamento di due finanziamenti e del saldo di un conto corrente. La società opponente nel suo atto di citazione in opposizione chiede la revoca del decreto ingiuntivo a causa della mancata attivazione della procedura di mediazione da parte della banca opposta. In base a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione infatti nei giudizi soggetti alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e introdotti con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere questa procedura alternativa di risoluzione è onere della parte opposta, ossia della banca in questo caso.
Sanzione e argomenti di prova per la banca opposta che non aderisce alla mediazione
Nella fase decisoria il Tribunale di Firenze evidenzia che nel caso di specie, dopo la proposizione del giudizio, la Cassazione a sezioni unite (n. 19596/2020) ha sanato un contrasto giurisprudenziale stabilendo che l’onere di attivarsi per la promozione della mediazione nei procedimenti che vengono intrapresi con decreto ingiuntivo sia a carico della parte opposta. In caso di mancata attivazione della procedura di mediazione il giudizio è improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.
In questo caso però alla procedura di mediazione avviata su iniziativa della società opponente la banca opposta non ha preso parte. Quanto accaduto, per il Tribunale di Firenze, non equivale a sostenere che il tentativo di mediazione non sia stato esperito.
Il Tribunale sostiene piuttosto che: “La mancata partecipazione dell’istituto di credito, senza giustificato motivo, al primo incontro informativo non è causa di improcedibilità della domanda, ma solo presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4 bis, D. lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”
Sanzionare la banca con la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto e poi opposto solo perché non ha preso parte alla mediazione risulta lesivo del principio di affidamento, se si considera che gli orientamenti giurisprudenziali in quel momento erano difformi e il giudice aveva posto l’onere di attivare la mediazione a carico dell’opponente.
Da qui la decisione del Tribunale di condannare la banca opposta, che subisce comunque nel caso di specie la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di merito, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.