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Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se il giudizio è stato avviato con ricorso per decreto ingiuntivo se le parti hanno stipulato apposita clausola contrattuale

Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se inizia con un decreto ingiuntivo
La mancata osservanza dell’obbligo, concordato in un contratto, di tentare la mediazione prima di avviare una causa legale rende l’azione giudiziale improcedibile. Questo principio si applica anche quando la causa è stata avviata tramite un decreto ingiuntivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 6386/2025.

Mancata mediazione: azione giudiziale improcedibile
Un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo con cui gli è stato intimato il pagamento di oltre 12.000 euro per un prestito personale. L’opposizione si basa su diversi punti, tra cui la mancata attivazione della mediazione. L’opponente eccepisce infatti l’improcedibilità dell’azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione. In giudizio lo stesso fa presente che il contratto di finanziamento tra le parti conteneva una clausola molto chiara al riguardo, esplicata in due diversi articoli: “Art 14 – Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”; Art. 17: “… prima di ricorrere allautorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dellazione dinanzi allautorità giudiziaria.” Dalla formulazione della clausola emerge con chiarezza l’obbligo di tentare una mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, per qualsiasi controversia legata al contratto.  L’obiettivo è di cercare una soluzione bonaria e stragiudiziale  di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario o ad altri organismi.

Mediazione convenzionale: inapplicabili le deroghe per i decreti ingiuntivi
Il Tribunale accoglie l’opposizione precisando che questa clausola non è una semplice formalità, ma un vero e proprio accordo vincolante tra le parti, che, se non viene rispettata, rende improcedibile l’azione in giudizio. Quando le parti di un contratto concordano di risolvere le controversie attraverso la mediazione prima di intraprendere azioni legali, tale accordo diventa vincolante e obbligatorio. Come chiarito in sentenza: “Tale pattuizione (…) non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede l’attivazione solo dopo la prima udienza.” La clausola di mediazione pertanto non viola il diritto di agire in giudizio, ma lo subordina al rispetto di una procedura scelta liberamente dalle parti. L’inadempimento di tale obbligo preliminare rende l’azione legale improcedibile, anche se proposta per ottenere un decreto ingiuntivo. La natura della mediazione convenzionale del resto è diversa dalla mediazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 28/2010, perché non è la legge a imporla, ma è frutto di un accordo tra le parti. Questo distingue le due procedure: le disposizioni specifiche della mediazione obbligatoria, come quella che ne consente l’attivazione dopo la prima udienza, non si applicano alla mediazione concordata per contratto. Di conseguenza, il mancato rispetto della clausola contrattuale di mediazione rende l’azione legale improcedibile sin dall’inizio. Questa interpretazione rafforza l’importanza di rispettare gli accordi contrattuali e promuove la risoluzione amichevole delle controversie.

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Rossella Filippi

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Mancata mediazione: improcedibilità anche in via monitoria se vi è clausola contrattuale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6386/2025, ha stabilito che l'omessa attivazione della mediazione convenzionale, pattuita contrattualmente tra le parti, rende l'azione giudiziale improcedibile. Tale principio si applica anche nei casi in cui il giudizio sia avviato tramite decreto ingiuntivo. Poiché l'accordo è vincolante e non viola il diritto di agire in giudizio, non si applicano le deroghe della mediazione obbligatoria, rendendo il tentativo di conciliazione un requisito essenziale e preventivo.

Data sentenza: 04/08/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Rossella Filippi
Argomento/i: Azione improcedibile
Materia/e: mancata mediazione

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Procura speciale in mediazione: non richiede autentica del pubblico ufficiale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7689/2023, ha stabilito che la procura speciale conferita a un legale per la rappresentanza in sede di mediazione obbligatoria non richiede l'autentica di un pubblico ufficiale. Tale decisione, in linea con l'orientamento della Cassazione, chiarisce che, sebbene la procura alle liti non sia sufficiente, una procura speciale sostanziale sia idonea poiché gli atti di mediazione non sono soggetti a formalità, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 1392 c.c.

Data sentenza: 06/10/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Anna Giorgia Carbone +2
Argomento/i: Procura speciale in mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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