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Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se il giudizio è stato avviato con ricorso per decreto ingiuntivo se le parti hanno stipulato apposita clausola contrattuale

Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se inizia con un decreto ingiuntivo
La mancata osservanza dell’obbligo, concordato in un contratto, di tentare la mediazione prima di avviare una causa legale rende l’azione giudiziale improcedibile. Questo principio si applica anche quando la causa è stata avviata tramite un decreto ingiuntivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 6386/2025.

Mancata mediazione: azione giudiziale improcedibile
Un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo con cui gli è stato intimato il pagamento di oltre 12.000 euro per un prestito personale. L’opposizione si basa su diversi punti, tra cui la mancata attivazione della mediazione. L’opponente eccepisce infatti l’improcedibilità dell’azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione. In giudizio lo stesso fa presente che il contratto di finanziamento tra le parti conteneva una clausola molto chiara al riguardo, esplicata in due diversi articoli: “Art 14 – Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”; Art. 17: “… prima di ricorrere allautorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dellazione dinanzi allautorità giudiziaria.” Dalla formulazione della clausola emerge con chiarezza l’obbligo di tentare una mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, per qualsiasi controversia legata al contratto.  L’obiettivo è di cercare una soluzione bonaria e stragiudiziale  di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario o ad altri organismi.

Mediazione convenzionale: inapplicabili le deroghe per i decreti ingiuntivi
Il Tribunale accoglie l’opposizione precisando che questa clausola non è una semplice formalità, ma un vero e proprio accordo vincolante tra le parti, che, se non viene rispettata, rende improcedibile l’azione in giudizio. Quando le parti di un contratto concordano di risolvere le controversie attraverso la mediazione prima di intraprendere azioni legali, tale accordo diventa vincolante e obbligatorio. Come chiarito in sentenza: “Tale pattuizione (…) non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede l’attivazione solo dopo la prima udienza.” La clausola di mediazione pertanto non viola il diritto di agire in giudizio, ma lo subordina al rispetto di una procedura scelta liberamente dalle parti. L’inadempimento di tale obbligo preliminare rende l’azione legale improcedibile, anche se proposta per ottenere un decreto ingiuntivo. La natura della mediazione convenzionale del resto è diversa dalla mediazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 28/2010, perché non è la legge a imporla, ma è frutto di un accordo tra le parti. Questo distingue le due procedure: le disposizioni specifiche della mediazione obbligatoria, come quella che ne consente l’attivazione dopo la prima udienza, non si applicano alla mediazione concordata per contratto. Di conseguenza, il mancato rispetto della clausola contrattuale di mediazione rende l’azione legale improcedibile sin dall’inizio. Questa interpretazione rafforza l’importanza di rispettare gli accordi contrattuali e promuove la risoluzione amichevole delle controversie.

Leggi anche: Clausole per la mediazione: finalità e vantaggi

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Mancata mediazione: improcedibilità anche in via monitoria se vi è clausola contrattuale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6386/2025, ha stabilito che l’omessa attivazione della mediazione convenzionale, pattuita contrattualmente tra le parti, rende l’azione giudiziale improcedibile. Tale principio si applica anche nei casi in cui il giudizio sia avviato tramite decreto ingiuntivo. Poiché l’accordo è vincolante e non viola il diritto di agire in giudizio, non si applicano le deroghe della mediazione obbligatoria, rendendo il tentativo di conciliazione un requisito essenziale e preventivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 04/08/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Rossella Filippi
Argomento/i: Azione improcedibile
Materia/e: mancata mediazione

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Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se il giudizio è stato avviato con ricorso per decreto ingiuntivo se le parti hanno stipulato apposita clausola contrattuale

Mediazione convenzionale: azione improcedibile anche se inizia con un decreto ingiuntivo
La mancata osservanza dell’obbligo, concordato in un contratto, di tentare la mediazione prima di avviare una causa legale rende l’azione giudiziale improcedibile. Questo principio si applica anche quando la causa è stata avviata tramite un decreto ingiuntivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 6386/2025.

Mancata mediazione: azione giudiziale improcedibile
Un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo con cui gli è stato intimato il pagamento di oltre 12.000 euro per un prestito personale. L’opposizione si basa su diversi punti, tra cui la mancata attivazione della mediazione. L’opponente eccepisce infatti l’improcedibilità dell’azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione. In giudizio lo stesso fa presente che il contratto di finanziamento tra le parti conteneva una clausola molto chiara al riguardo, esplicata in due diversi articoli: “Art 14 – Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”; Art. 17: “… prima di ricorrere allautorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dellazione dinanzi allautorità giudiziaria.” Dalla formulazione della clausola emerge con chiarezza l’obbligo di tentare una mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, per qualsiasi controversia legata al contratto.  L’obiettivo è di cercare una soluzione bonaria e stragiudiziale  di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario o ad altri organismi.

Mediazione convenzionale: inapplicabili le deroghe per i decreti ingiuntivi
Il Tribunale accoglie l’opposizione precisando che questa clausola non è una semplice formalità, ma un vero e proprio accordo vincolante tra le parti, che, se non viene rispettata, rende improcedibile l’azione in giudizio. Quando le parti di un contratto concordano di risolvere le controversie attraverso la mediazione prima di intraprendere azioni legali, tale accordo diventa vincolante e obbligatorio. Come chiarito in sentenza: “Tale pattuizione (…) non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede l’attivazione solo dopo la prima udienza.” La clausola di mediazione pertanto non viola il diritto di agire in giudizio, ma lo subordina al rispetto di una procedura scelta liberamente dalle parti. L’inadempimento di tale obbligo preliminare rende l’azione legale improcedibile, anche se proposta per ottenere un decreto ingiuntivo. La natura della mediazione convenzionale del resto è diversa dalla mediazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 28/2010, perché non è la legge a imporla, ma è frutto di un accordo tra le parti. Questo distingue le due procedure: le disposizioni specifiche della mediazione obbligatoria, come quella che ne consente l’attivazione dopo la prima udienza, non si applicano alla mediazione concordata per contratto. Di conseguenza, il mancato rispetto della clausola contrattuale di mediazione rende l’azione legale improcedibile sin dall’inizio. Questa interpretazione rafforza l’importanza di rispettare gli accordi contrattuali e promuove la risoluzione amichevole delle controversie.

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