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Non serve l’autentica del pubblico ufficiale per la procura speciale conferita dalla parte al suo legale che la rappresenta in sede di mediazione 

Non serva l’autentica del P.U. alla procura speciale per la rappresentanza in mediazione  

La procura speciale sostanziale non richiede l’autentica di un pubblico ufficiale per essere ritenuta idonea ad attribuire i necessari poteri di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria in sostituzione della parte rappresentata. Lo ha ribadito ancora una volta il Tribunale di Milano nella sentenza n. 7689/2023. 

Mediazione obbligatoria per la controversia in materia bancaria

Nella vicenda, una S.r.l si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto da una S.p.a e relativo a un credito che si riferisce a un contratto di finanziamento. L’opposta, nel costituirsi in giudizio, contesta le censure degli opponenti, ne chiede il rigetto e insiste anche per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. 

La procura speciale per la rappresentanza in mediazione  

Il Tribunale, istruita la causa, si occupa nella decisione anche dell’eccezione preliminare sollevata dagli opponenti e relativa alla mancata verifica della condizione di procedibilità contemplata dall’articolo 5 comma 1 bis c.p.c.

Nella fattispecie la S.p.a opposta ha preso parte al procedimento di mediazione per mezzo del suo avvocato, a cui ha conferito una procura speciale sostanziale, diversa da quella che è stata conferita allo stesso per la rappresentanza nel giudizio. 

Per l’autorità giudiziaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale procura è idonea a conferire all’avvocato i poteri di rappresentanza della parte in mediazione, per sostituirla.

Come ribadito infatti dalla Corte di Cassazione della sentenza n. 8473/2019: “sebbene la

parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.”

Dalla sentenza degli Ermellini emerge chiaramente che la procura speciale che deve essere conferita a un legale per prendere parte alla mediazione in sostituzione del proprio assistito, non richiede l’autentica di un pubblico ufficiale munito dei poteri necessari. Essa si limita solo a escludere che la procura alle liti sia idonea anche per la rappresentanza in mediazione.

Nessuna formalità per gli atti della mediazione

Per il Tribunale, coordinando il contenuto dell’articolo 1392 del codice civile e quello dell’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010, si desume che la procura che conferisce i poteri necessari per partecipare alla mediazione non è soggetta a particolari formalità.

L’articolo 1392 c.c dispone infatti che: “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, mentre il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2010 recita“Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.”

Nel caso specifico la procura conferita al legale per sostituire la parte opposta in sede di mediazione prevede “ogni più ampia facoltà e potere e autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica”. La stessa è pertanto idonea ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010.

Sullo stesso argomento leggi anche l’articolo Serve la procura sostanziale per farsi sostituire in mediazione.

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Procura speciale in mediazione: non richiede autentica del pubblico ufficiale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7689/2023, ha stabilito che la procura speciale conferita a un legale per la rappresentanza in sede di mediazione obbligatoria non richiede l’autentica di un pubblico ufficiale. Tale decisione, in linea con l’orientamento della Cassazione, chiarisce che, sebbene la procura alle liti non sia sufficiente, una procura speciale sostanziale sia idonea poiché gli atti di mediazione non sono soggetti a formalità, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 1392 c.c.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 06/10/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Anna Giorgia Carbone, Carmela Gallina, Rossella Filippi
Argomento/i: Procura speciale in mediazione

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Non serve l’autentica del pubblico ufficiale per la procura speciale conferita dalla parte al suo legale che la rappresenta in sede di mediazione 

Non serva l’autentica del P.U. alla procura speciale per la rappresentanza in mediazione  

La procura speciale sostanziale non richiede l’autentica di un pubblico ufficiale per essere ritenuta idonea ad attribuire i necessari poteri di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria in sostituzione della parte rappresentata. Lo ha ribadito ancora una volta il Tribunale di Milano nella sentenza n. 7689/2023. 

Mediazione obbligatoria per la controversia in materia bancaria

Nella vicenda, una S.r.l si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto da una S.p.a e relativo a un credito che si riferisce a un contratto di finanziamento. L’opposta, nel costituirsi in giudizio, contesta le censure degli opponenti, ne chiede il rigetto e insiste anche per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. 

La procura speciale per la rappresentanza in mediazione  

Il Tribunale, istruita la causa, si occupa nella decisione anche dell’eccezione preliminare sollevata dagli opponenti e relativa alla mancata verifica della condizione di procedibilità contemplata dall’articolo 5 comma 1 bis c.p.c.

Nella fattispecie la S.p.a opposta ha preso parte al procedimento di mediazione per mezzo del suo avvocato, a cui ha conferito una procura speciale sostanziale, diversa da quella che è stata conferita allo stesso per la rappresentanza nel giudizio. 

Per l’autorità giudiziaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale procura è idonea a conferire all’avvocato i poteri di rappresentanza della parte in mediazione, per sostituirla.

Come ribadito infatti dalla Corte di Cassazione della sentenza n. 8473/2019: “sebbene la

parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.”

Dalla sentenza degli Ermellini emerge chiaramente che la procura speciale che deve essere conferita a un legale per prendere parte alla mediazione in sostituzione del proprio assistito, non richiede l’autentica di un pubblico ufficiale munito dei poteri necessari. Essa si limita solo a escludere che la procura alle liti sia idonea anche per la rappresentanza in mediazione.

Nessuna formalità per gli atti della mediazione

Per il Tribunale, coordinando il contenuto dell’articolo 1392 del codice civile e quello dell’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010, si desume che la procura che conferisce i poteri necessari per partecipare alla mediazione non è soggetta a particolari formalità.

L’articolo 1392 c.c dispone infatti che: “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, mentre il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2010 recita“Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.”

Nel caso specifico la procura conferita al legale per sostituire la parte opposta in sede di mediazione prevede “ogni più ampia facoltà e potere e autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica”. La stessa è pertanto idonea ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010.

Sullo stesso argomento leggi anche l’articolo Serve la procura sostanziale per farsi sostituire in mediazione.

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