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Il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice in corso di causa rende improcedibile la domanda giudiziale 

Conseguenze del mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice in corso di causa
L’attore che non adempie all’ordine del giudice di esperire la mediazione delegata incorre nella sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale. L’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 rende infatti questa mediazione una condizione di procedibilità, bloccando la prosecuzione del processo nel merito. Lo ha ribadito il Tribunale di Modena nella sentenza n. 1190/2025.

Risarcimento del danno da responsabilità medica
Una paziente promuove un’azione di responsabilità professionale medica contro una dottoressa per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento odontoiatrico. La dottoressa si costituisce in giudizio e contesta integralmente la domanda, contestualmente, chiede e ottiene l’autorizzazione per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale. La terza chiamata si costituisce anch’essa in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nella fase di istruzione probatoria viene espletata una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che si rivela cruciale per il successivo sviluppo del procedimento.

Ordine di mediazione delegata e mancata ottemperanza
L’attenzione del Tribunale si è concentra però sulla questione preliminare della mediazione demandata dal giudice, istituto rafforzato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022). Dopo la CTU, infatti, il giudice istruttore emette un’ordinanza con la quale rimette le parti in mediazione. L’obiettivo di questa mediazione “delegata” è di tentare un componimento amichevole della lite, presumibilmente alla luce degli elementi di fatto e di diritto emersi dalla consulenza tecnica. Le parti, tuttavia, non danno seguito all’ordine giudiziale. Con una successiva ordinanza datata 8 luglio 2025, il Giudice prende atto formalmente che nessuna delle parti ha instaurato la procedura compositiva e avvisa le parti di “ogni effetto conseguente” alla mancata ottemperanza.

Conseguenze della mancata mediazione in corso di causa: improcedibilità
La mancata attivazione della mediazione demandata porta, infatti, il Tribunale a pronunciare la declaratoria di improcedibilità della domanda. Il Giudice fonda la sua decisione sull’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il quale stabilisce in modo perentorio che: “La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale… All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.” La mediazione disposta dal giudice, quindi, a differenza di quella obbligatoria ex lege, diviene una condizione di procedibilità del processo stesso. Poiché nel caso di specie, nessuna delle parti ha adempiuto all’onere di instaurare la procedura, il processo non può proseguire nel merito.
Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 22805/2023) per sostenere che l’inosservanza dell’ordine di mediazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale originaria, non solo dell’eventuale fase processuale in corso, incidendo “definitivamente sull’azione originaria”. La declaratoria di improcedibilità ha immediate ripercussioni anche sulle spese processuali. Seguendo, infatti, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), l’attrice, la cui domanda è stata dichiarata improcedibile, è condannata a rimborsare integralmente le spese legali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata.

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Roberto Masoni

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mancata mediazione delegata da parte dell’attore, domanda improcedibile

La sentenza n. 1190/2025 del Tribunale di Modena stabilisce che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice in corso di causa comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. In un caso di responsabilità medica, nonostante l'ordinanza emessa dopo la CTU, le parti non hanno attivato la procedura. Ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, tale omissione blocca il processo nel merito e produce effetti definitivi sull'azione, con conseguente condanna dell'attrice alle spese legali.

Data sentenza: 16/10/2025
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Domanda improcedibile

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Dovere di riservatezza interno alla mediazione

La sentenza n. 842/2025 del Tribunale di Modena chiarisce che il dovere di riservatezza previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 28/2010 tutela esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Di conseguenza, un accordo transattivo redatto come scrittura privata esterna alla procedura, senza la partecipazione del mediatore, non è coperto da tale obbligo. Pertanto, tali patti sono legittimamente producibili in giudizio e vincolanti per le parti.

Data sentenza: 01/07/2025
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: riservatezza dichiarazioni

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Primo incontro mediazione. Presenti le parti personalmente

Secondo l'ordinanza del Tribunale di Modena, la condizione di procedibilità della domanda di mediazione richiede la presenza personale delle parti, assistite dai rispettivi difensori, al primo incontro. Tale partecipazione è considerata un'attività personalissima e non delegabile all'avvocato; l'assenza della parte, anche se rappresentata da un delegato, rende la procedura non espletata. Pertanto, l'improcedibilità della domanda è inevitabile se non viene garantita la comparizione fisica dei soggetti.

Data sentenza: 02/05/2016
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: Altre

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Condannata la parte soccombente a rimborsare al vincitore le spese per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (in quanto esborsi art. 91 c.p.c.)

Il Tribunale di Modena ha accolto l'istanza di sfratto per morosità promossa da A.B. e M.P. contro R.A.B.M. Il convenuto ha ammesso il mancato pagamento dei canoni, giustificandolo con presunte vizi dell'immobile, eccezioni tuttavia respinte per mancanza di prove. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato risolta la locazione per grave inadempimento, fissando il rilascio per l'8 maggio 2012. Il condannato dovrà versare i canoni arretrati dal giugno 2011 e rimborsare le spese processuali e di mediazione.

Data sentenza: 09/03/2012
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Materia/e: Locazione

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Il Tribunale di Modena respinge l’eccezione di improcedibilità del convenuto in un giudizio di tema di controversie divisionali perché la notificazione è avvenuta il 19 marzo, giorno prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà

Il Tribunale di Modena respinge l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione in una controversia divisionale. Il giudice stabilisce che l'obbligo di mediazione, efficace dal 21 marzo, non si applica al caso in esame poiché il processo è iniziato il 19 marzo. Tale data è fissata al momento della spedizione del plico raccomandato da parte del difensore, criterio che determina la pendenza della lite indipendentemente dal soggetto notificante. Viene pertanto concesso il massimo termine previsto dall'art. 183 c.p.c.

Data sentenza: 08/07/2011
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni

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Il Tribunale di Modena assegna alle parti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione

Il Tribunale di Modena, nel caso di un ricorso per il rilascio di un immobile occupato senza titolo e il relativo versamento di un'indennità, rileva che la controversia deriva da un rapporto locativo. Tale materia richiede l'obbligatorio esperimento della mediazione preventiva, come previsto dal d.lg. n. 28/2010. Rilevando d'ufficio l'improcedibilità, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per presentare l'istanza di mediazione, rimandando la discussione all'udienza del 26 gennaio 2012.

Data sentenza: 05/05/2011
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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