Scarica Sentenza Tribuanle di Modena N.1190-2025
Il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice in corso di causa rende improcedibile la domanda giudiziale
Conseguenze del mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice in corso di causa
L’attore che non adempie all’ordine del giudice di esperire la mediazione delegata incorre nella sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale. L’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 rende infatti questa mediazione una condizione di procedibilità, bloccando la prosecuzione del processo nel merito. Lo ha ribadito il Tribunale di Modena nella sentenza n. 1190/2025.
Risarcimento del danno da responsabilità medica
Una paziente promuove un’azione di responsabilità professionale medica contro una dottoressa per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento odontoiatrico. La dottoressa si costituisce in giudizio e contesta integralmente la domanda, contestualmente, chiede e ottiene l’autorizzazione per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale. La terza chiamata si costituisce anch’essa in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nella fase di istruzione probatoria viene espletata una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che si rivela cruciale per il successivo sviluppo del procedimento.
Ordine di mediazione delegata e mancata ottemperanza
L’attenzione del Tribunale si è concentra però sulla questione preliminare della mediazione demandata dal giudice, istituto rafforzato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022). Dopo la CTU, infatti, il giudice istruttore emette un’ordinanza con la quale rimette le parti in mediazione. L’obiettivo di questa mediazione “delegata” è di tentare un componimento amichevole della lite, presumibilmente alla luce degli elementi di fatto e di diritto emersi dalla consulenza tecnica. Le parti, tuttavia, non danno seguito all’ordine giudiziale. Con una successiva ordinanza datata 8 luglio 2025, il Giudice prende atto formalmente che nessuna delle parti ha instaurato la procedura compositiva e avvisa le parti di “ogni effetto conseguente” alla mancata ottemperanza.
Conseguenze della mancata mediazione in corso di causa: improcedibilità
La mancata attivazione della mediazione demandata porta, infatti, il Tribunale a pronunciare la declaratoria di improcedibilità della domanda. Il Giudice fonda la sua decisione sull’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il quale stabilisce in modo perentorio che: “La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale… All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.” La mediazione disposta dal giudice, quindi, a differenza di quella obbligatoria ex lege, diviene una condizione di procedibilità del processo stesso. Poiché nel caso di specie, nessuna delle parti ha adempiuto all’onere di instaurare la procedura, il processo non può proseguire nel merito.
Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 22805/2023) per sostenere che l’inosservanza dell’ordine di mediazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale originaria, non solo dell’eventuale fase processuale in corso, incidendo “definitivamente sull’azione originaria”. La declaratoria di improcedibilità ha immediate ripercussioni anche sulle spese processuali. Seguendo, infatti, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), l’attrice, la cui domanda è stata dichiarata improcedibile, è condannata a rimborsare integralmente le spese legali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata.
Leggi anche: Mediazione delegata