Il Tribunale di Modena respinge l’eccezione di improcedibilità del convenuto in un giudizio di tema di controversie divisionali perché la notificazione è avvenuta il 19 marzo, giorno prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà
Tribunale Modena
08 luglio 2011
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano)
Fatto
Il g.i.
a scioglimento della riserva che precede, ritenuto che la difesa del convenuto ha sollevato preliminarmente eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge in tema di controversie divisionali (art. 5, 1° comma, d.lg. n. 28 del 2010), quale quella agita;
che parte attrice si è difesa assumendo la notificazione della citazione per divisione avvenuta in data 19 marzo;
che in diritto si rileva che, da un punto di vista cronologico l’obbligo di mediazione concerne “i processi successivamente iniziati” dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto sulla mediazione (art. 24 del decreto n. 28), ovvero, introdotti alla data del 20 marzo u.s. Tenendo però conto che il 20 marzo cadeva nella giornata di domenica, l’obbligo riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo u.s., lunedì;
che il dubbio concernente l’inizio del processo con assoggettamento all’obbligo in discorso appare risolubile perchè i dati normativi emergenti dal sistema processuale, occorrendo al riguardo discernere le diverse tipologie di introduzione del processo;
che i processi introdotti con citazione si considerano legalmente iniziati con la notificazione (art. 39, 3° comma, c.p.c.) e in particolare dal momento della “consegna del plico (da notificare) all’ufficiale giudiziario” (art. 149, 3° comma, c.p.c.), ovvero, perchè richiesta della parte a procedere a notificazione;
che il principio esposto è ritenuto dotato di valenza generale, di tal ché si ritiene applicabile anche alle notifiche non richieste all’ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall’avvocato ai sensi della. l. n. 53 del 1994, come nella specie è riscontrabile;
che in tal senso è assestata la giurisprudenza: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c. alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994” (Cass. 30 luglio
2009, n. 17748; Cass. 13 novembre 2009, n. 24.041; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402);
che poi per i processi che iniziano con ricorso, la litispendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria (art. 39, 3° comma, c.p.c.), mentre per i procedimenti monitori dispone l’art. 643, 3° comma, c.p.c.: “la notificazione determina la pendenza della lite”;
che, in conclusione, l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del convenuto va reietta, stante l’applicabilità del regime antecedente l’entrata in vigore il d.lg. n. 28 che esentava dall’obbligo legale di mediazione, posto che la notificazione può ritenersi eseguita in forza del riferito formante interpretativo alla data del 19 marzo u.s., data di invio del piego raccomandato da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 53 del 1994;
che vanno, poi, concessi i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima di legge, come richiesto,
P.Q.M.
concede i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima consentita dalla legge, rimettendo le parti avanti a sé all’udienza del 26 gennaio 2012 h. 9,00.
Pavullo, 8 luglio 2011 Si comunichi
Il g.i. (dott. R. Masoni)