Quando il giudice dispone che venga esperito il procedimento di mediazione, il termine assegnato alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, deve dirsi perentorio.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Nuoro (Giudice: Dott. Riccardo Massera), con ordinanza del 20 luglio 2015.

Nuoro 2015.07.20

 

Tribunale Ordinario di Nuoro

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del ….. ;

– Ritenuto che siano ammissibili e rilevanti le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. …..

– Ritenuto che siano ammissibili le prove contrarie dedotte dal convenuto ……

– Ritenuta l’opportunità di nominare un c.t.u. cui conferire il seguente incarico: Letti gli atti del processo, esaminati i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni rese da parti e testimoni, sottoposta a visita l’attrice ed esperito ogni più opportuno accertamento dica il c.t.u.:

1 . da quale patologia sia affetta l’attrice e quali conseguenze questa abbia comportato, con quale incidenza sulla vita quotidiana della perizianda;

2 . se ed in quale misura il comportamento dei sanitari … in generale, e del dott. … in particolare, abbia determinato o concorso a determinare l’insorgenza di tale patologia;

3 . se il comportamento dei convenuti sia stato conforme alla scienza medica e alla diligenza richiesta dal caso, ovvero se alcuni di essi –ed in ipotesi, quali- abbiano agito con imprudenza, negligenza o imperizia; in quest’ultimo caso indichi il c.t.u. il grado della colpa e dica se il caso concreto richiedesse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;

4 . quale sia stata la durata e l’entità della inabilità temporanea totale e parziale causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari;

5 . quali siano gli esiti di carattere permanente causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari e quale sia la loro valutazione percentuale, e se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo, quale sia la loro possibile evoluzione ed il suo grado di probabilità;

– Ritenuto che sia opportuno ridurre le liste testimoniali in quanto sovrabbondanti;

– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010, e che sia opportuno differire l’assunzione delle prove e la nomina del c.t.u. all’esito di questo;

P.Q.M.

1) ammette le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capitoli … ;

2) ammette le prove dedotte da parte convenuta ….. ;

3) limita a quattro per parte il numero dei testimoni;

4) dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, predisponendo che questo debba essere effettivo, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

5) fissa l’udienza del …. per verificare l’esito del procedimento di mediazione, riservata in quella sede la eventuale fissazione di udienza per l’assunzione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale.

Si comunichi.

Nuoro, 20 luglio 2015

                                                                     Il Giudice, Riccardo Massera

Riccardo Massera

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Mediazione disposta dal giudice. Termine perentorio

Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 20 luglio 2015, ha stabilito che il termine assegnato alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, quando disposta dal giudice, sia perentorio. Nel caso specifico, dopo aver ammesso le prove e limitato le liste testimoniali, il Giudice ha differito la nomina del CTU e l'assunzione delle prove all'esito della mediazione, fissando un termine perentorio di quindici giorni per l'avvio del procedimento, volto a verificare l'effettività del tentativo.

Data sentenza: 20/07/2015
Curia: Tribunale di Nuoro
Giudice: Riccardo Massera
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Altre

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Dichiarata impossibilità di raggiungere un accordo. Non è mediazione

Il Tribunale di Nuoro ha disposto l'esperimento della mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, differendo l'ammissione delle prove per evitare spese superflue. Il Giudice ha precisato che la condizione di procedibilità della domanda non è soddisfatta se la parte dichiara l'impossibilità di accordo già al primo incontro, richiedendo l'effettivo svolgimento della procedura. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà comportare sanzioni e costituire argomento di prova.

Data sentenza: 28/06/2016
Curia: Tribunale di Nuoro
Giudice: Riccardo Massera
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Altre

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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