In breve: nella mediazione disposta dal giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi soddisfatta qualora, al primo incontro preliminare, la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi sia possibilità di raggiungere un accordo.

Tribunale Ordinario di Nuoro

Verbale di udienza del …..

 

Oggi 28 giugno 2016, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:

– Per …..

– Per …

I procuratori delle parti insistono per l’ammissione delle prove dedotte, e nelle contestazioni circa le avverse deduzioni istruttorie.

Il Giudice

– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura e del valore della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010;

– Ritenuto che sia opportuno differire l’ammissione delle prove all’esito di questo, in modo da evitare alle parti di affrontare oneri e spese che potrebbero rivelarsi superflue, fermo che –in caso di esito negativo del procedimento di mediazione- nella liquidazione delle spese del giudizio sarà necessario tenere conto del comportamento in quella sede tenuto dalle parti;

– Ritenuto altresì opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda –compreso quella monitoria- non può ritenersi soddisfatta qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento; e che la mancata partecipazione al procedimento fa sì che il giudice possa da tale comportamento trarre argomenti di prova contro la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo, e debba irrogare a questa la sanzione di cui all’art, 5, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010;

–   Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

– Rinvia per l’ulteriore corso al …. .

 

                                                                                      Il Giudice

                                                                              Riccardo Massera

Dichiarata impossibilità di raggiungere un accordo. Non è mediazione

Il Tribunale di Nuoro ha disposto l’esperimento della mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, differendo l’ammissione delle prove per evitare spese superflue. Il Giudice ha precisato che la condizione di procedibilità della domanda non è soddisfatta se la parte dichiara l’impossibilità di accordo già al primo incontro, richiedendo l’effettivo svolgimento della procedura. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà comportare sanzioni e costituire argomento di prova.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/06/2016
Curia: Tribunale di Nuoro
Giudice: Riccardo Massera
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro, Primo incontro di mediazione
Materia/e: Altre
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

In breve: nella mediazione disposta dal giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi soddisfatta qualora, al primo incontro preliminare, la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi sia possibilità di raggiungere un accordo.

Tribunale Ordinario di Nuoro

Verbale di udienza del …..

 

Oggi 28 giugno 2016, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:

– Per …..

– Per …

I procuratori delle parti insistono per l’ammissione delle prove dedotte, e nelle contestazioni circa le avverse deduzioni istruttorie.

Il Giudice

– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura e del valore della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010;

– Ritenuto che sia opportuno differire l’ammissione delle prove all’esito di questo, in modo da evitare alle parti di affrontare oneri e spese che potrebbero rivelarsi superflue, fermo che –in caso di esito negativo del procedimento di mediazione- nella liquidazione delle spese del giudizio sarà necessario tenere conto del comportamento in quella sede tenuto dalle parti;

– Ritenuto altresì opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda –compreso quella monitoria- non può ritenersi soddisfatta qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento; e che la mancata partecipazione al procedimento fa sì che il giudice possa da tale comportamento trarre argomenti di prova contro la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo, e debba irrogare a questa la sanzione di cui all’art, 5, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010;

–   Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

– Rinvia per l’ulteriore corso al …. .

 

                                                                                      Il Giudice

                                                                              Riccardo Massera

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