Quando il giudice dispone che venga esperito il procedimento di mediazione, il termine assegnato alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, deve dirsi perentorio.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Nuoro (Giudice: Dott. Riccardo Massera), con ordinanza del 20 luglio 2015.

Nuoro 2015.07.20

 

Tribunale Ordinario di Nuoro

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del ….. ;

– Ritenuto che siano ammissibili e rilevanti le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. …..

– Ritenuto che siano ammissibili le prove contrarie dedotte dal convenuto ……

– Ritenuta l’opportunità di nominare un c.t.u. cui conferire il seguente incarico: Letti gli atti del processo, esaminati i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni rese da parti e testimoni, sottoposta a visita l’attrice ed esperito ogni più opportuno accertamento dica il c.t.u.:

1 . da quale patologia sia affetta l’attrice e quali conseguenze questa abbia comportato, con quale incidenza sulla vita quotidiana della perizianda;

2 . se ed in quale misura il comportamento dei sanitari … in generale, e del dott. … in particolare, abbia determinato o concorso a determinare l’insorgenza di tale patologia;

3 . se il comportamento dei convenuti sia stato conforme alla scienza medica e alla diligenza richiesta dal caso, ovvero se alcuni di essi –ed in ipotesi, quali- abbiano agito con imprudenza, negligenza o imperizia; in quest’ultimo caso indichi il c.t.u. il grado della colpa e dica se il caso concreto richiedesse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;

4 . quale sia stata la durata e l’entità della inabilità temporanea totale e parziale causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari;

5 . quali siano gli esiti di carattere permanente causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari e quale sia la loro valutazione percentuale, e se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo, quale sia la loro possibile evoluzione ed il suo grado di probabilità;

– Ritenuto che sia opportuno ridurre le liste testimoniali in quanto sovrabbondanti;

– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010, e che sia opportuno differire l’assunzione delle prove e la nomina del c.t.u. all’esito di questo;

P.Q.M.

1) ammette le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capitoli … ;

2) ammette le prove dedotte da parte convenuta ….. ;

3) limita a quattro per parte il numero dei testimoni;

4) dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, predisponendo che questo debba essere effettivo, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

5) fissa l’udienza del …. per verificare l’esito del procedimento di mediazione, riservata in quella sede la eventuale fissazione di udienza per l’assunzione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale.

Si comunichi.

Nuoro, 20 luglio 2015

                                                                     Il Giudice, Riccardo Massera

Mediazione disposta dal giudice. Termine perentorio

Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 20 luglio 2015, ha stabilito che il termine assegnato alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, quando disposta dal giudice, sia perentorio. Nel caso specifico, dopo aver ammesso le prove e limitato le liste testimoniali, il Giudice ha differito la nomina del CTU e l’assunzione delle prove all’esito della mediazione, fissando un termine perentorio di quindici giorni per l’avvio del procedimento, volto a verificare l’effettività del tentativo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/07/2015
Curia: Tribunale di Nuoro
Giudice: Riccardo Massera
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione, Mediazione delegata, Termine perentorio
Materia/e: Altre
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

Quando il giudice dispone che venga esperito il procedimento di mediazione, il termine assegnato alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, deve dirsi perentorio.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Nuoro (Giudice: Dott. Riccardo Massera), con ordinanza del 20 luglio 2015.

Nuoro 2015.07.20

 

Tribunale Ordinario di Nuoro

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del ….. ;

– Ritenuto che siano ammissibili e rilevanti le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. …..

– Ritenuto che siano ammissibili le prove contrarie dedotte dal convenuto ……

– Ritenuta l’opportunità di nominare un c.t.u. cui conferire il seguente incarico: Letti gli atti del processo, esaminati i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni rese da parti e testimoni, sottoposta a visita l’attrice ed esperito ogni più opportuno accertamento dica il c.t.u.:

1 . da quale patologia sia affetta l’attrice e quali conseguenze questa abbia comportato, con quale incidenza sulla vita quotidiana della perizianda;

2 . se ed in quale misura il comportamento dei sanitari … in generale, e del dott. … in particolare, abbia determinato o concorso a determinare l’insorgenza di tale patologia;

3 . se il comportamento dei convenuti sia stato conforme alla scienza medica e alla diligenza richiesta dal caso, ovvero se alcuni di essi –ed in ipotesi, quali- abbiano agito con imprudenza, negligenza o imperizia; in quest’ultimo caso indichi il c.t.u. il grado della colpa e dica se il caso concreto richiedesse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;

4 . quale sia stata la durata e l’entità della inabilità temporanea totale e parziale causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari;

5 . quali siano gli esiti di carattere permanente causalmente riconducibili al comportamento dei sanitari e quale sia la loro valutazione percentuale, e se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo, quale sia la loro possibile evoluzione ed il suo grado di probabilità;

– Ritenuto che sia opportuno ridurre le liste testimoniali in quanto sovrabbondanti;

– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010, e che sia opportuno differire l’assunzione delle prove e la nomina del c.t.u. all’esito di questo;

P.Q.M.

1) ammette le prove dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capitoli … ;

2) ammette le prove dedotte da parte convenuta ….. ;

3) limita a quattro per parte il numero dei testimoni;

4) dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, predisponendo che questo debba essere effettivo, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

5) fissa l’udienza del …. per verificare l’esito del procedimento di mediazione, riservata in quella sede la eventuale fissazione di udienza per l’assunzione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale.

Si comunichi.

Nuoro, 20 luglio 2015

                                                                     Il Giudice, Riccardo Massera

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