TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, le note scritte e le istanze delle parti,

osserva:

L’attore ha dedotto quanto segue:

…. nel riportarsi al proprio atto di citazione, vista l’eccezione sollevata dalla difesa del Ministero dell’Interno, chiede concedersi termini per istaurare la procedura di negoziazione assistita nei confronti del Ministero dell’Interno.

Si allega lettera di non adesione da parte della (…) Ass.ne alla negoziazione assistita.

Vertendosi in materia di RCA e di domanda di risarcimento dei danni alla persona proposta dal trasportato contro l’Ente proprietario dell’auto e della sua assicurazione, vige l’art.3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. nella legge 10 novembre 2014, n. 162 che prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Non ritiene tuttavia il Giudice che l’eccezione sollevata dal Ministero convenuto, relativa al mancato esperimento da parte dell’attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, meriti accoglimento.

Occorre puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita.

In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all’art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla l.162/2014, che prevedono l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1)

Prevedendo altresì che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (art. 3 comma 5).

La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione di una valutazione del legislatore di opportunità di evitare l’aggravamento conseguente all’imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà (così Corte di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018 – Est. D’Amore, Tribunale Torre Annunziata sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona, 23.12.2015 in https://www.adrmedyapro.it/Massimario/search)

E’ stato altresì puntualizzato che “con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all’una o all’altra, stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016, Vaccari, ibidem). Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010 – risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore” (Tribunale Torre Annunziata cit.).

 

Da quanto fin qui osservato può trarsi un’ulteriore principio, vale a dire che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge NON prevede l’esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010), in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 28.5.2018 – Est. Di Vaio (in https://www.adrmedyapro.it/Massimario/search alla voce mediazione e negoziazione assistita).

A tanto si perviene sulla base dell’autorevole insegnamento del Giudice delle Leggi che ha, nella sentenza n.97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita.

5.4.1.- Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle “misure di ADR (Alternative Dispute Resolution)” (sentenza n. 77 del 2018). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, “questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione (…) il legislatore fruisce di ampia discrezionalità” (sentenza n. 12 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 2017).

5.4.2.- Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la? dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può “assumere diritti od obblighi connessi (…) con gli affari trattati (…)” nè percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita “dichiarazione di imparzialità” e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità. La lumeggiata eterogeneità, nei termini appena illustrati, trova d’altro canto un chiaro riscontro nella giurisprudenza Costituzionale. Questa Corte esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha difatti rimarcato che la mancanza, in essa, “di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010 (…), svolga la mediazione”, se da un lato “comporta l’impossibilita? di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica”, dall’altro “induce a dubitare della stessa riconducibilità dell’istituto all’ambito mediatorio propriamente inteso” (sentenza n. 98 del 2014). L’evidenziata disomogeneità delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilità idonea a integrare l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. e induce a escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla mediazione e, quindi, che la scelta legislativa denunciata dal rimettente abbia valicato il confine dell’arbitrarietà.

5.4.3.- D’altra parte, il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico di cui, invece, si duole il giudice a quo: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l’intervento di un terzo neutrale. Anche alla luce della considerazione che precede, deve dunque escludersi che il differente trattamento normativo portato all’attenzione di questa Corte possa essere ritenuto manifestamente irragionevole e arbitrario.

In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz’altro essere affermato il principio che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà.

E quindi sia per l’ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria.

Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà.

Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.

ED invero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo (che si può dare non nelle cause RCA ma per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione di cui all’art. 5 comma 1 bis, quest’ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata, in quanto obbligatoria così come quella di cui all’art. 5 comma 1 bis.

In particolare inoltre va segnalato che:

– la convenuta Assicurazione ha già a suo tempo manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita,

– le probabilità che possa pervenirsi ad una conciliazione sulla base di un percorso di negoziazione assistita senza la presenza del soggetto (Assicurazione) che dovrebbe garantire il debitore (in questo caso il Ministero) sono pari a zero,

l’eccezione del Ministero è sicuramente del tutto formale e priva di un retroterra sostanziale, come dimostra la universalmente nota circostanza che proprio le Amministrazioni Pubbliche Statali sono quelle meno propense a conciliare le controversie,

la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni, induce a ritenere l’eccezione puramente formale e procedurale, in assenza di una reale volontà del Ministero di conciliare la causa,

– sussiste l’assoluta necessità di evitare perdite di tempo inutili nel contesto di una Giustizia Civile già ampiamente gravata da lungaggini,

– è assicurata la garanzia, comprovata dal modo di gestione delle cause riflesso nella giurisprudenza del Giudice ubiquamente nota anche on line, che nel corso della causa sarà attivato, se e quando ritenuto utile e fruttuoso, un percorso conciliativo di maggiore e migliore efficacia consistente per l’appunto nella mediazione demandata dal Giudice ex art. 5 co. II decr.lgsl.28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti – in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita – l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del Ministero

Ritenendosi implicita la richiesta di termini, quanto meno da parte dell’attore, si provvede di conseguenza.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

– CONCEDE i termini di cui all’art. 183 cpc in sequenza,

– RINVIA all’udienza del 27.9.2021 h.10 per il prosieguo.

FARE AVVISI

Roma lì 12 aprile 2021.

       

 

 

Massimo Moriconi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

L’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà

Il Tribunale di Roma respinge l'eccezione del Ministero dell'Interno circa il mancato esperimento della negoziazione assistita in una causa per risarcimento danni da circolazione veicoli. Il Giudice rileva che la mediazione, grazie alla presenza di un terzo imparziale, è uno strumento più efficace e assorbente rispetto alla negoziazione. Pertanto, l'esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità, anche quando quest'ultima non sia obbligatoria per legge.

Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: RC Auto

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Il Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici

Il giudice Massimo Moriconi ha disposto la mediazione obbligatoria per risolvere una lite risarcitoria, invitando le parti a superare i soli profili giuridici per esplorare interessi metagiuridici e d'immagine. L'ordinanza sottolinea l'importanza di una partecipazione effettiva e personale presso organismi professionali, avvertendo che l'assenza ingiustificata o una partecipazione meramente formale potranno comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 96 cpc e influire sulla valutazione del merito della causa.

Data sentenza: 09/03/2021
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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Roma Capitale condannata alla sanzione di 18.000 euro ex art.96 co III° cpc per non aver partecipato alla mediazione ordinata dal giudice

Il Tribunale di Roma condanna Roma Capitale a risarcire la TA srl per 43.000 euro a causa dell'allagamento di un'officina nel 2014, imputabile a gravi inadempienze nella manutenzione degli impianti fognari. Il giudice sanziona l'Ente per l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione demandata, applicando l'art. 116 cpc come argomento di prova e l'art. 96 III cpc con una penale di 18.000 euro. Dispone inoltre il versamento del contributo unificato e l'invio degli atti alla Corte dei Conti per danno erariale.

Data sentenza: 25/05/2020
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi

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Invio alla Procura della Corte dei Conti per possibile danno erariale di Roma Capitale per violazione dell’ordine di comparire in mediazione

Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Massimo Moriconi, ha riscontrato l'ingiustificata mancata partecipazione di Roma Capitale al procedimento di mediazione disposto nel 2019. Tale condotta deresponsabilizzata ha impedito una conciliazione vantaggiosa, portando a una sentenza di condanna più onerosa e a una sanzione ex art. 96 cpc. Ritenuta la possibile sussistenza di un danno erariale, il Giudice dispone la trasmissione degli atti alla Procura Generale della Corte dei Conti per le verifiche del caso.

Data sentenza: 25/05/2020
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi

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La CTM può essere utilizzata dal giudice per la proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Il Giudice del Tribunale di Roma, per velocizzare il processo, propone una conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. basata su una CTU svolta in mediazione, che ha accertato l'errore chirurgico e quantificato il danno. Il magistrato esorta la P.A. a non rifiutare l'accordo per timore di responsabilità erariale, poiché l'inerzia sarebbe più rischiosa. Viene quindi proposta l'erogazione di 5.850 euro per il danno, più 3.000 euro per le spese legali, invitando le parti a transigere entro l'udienza dell'11 ottobre 2018.

Data sentenza: 12/07/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Consulenza in mediazione +1
Materia/e: Responsabilità medica +1

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Proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c.: possibilità per il giudice di indicare un range entro il quale trovare l’accordo

Il Giudice del Tribunale di Roma, evidenziando i tempi lunghi dei processi, invita le parti a concludere un accordo transattivo basato su una proposta di equità. Rilevata la responsabilità contrattuale del Policlinico, non essendo stato provato l'esatto adempimento né il caso fortuito, e valutata la consulenza medica, il magistrato propone il pagamento a favore dell'attrice di una somma tra 30.000 e 36.000 euro, oltre IVA e spese di CTU, rinviando l'udienza al 25 settembre 2019 per le determinazioni.

Data sentenza: 03/12/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Proposta ex art 185 bis
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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L’ingiustificata mancata partecipazione in mediazione consente l’applicazione del 96 III° cpc

Il Tribunale di Roma dispone l'obbligo di mediazione per le parti e le assicurazioni, fissando un termine di 15 giorni dal 15.0.2019 per il deposito della domanda. Il Giudice sottolinea l'importanza della partecipazione personale ed effettiva, avvertendo che l'assenza ingiustificata potrà compromettere la procedibilità della domanda e comportare sanzioni ex art. 96 cpc. Sulla base delle CTU, vengono suggeriti parametri di ripartizione della responsabilità tra medico e clinica e criteri per il calcolo del danno differenziale.

Data sentenza: 04/02/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mancata comparizione personale senza giustificato motivo

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Dichiarata improcedibile la domanda giudiziale per la mancata partecipazione personale dell’attore in mediazione

Il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni mossa da G.A. contro l'Ospedale M.G.V. e la struttura N.H. per carenze assistenziali. Il giudice ha stabilito che, nella mediazione obbligatoria, la presenza personale della parte fisica sia un requisito indispensabile e non delegabile, salvo comprovata impossibilità. Poiché l'attore non era comparso agli incontri, la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, determinando l'improcedibilità dell'azione.

Data sentenza: 27/06/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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L’accordo raggiunto dal rappresentante in mediazione della parte fisica non determina, di per sé, l’invalidità o l’inefficacia dell’accordo

Il Tribunale di Roma ha stabilito che, nella mediazione obbligatoria, la partecipazione personale della parte fisica è necessaria e non delegabile, salvo gravi ragioni ostative. La sola procura alle liti non è idonea a gestire la procedura né a negoziare accordi. Nel caso di specie, l'assenza dell'attrice ha reso irrituale il procedimento, ma ciò non determina l'invalidità dell'accordo raggiunto dal suo legale, che resta formalmente valido. Pertanto, le domande di inefficacia dell'accordo sono state rigettate.

Data sentenza: 20/12/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Invalidità dell'accordo in mediazione

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Mediazione delegata dal Giudice: condannata la parte, ex art. 96 comma III c.p.c., per la mancata partecipazione ingiustificata

Il Tribunale di Roma ha condannato una compagnia assicurativa al risarcimento dei danni per un sinistro stradale, accertando la responsabilità esclusiva del conducente danneggiante. Il Giudice ha inoltre sanzionato la società ex art. 96, comma III, c.p.c., poiché la mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione demandata è stata ritenuta indice di colpa grave o dolo. Tale condotta, volta a procrastinare inutilmente il giudizio, ha comportato l'obbligo di versare una somma equitativa a favore della controparte.

Data sentenza: 27/09/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Risarcimento danni sinistro stradale

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Nella mediazione delegata dal giudice è imprescindibile la presenza personale delle parti.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la mediazione obbligatoria non è ritualmente esperita se l'attore è rappresentato solo dall'avvocato delegato. La partecipazione personale delle parti fisiche è ritenuta imprescindibile per l'efficacia del procedimento, poiché solo il titolare del diritto conosce i propri interessi reali. Per superare il vizio di procedibilità, il giudice ha ordinato il rinnovo della mediazione, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per depositare la nuova domanda.

Data sentenza: 12/03/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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Per il Tribunale di Roma: “Il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l’Organismo non è una succursale del Tribunale”

Il Giudice di Roma chiarisce che la mediazione non è un ausilio del Tribunale, né l'organismo di mediazione una sua succursale. Pertanto, respinge la richiesta delle parti di definire quesiti per un consulente tecnico, precisando che tale sede non serve a espletare una consulenza medica piena. L'obiettivo della mediazione è invece limitato alla valutazione della "perdita di chance" risarcibile, data l'inevitabilità dell'esito infausto, evitando l'analisi di una platea di convenuti ritenuta ridondante.

Data sentenza: 05/04/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Altre +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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