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Il Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici

Commento dell’Avv. Luca Tantalo

La nuova ordinanza del giudice Massimo Moriconi, esperto della materia e autore di importanti e innovativi provvedimenti, poi presi ad esempio da vari suoi colleghi, inviando le parti in mediazione ai sensi del co. 2 dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 (il che costituisce un obbligo per le parti) contiene anche un importante invito ad andare oltre ai semplici aspetti giuridici ed economici. Questo è uno dei vantaggi fondamentali della mediazione, procedura in cui è possibile esplorare i veri interessi delle parti, ed arrivare ad una piena soddisfazione reciproca. Il punto è stato ottimamente compreso nell’ordinanza, nel passaggio in cui recita (nelle note) “Ove le parti fossero in grado di considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici (come consentito e favorito dall’incertezza dell’esito della lite che può svilupparsi, come accade assai sovente non esclusivamente in un grado di giurisdizione), sarebbe possibile da una parte contenere le pretese risarcitorie (non è sfuggito allo scrivente la locuzione malattia-rarissima utilizzata, nell’ambito del discorso della latenza, dal Prof. B nella sua pregevole relazione; come pure si è chiesto il Giudicante se non sarebbero emerse sconvolgenti statistiche di massa riferite al personale delle F. della Stazione T.…), dall’altra considerare, in un contesto istruttorio in ordine al quale l’affermata equiparazione della quantità di presenza di amianto presso la Stazione T. a quella di altre aree del Comune di Roma desta qualche perplessità, anche la valenza, in termini di immagine, delle possibili conseguenze di una sentenza”. Questa nota fa ben comprendere come il Giudice abbia approfonditamente studiato la questione, e abbia suggerito alle parti di considerare tutti gli aspetti della vicenda durante la procedura di mediazione, unica sede – soprattutto rispetto al Tribunale – in cui questo è possibile, anche grazie all’osservazione delle possibili reciproche opzioni e delle eventuali conseguenze derivanti dalla sentenza.  

L’auspicio del Tribunale, che ha anche ricordato la necessità che le parti scelgano un organismo che dia garanzie di serietà e professionalità, che siano presenti al primo incontro personalmente e che a questo non si fermino (avendo il Tribunale espresso un parere approfondito sulla mediabilità della questione) è che le parti comprendano tutto ciò e le svariate opportunità che offre la procedura di mediazione. 

Tribunale di Roma, ordinanza 08.03.2021 – Est. Moriconi

RG…..-17

TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII

ORDINANZA ex art.5 co.II° decr.lgsl.28/2010

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti e le note scritte,

fermo restando ogni eventuale ulteriore provvedimento, e ritenutane l’utilità, va disposto un percorso   di mediazione demandata, nel quale nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all’eventuale sentenza) gli spunti argomentativi di cui alla ordinanza 1), che si ispira alla equità.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.   Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente (2) ; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Va segnalata infine la possibilità di applicazione (anche) dell’art. 96 III° cpc nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3).

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

 DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

 INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;

 VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all’udienza del 4.10.2021 h.10,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 8.3.2021

AVVISI

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

  1. Ci si chiede se, ferme restando le posizioni e le convinzioni delle parti al di fuori del piano del puro diritto e della conciliazione, non si possa introdurre – sia pure come sembra in assenza di una specifica domanda dell’attrice – la tematica della perdita di chances mutuandone l’accezione da quanto elaborato dalla giurisprudenza in materia di responsabilità medico-sanitaria. La quale ne ha, in modo piuttosto sofisticato, predicato la percorribilità laddove, sempre che sussistano elementi di serietà, concretezza e apprezzabilità, risulti incerto il nesso causale fra il danno e il fatto potenzialmente generatore dello stesso. Ove le parti fossero in grado di considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici (come consentito e favorito dall’incertezza dell’esito della lite che può svilupparsi, come accade assai sovente non esclusivamente in un grado di giurisdizione), sarebbe possibile da una parte contenere le pretese risarcitorie (non è sfuggito allo scrivente la locuzione malattia-rarissima utilizzata, nell’ambito del discorso della latenza, dal Prof. B nella sua pregevole relazione; come pure si è chiesto il Giudicante se non sarebbero emerse sconvolgenti statistiche di massa riferite al personale delle F. della Stazione T.…), dall’altra considerare, in un contesto istruttorio in ordine al quale l’affermata equiparazione della quantità di presenza di amianto presso la Stazione T. a quella di altre aree del Comune di Roma desta qualche perplessità, anche la valenza, in termini di immagine, delle possibili conseguenze di una sentenza.
  • Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato con procura speciale per la mediazione da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli .

https://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata- partecipazione-alla-mediazione-ordinata- dal-giudice.html

http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione- demandata-laddove-per-effettiva-si- richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx

http://www.arcadiaconcilia.it/news/12 2-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche- chi-vince-la-causa-di-merito

http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del- mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice- deve-104316.php?preview=true

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince- causa- merito-174313.php?uuid=AD7VGhi

http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/ http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/

http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia- di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione

http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/ https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp

Il Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici