TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti [1] le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2019, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis [2])
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
- DISPONE che le parti, comprese le Assicurazioni, procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona [3], assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
- INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;
- VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2019 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
RINVIA all’udienza del 23.9.2019 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 4.2.2019
AVVISI
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
[1] Gli esiti degli accertamenti peritali (C.T.U condotta da un medico legale e da due specialisti) unitamente alle osservazioni dei consulenti delle parti, consentono di affermare che l’eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili. A tale riguardo va rammentato che l’applicazione dell’art.96 cpc nella più recente giurisprudenza della S.C. ha abbondonato la convinzione che fosse sempre necessaria la colpa grave, potendo derivare l’applicazione del terzo comma dell’articolo, anche da una condotta ostinata e in definitiva la sussistenza di condotte pretestuose (cfr. Cass. ord. Sez.III 29.5/10.9.2018 n.21943 secondo la quale ad integrare il presupposto soggettivo della condanna ex art. 96 co.III° è sufficiente la sussistenza di condotte pretestuose).
In tale contesto, le parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
- è documentale che il paziente, di categoria soggetta a particolare rischio di infezione, veniva dimesso nonostante lo stato febbrile, senza che venisse effettuato alcun accertamento e indagine sulle possibile cause di tale condizione soggettiva postoperatoria, nonostante la perdurante assunzione di antibiotici;
- la responsabilità del medico, quale che sia il rapporto con la casa di cura, e la struttura dove ha operato, configura, secondo consolidata giurisprudenza, un’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta; con responsabilità solidale verso il danneggiato;
- nei rapporti interni si possono allogare la responsabilità ragionando sulle seguenti percentuali: 70% medico e 30% Casa di Cura;
- per gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra la franchigia è assorbente;
- è dovuta manleva da parte dell’Assicuratrice Milanese per la quota a carico del medico;
- potrà essere sentita e convocata, anche in mediazione occorrendo, la CTU dott.ssa Roberta Corsi che ha omesso di indicare nella relazione il necessario dato di partenza del danno differenziale, esponendo solo un 10% di IP. All’esito le parti potranno fare tesoro della giurisprudenza espressa da questo Giudice in materia di danno differenziale incrementativo (la metodica del ristoro del danno incrementativo differenziale non può prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo computato a partire in ogni caso dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti e delle risultanze dell’istruttoria, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa , da Tribunale di Roma, giudice Moriconi, sentenza 19274-11 del 26.6.2017
https://www.assinews.it/wp-content/uploads/2017/10/19274-11-moriconi.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/condotte-medico-sanitarie-evento-dannoso )
- in ogni caso sarà fatta applicazione delle nuove Tabelle Romane versione 2018 che hanno definitivamente soppiantato quelle milanesi;
- potrà essere escluso il presunto danno da perdita da lavoro.
[2] https://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html
http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/
http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx
http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito
http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi
http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/
http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf
http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/
http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata
http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/
https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp
[3] Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli