Mediazione obbligatoria: le parti hanno il dovere di partecipazione effettivamente, il rifiuto ingiustificato è condotta ostativa sanzionabile 

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La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo è condotta ostativa

In tema di mediazione obbligatoria, pur non sussistendo un obbligo di conciliare, le parti hanno il dovere di parteciparvi effettivamente. Il rifiuto di entrare nel procedimento, se privo di un giustificato motivo caratterizzato da assolutezza e non temporaneità, configura una condotta ostativa e preconcetta. Tale comportamento, impedendo la risoluzione stragiudiziale di controversie fondate, viola la ratio dello strumento deflattivo e legittima il giudice a irrogare sanzioni pecuniarie e a trarre argomenti di prova sfavorevoli. Lo ha precisato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 11746/2023.

Impugnazione delibera assembleare

La nuda proprietaria di un’unità immobiliare impugna una delibera condominiale datata 25 maggio 2018. L’oggetto del contendere è l’approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali che hanno sostituito quelle originarie di natura contrattuale del 1983. L’attrice contesta diverse irregolarità: la mancanza di allegati tecnici al verbale, errori di calcolo e, soprattutto, l’introduzione di criteri di riparto derogatori rispetto alla legge e al regolamento.

In particolare, le nuove tabelle introducono una “Tabella Portierato” che esclude alcune unità (negozi e locali interrati) e modificano la partecipazione alle spese di scale e ascensori per alcuni immobili. Il Tribunale accoglie l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera. Il Giudice chiarisce che, sebbene le tabelle possano essere modificate a maggioranza, quando hanno funzione meramente ricognitiva (art. 1136 c.c.) è necessaria l’unanimità qualora si intenda derogare ai criteri legali di ripartizione (art. 1123 c.c.). Poiché il servizio di portineria e la manutenzione di scale/ascensori giovano potenzialmente a tutti i condomini, l’esclusione dalle spese di alcuni configura una “diversa convenzione” negoziale che richiede il consenso di tutti i partecipanti.

Mancata partecipazione alla mediazione: conseguenze e sanzioni

Un aspetto centrale della sentenza riguarda la condotta processuale del Condominio in ordine al procedimento di mediazione obbligatoria. Nonostante l’attrice abbia avviato il tentativo di conciliazione prima del giudizio, il Condominio, pur comparendo tramite l’amministratore, si è rifiutato di entrare nel merito della discussione, dichiarando l’insussistenza dei presupposti per mediare e determinando così il fallimento della procedura.

Il Giudice censura ovviamente duramente questo atteggiamento. Vero che non esiste un obbligo assoluto di conciliare, esiste però un dovere di partecipazione effettiva. Il rifiuto opposto dal Condominio nel caso di specie è privo di un “giustificato motivo” (che dovrebbe avere i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità) e appare “palesemente preconcetto ed ostativo”. Lo stesso ha contribuito senza dubbio a incardinare un processo che si sarebbe potuto evitare, data la fondatezza delle doglianze espresse dall’attrice in fase stragiudiziale.

Conseguenze sanzionatorie

Il Giudice ricorda però che ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 (normativa applicabile ratione temporis, oggi confluita nell’art. 12-bis), la mancata partecipazione senza giustificato motivo deve essere così sanzionata:

  • il giudice può desumere argomenti di prova sfavorevoli alla parte che non ha partecipato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. In questo caso, l’ostruzionismo del Condominio ha rafforzato il convincimento del magistrato circa la legittimità delle pretese dell’attrice;
  • il Condominio deve essere condannato al versamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione di natura amministrativa automatica, che prescinde dall’esito della causa.

In conclusione la sentenza ribadisce che la mediazione non è un mero passaggio burocratico: disertarla o svuotarla di significato espone la parte a sanzioni pecuniarie e a una valutazione negativa del Giudice, che può pesare in modo decisivo sulla decisione finale e sul carico delle spese legali.

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Maria Grazia Berti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Sanzionabile la condotta ostativa di chi non partecipa alla mediazione

Data sentenza: 26/07/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Sanzionato l’amministratore di condominio che diserta la mediazione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 172/2025, ha sanzionato un amministratore condominiale per non aver partecipato alla mediazione senza un giustificato motivo, dopo averne richiesto il rinvio. Tale condotta ha causato il fallimento della conciliazione, violando le finalità deflative della procedura. Di conseguenza, l'amministratore è stato condannato al versamento di una somma pari al contributo unificato, sottolineando l'importanza della sua diligenza per evitare gravose conseguenze legali.

Data sentenza: 04/01/2025
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Condominio

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Il soccombente in giudizio paga anche le spese di mediazione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11906/2023, ha stabilito che la parte soccombente in un giudizio di merito è tenuta a rimborsare anche le spese sostenute dal vincitore per il precedente procedimento di mediazione. Nel caso specifico, un condominio è stato condannato a pagare i compensi a ex amministratrici e i costi della mediazione fallita, poiché il collegamento tra le due fasi impone che l'attività davanti al mediatore sia coordinata con l'esito del processo ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Data sentenza: 31/07/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: spese di mediazione

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Nelle mediazioni obbligatorie trova applicazione la sospensione feriale ex legge 742/69

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la sospensione feriale dei termini si applica anche ai casi di mediazione obbligatoria, scomputando tale periodo dal termine decadenziale per l'impugnazione delle delibere condominiali. Nel caso specifico, l'istanza di mediazione ha impedito la decadenza, rendendo l'azione tempestiva. Tuttavia, il giudice ha rigettato nel merito le domande di nullità e annullamento delle delibere, ritenendole legittime e prive di vizi formali o sostanziali.

Data sentenza: 05/03/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Condominio +2

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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