Scarica Sentenza Tribunale di Roma 31 07 2023

Per il tribunale di Roma, la parte soccombente nel giudizio, in virtù del collegamento tra il processo e la mediazione, può essere condannata a pagare le spese sostenute per tale procedimento

Mediazione e soccombenza in giudizio

La parte soccombente nel giudizio di merito è tenuta a pagare anche le spese sostenute dal vincitore per il procedimento di mediazione promosso prima dell’azione giudiziaria. Lo ha ribadito il tribunale di Roma nella sentenza n. 11906/2023 decidendo una controversia condominiale.

La vicenda

Nella specie, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., le attrici in qualità di ex amministratrici trascinavano in causa il condominio per ottenere il pagamento dei propri compensi.

Proponevano la definizione bonaria della vicenda e introducevano giudizio di mediazione, m a la proposta veniva rifiutata e ciò comportava un ulteriore esborso economico per l’indennità di mediazione versata all’organismo di mediazione forense e per l’assistenza difensiva prestata.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva, impugnando le domande e chiedendone il rigetto, contestando la pretesa economica vantata dalle ricorrenti e assumendo che le stesse non avessero svolto correttamente le loro mansioni.

Parte soccombente paga anche le spese per la mediazione

Per il tribunale capitolino, la domanda è fondata e merita accoglimento, avendo le ricorrenti dimostrato di aver adempiuto correttamente al proprio mandato professionale.

Quanto alla liquidazione delle spese sostenute per li procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, il giudice ritiene che vadano riconosciute e liquidate secondo i principi e le regole stabilite dall’art. 91 c.p.c.

Invero, afferma il tribunale, “il collegamento tra il processo e la mediazione (specialmente qualora essa sia obbligatoria) comporta che tanto l’attività posta in essere davanti al mediatore che quella espletata nel processo vadano coordinate con la conseguenza che la parte soccombente nel giudizio possa anche essere condannata a pagare le spese sostenute dal vincitore nel procedimento di mediazione”.

Infatti, “la condotta del soccombente, come nella specie di causa, non può non avere ricadute sul giudizio successivo in termini di spese sostenute”.

Per cui, conclude il tribunale, la domanda attorea deve trovare accoglimento anche sotto tale profilo. Da qui la condanna del condominio a pagare gli importi richiesti, oltre alle spese di lite e alle spese sostenute e documentate per il procedimento di mediazione.

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Il soccombente in giudizio paga anche le spese di mediazione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11906/2023, ha stabilito che la parte soccombente in un giudizio di merito è tenuta a rimborsare anche le spese sostenute dal vincitore per il precedente procedimento di mediazione. Nel caso specifico, un condominio è stato condannato a pagare i compensi a ex amministratrici e i costi della mediazione fallita, poiché il collegamento tra le due fasi impone che l’attività davanti al mediatore sia coordinata con l’esito del processo ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 31/07/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: spese di mediazione

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Per il tribunale di Roma, la parte soccombente nel giudizio, in virtù del collegamento tra il processo e la mediazione, può essere condannata a pagare le spese sostenute per tale procedimento

Mediazione e soccombenza in giudizio

La parte soccombente nel giudizio di merito è tenuta a pagare anche le spese sostenute dal vincitore per il procedimento di mediazione promosso prima dell’azione giudiziaria. Lo ha ribadito il tribunale di Roma nella sentenza n. 11906/2023 decidendo una controversia condominiale.

La vicenda

Nella specie, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., le attrici in qualità di ex amministratrici trascinavano in causa il condominio per ottenere il pagamento dei propri compensi.

Proponevano la definizione bonaria della vicenda e introducevano giudizio di mediazione, m a la proposta veniva rifiutata e ciò comportava un ulteriore esborso economico per l’indennità di mediazione versata all’organismo di mediazione forense e per l’assistenza difensiva prestata.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva, impugnando le domande e chiedendone il rigetto, contestando la pretesa economica vantata dalle ricorrenti e assumendo che le stesse non avessero svolto correttamente le loro mansioni.

Parte soccombente paga anche le spese per la mediazione

Per il tribunale capitolino, la domanda è fondata e merita accoglimento, avendo le ricorrenti dimostrato di aver adempiuto correttamente al proprio mandato professionale.

Quanto alla liquidazione delle spese sostenute per li procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, il giudice ritiene che vadano riconosciute e liquidate secondo i principi e le regole stabilite dall’art. 91 c.p.c.

Invero, afferma il tribunale, “il collegamento tra il processo e la mediazione (specialmente qualora essa sia obbligatoria) comporta che tanto l’attività posta in essere davanti al mediatore che quella espletata nel processo vadano coordinate con la conseguenza che la parte soccombente nel giudizio possa anche essere condannata a pagare le spese sostenute dal vincitore nel procedimento di mediazione”.

Infatti, “la condotta del soccombente, come nella specie di causa, non può non avere ricadute sul giudizio successivo in termini di spese sostenute”.

Per cui, conclude il tribunale, la domanda attorea deve trovare accoglimento anche sotto tale profilo. Da qui la condanna del condominio a pagare gli importi richiesti, oltre alle spese di lite e alle spese sostenute e documentate per il procedimento di mediazione.

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