Scarica Sentenza Corte d’Appello di Palermo 14 07 2023

La Corte d’Appello di Palermo ricorda le conseguenze del rifiuto della proposta formulata in mediazione sulle spese del giudizio

Rifiuto proposta mediazione

Il rifiuto della proposta formulata in mediazione che poi si rivela di identico valore rispetto a quanto accertato all’esito del giudizio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-bis del D-Lgs. 28/2010. È quanto ha sottolineato la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1334/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Palermo aveva accolto parzialmente la domanda proposta da una condomina condannando il condominio al risarcimento del danno patito dalla stessa a causa delle infiltrazioni dell’attico di sua proprietà provenienti dal lastrico solare condominiale. La donna proponeva appello lamentando l’insussistenza del suo concorso nella causazione del danno, ritenendo maggiormente attendibile la ricostruzione dell’accaduto svolta dal tecnico nominato in sede di ATP piuttosto che quella operata dal CTU che aveva sostanzialmente condiviso integralmente la ricostruzione del CTP del condominio. Quest’ultimo, dal canto suo, proponeva appello incidentale e lamentava, tra l’altro, contraddittorietà del motivo nella parte in cui la condomina aveva insistito per l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso espletamento preventivo della mediazione (comunque tardiva in quanto formulata con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. e non a verbale della prima udienza di comparizione), pur chiedendo che si provvedesse sulla sua domanda riconvenzionale. 

Art. 13 D.Lgs. n. 28/2010

Per la Corte territoriale, l’appello principale è parzialmente fondato, mentre l’appello incidentale è infondato. Entrando nel merito, il collegio ritiene che le considerazioni della CTU, riguardo al concorso della donna nella causazione dei danni subiti, siano più motivate e convincenti di quelle dell’ATP e ciò giustifica il riparto di responsabilità fissato dal CTU nella misura del 70% in capo al condominio e del 30% in capo alla condomina. 

Nell’affrontare il tema delle spese del giudizio, che in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata va integralmente rivisto, la Corte rammenta innanzitutto che l’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrate del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per le indennità corrisposte al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8 comma 4”. 

Nel caso di specie, in sede di mediazione, dopo l’espletamento dell’ATP e prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, il condominio aveva proposto di versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 45.000 che è risultata praticamente identica all’esito (provvisorio) del giudizio. 

Per cui, “in applicazione dell’art. 13 si deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla Condomina che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, mentre la stessa va condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto”.

Rispetto alla domanda, dunque, il condominio deve sopportare le spese dell’ATP che sono precedenti alla proposta di mediazione, mentre la condomina deve sopportare le spese della CTU che sono successive. 

Quanto alle spese legali del doppio grado di giudizio, da determinarsi in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alla domanda accolta, infine, decide la corte d’appello, “si deve operare una compensazione parziale per tenere conto delle spese precedenti alla fase di mediazione e del rigetto delle domande riconvenzionali per motivi di rito, che vanno a ridurre quanto dovuto dalla condomina nella misura, complessivamente determinata per questi due fattori, della metà, per effetto della compensazione di questa quota delle spese del giudizio fra le parti”. 

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Luigi Petrucci

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Sanzionato il rifiuto della proposta di mediazione uguale all’esito del giudizio

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1334/2023, ha ribadito l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13-bis del D-Lgs. 28/2010 in caso di rifiuto di una proposta di mediazione che si riveli poi equivalente all'esito del giudizio. Nel caso specifico, una condomina aveva rifiutato un'offerta risarcitoria che coincideva con l'importo finale accertato. Di conseguenza, il giudice ha escluso la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice e ha condannato la donna al rimborso dei costi successivi.

Data sentenza: 14/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Palermo
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo +2
Argomento/i: Mediazione condominiale
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Mediazione obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale del convenuto

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1334/2023, ha stabilito che l'obbligo di avviare la mediazione, laddove prevista come condizione di procedibilità, grava anche sul convenuto che propone una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c. In una controversia condominiale, l'omissione di tale passaggio ha reso improcedibili le domande riconvenzionali di entrambe le parti, confermando l'orientamento della Cassazione sull'estensione dell'onere procedurale a chiunque formuli pretese riconvenzionali.

Data sentenza: 14/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Palermo
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo +2
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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