Scarica Sentenza Corte d’Appello di Palermo 14 07 2023

La Corte d’Appello di Palermo ricorda le conseguenze del rifiuto della proposta formulata in mediazione sulle spese del giudizio

Rifiuto proposta mediazione

Il rifiuto della proposta formulata in mediazione che poi si rivela di identico valore rispetto a quanto accertato all’esito del giudizio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-bis del D-Lgs. 28/2010. È quanto ha sottolineato la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1334/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Palermo aveva accolto parzialmente la domanda proposta da una condomina condannando il condominio al risarcimento del danno patito dalla stessa a causa delle infiltrazioni dell’attico di sua proprietà provenienti dal lastrico solare condominiale. La donna proponeva appello lamentando l’insussistenza del suo concorso nella causazione del danno, ritenendo maggiormente attendibile la ricostruzione dell’accaduto svolta dal tecnico nominato in sede di ATP piuttosto che quella operata dal CTU che aveva sostanzialmente condiviso integralmente la ricostruzione del CTP del condominio. Quest’ultimo, dal canto suo, proponeva appello incidentale e lamentava, tra l’altro, contraddittorietà del motivo nella parte in cui la condomina aveva insistito per l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso espletamento preventivo della mediazione (comunque tardiva in quanto formulata con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. e non a verbale della prima udienza di comparizione), pur chiedendo che si provvedesse sulla sua domanda riconvenzionale. 

Art. 13 D.Lgs. n. 28/2010

Per la Corte territoriale, l’appello principale è parzialmente fondato, mentre l’appello incidentale è infondato. Entrando nel merito, il collegio ritiene che le considerazioni della CTU, riguardo al concorso della donna nella causazione dei danni subiti, siano più motivate e convincenti di quelle dell’ATP e ciò giustifica il riparto di responsabilità fissato dal CTU nella misura del 70% in capo al condominio e del 30% in capo alla condomina. 

Nell’affrontare il tema delle spese del giudizio, che in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata va integralmente rivisto, la Corte rammenta innanzitutto che l’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrate del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per le indennità corrisposte al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8 comma 4”. 

Nel caso di specie, in sede di mediazione, dopo l’espletamento dell’ATP e prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, il condominio aveva proposto di versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 45.000 che è risultata praticamente identica all’esito (provvisorio) del giudizio. 

Per cui, “in applicazione dell’art. 13 si deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla Condomina che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, mentre la stessa va condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto”.

Rispetto alla domanda, dunque, il condominio deve sopportare le spese dell’ATP che sono precedenti alla proposta di mediazione, mentre la condomina deve sopportare le spese della CTU che sono successive. 

Quanto alle spese legali del doppio grado di giudizio, da determinarsi in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alla domanda accolta, infine, decide la corte d’appello, “si deve operare una compensazione parziale per tenere conto delle spese precedenti alla fase di mediazione e del rigetto delle domande riconvenzionali per motivi di rito, che vanno a ridurre quanto dovuto dalla condomina nella misura, complessivamente determinata per questi due fattori, della metà, per effetto della compensazione di questa quota delle spese del giudizio fra le parti”. 

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Sanzionato il rifiuto della proposta di mediazione uguale all’esito del giudizio

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1334/2023, ha ribadito l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-bis del D-Lgs. 28/2010 in caso di rifiuto di una proposta di mediazione che si riveli poi equivalente all’esito del giudizio. Nel caso specifico, una condomina aveva rifiutato un’offerta risarcitoria che coincideva con l’importo finale accertato. Di conseguenza, il giudice ha escluso la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice e ha condannato la donna al rimborso dei costi successivi.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 14/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Palermo
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo, Giulia Maisano, Luigi Petrucci
Argomento/i: Mediazione condominiale
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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La Corte d’Appello di Palermo ricorda le conseguenze del rifiuto della proposta formulata in mediazione sulle spese del giudizio

Rifiuto proposta mediazione

Il rifiuto della proposta formulata in mediazione che poi si rivela di identico valore rispetto a quanto accertato all’esito del giudizio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-bis del D-Lgs. 28/2010. È quanto ha sottolineato la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1334/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Palermo aveva accolto parzialmente la domanda proposta da una condomina condannando il condominio al risarcimento del danno patito dalla stessa a causa delle infiltrazioni dell’attico di sua proprietà provenienti dal lastrico solare condominiale. La donna proponeva appello lamentando l’insussistenza del suo concorso nella causazione del danno, ritenendo maggiormente attendibile la ricostruzione dell’accaduto svolta dal tecnico nominato in sede di ATP piuttosto che quella operata dal CTU che aveva sostanzialmente condiviso integralmente la ricostruzione del CTP del condominio. Quest’ultimo, dal canto suo, proponeva appello incidentale e lamentava, tra l’altro, contraddittorietà del motivo nella parte in cui la condomina aveva insistito per l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso espletamento preventivo della mediazione (comunque tardiva in quanto formulata con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. e non a verbale della prima udienza di comparizione), pur chiedendo che si provvedesse sulla sua domanda riconvenzionale. 

Art. 13 D.Lgs. n. 28/2010

Per la Corte territoriale, l’appello principale è parzialmente fondato, mentre l’appello incidentale è infondato. Entrando nel merito, il collegio ritiene che le considerazioni della CTU, riguardo al concorso della donna nella causazione dei danni subiti, siano più motivate e convincenti di quelle dell’ATP e ciò giustifica il riparto di responsabilità fissato dal CTU nella misura del 70% in capo al condominio e del 30% in capo alla condomina. 

Nell’affrontare il tema delle spese del giudizio, che in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata va integralmente rivisto, la Corte rammenta innanzitutto che l’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrate del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per le indennità corrisposte al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8 comma 4”. 

Nel caso di specie, in sede di mediazione, dopo l’espletamento dell’ATP e prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, il condominio aveva proposto di versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 45.000 che è risultata praticamente identica all’esito (provvisorio) del giudizio. 

Per cui, “in applicazione dell’art. 13 si deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla Condomina che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, mentre la stessa va condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto”.

Rispetto alla domanda, dunque, il condominio deve sopportare le spese dell’ATP che sono precedenti alla proposta di mediazione, mentre la condomina deve sopportare le spese della CTU che sono successive. 

Quanto alle spese legali del doppio grado di giudizio, da determinarsi in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alla domanda accolta, infine, decide la corte d’appello, “si deve operare una compensazione parziale per tenere conto delle spese precedenti alla fase di mediazione e del rigetto delle domande riconvenzionali per motivi di rito, che vanno a ridurre quanto dovuto dalla condomina nella misura, complessivamente determinata per questi due fattori, della metà, per effetto della compensazione di questa quota delle spese del giudizio fra le parti”. 

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