Scarica Sentenza Corte d’Appello di Palermo 14 07 2023
Anche il convenuto che propone una domanda riconvenzionale ha l’onere di avviare la mediazione quando è condizione di procedibilità della domanda
Onere di avvio della mediazione anche per chi propone domanda riconvenzionale
L’onere di avviare la procedura di mediazione quando questa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda grava anche sul convenuto che presenti una domanda riconvenzionale in base ai criteri di collegamento indicati dall’articolo 36 del codice di procedura civile.
Lo ha chiarito la Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1334 del 14 luglio 2023.
Controversia condominiale: mediazione obbligatoria
Nella vicenda, una controversia in materia condominiale si conclude in primo grado con la condanna al risarcimento del danno a carico del condominio in favore di una condomina.
La condomina però, ritenuta dal giudice di prime cure corresponsabile del danno subito, impugna la decisione, ritenendo di avere diritto a un risarcimento più elevato.
L’appellante ripropone inoltre la domanda riconvenzionale di usucapione e/o di eccezione alla prescrizione, che il tribunale non ha esaminato e che la stessa ha presentato in risposta alla domanda riconvenzionale del condominio. Questo ha richiesto infatti alla condomina il risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione di parti di spazi comuni e dalla realizzazione di opere su parti comuni dell’edificio, senza la necessaria autorizzazione preventiva del condominio.
Il Giudice però non ha esaminato le due domande riconvenzionali.
Il Condominio appellato contesta le richieste di merito della condomina e sottolinea la contraddittorietà dei motivi per i quali la stessa ha ritenuto improcedibile la domanda riconvenzionale a causa del mancato svolgimento della mediazione, visto che poi ha chiesto al giudice di esprimersi sulla propria domanda riconvenzionale.
Il condominio presenta poi appello incidentale in cui ripropone la questione dell’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta nel precedente grado di giudizio.
L’onere della mediazione grava anche sul convenuto che propone domanda riconvenzionale
La Corte di appello competente, valutate tutte le questioni portate alla sua attenzione, ritiene in parte fondato il motivo di appello della condomina e infondato invece il motivo dell’appello incidentale del condominio sulla questione della domanda riconvenzionale.
L’autorità giudiziaria precisa che entrambe le domande riconvenzionali, ossia quella proposta dal condominio e quella della condomina nel primo grado di giudizio debbano in effetti considerarsi improcedibili a causa del mancato svolgimento della mediazione, che può essere avviata anche presentando apposita domanda presso una delle sedi di ADR Center.
Sul punto però la corte dell’impugnazione ricorda che la Corte di Cassazione, nell’interpretare il contenuto dell’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010, ha chiarito che l’onere di avviare la mediazione è anche a carico di chi propone una domanda riconvenzionale in base ai criteri dettati dall’articolo 36 del codice di procedura civile, sia esso il convenuto effettivo o l’attore rispetto alla domanda riconvenzionale.
Leggi sull’argomento anche l’interessante nota alla sentenza del Tribunale di Pavia “Domanda riconvenzionale: no all’obbligo della mediazione”