Tribunale di Milano,

Sez. IX civile

Ordinanza 15 luglio 2015 (Est. G. Buffone)

Rileva in fatto

X nato a … (.., USA), … contraeva matrimonio con rito civile con .. (nata a ..), in Genova, in data .. 1959 … . Dall’unione nascevano i figli … e .. .. . I coniugi si separavano dinanzi al Tribunale di Genova, in data .. 1979. Nel 1983, a seguito di ricorso del .., il Tribunale della West Virginia pronunciava il divorzio tra la … e il marito; della pronuncia divorzile la .. veniva a conoscenza solo in un momento successivo. In particolare, quando apprendeva che, dopo tale pronuncia, il … aveva contratto matrimonio, a New York, con .. (nata in … Colombia …).

La .. denunciava il .. che, a seguito di giudizio di appello celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Genova, veniva giudicato responsabile del delitto di bigamia, di cui all’art. 556 c.p. (sentenza … 1990). Pronuncia che risulta passata in giudicato. In data 5 dicembre 1990, con sentenza n. .., il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio trascritto al n. .., anno 1959, .., celebrato dalla .. e dal ..; su accordo delle parti, il Tribunale riconosceva alla moglie un assegno una tantum di 250.000 dollari americani. In data .. 2008, … e .. trascrivevano il loro matrimonio presso i registri dello Stato Civile del Comune di .. (..), .. 1998 (matrimonio contratto in New York, il .. 1983).

Con atto di citazione notificato in data .. 2014, X citava in giudizio la .. affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto in America nel 1983, con efficacia ex tunc. Il giudizio veniva iscritto al n. .. dell’anno 2014. La … si costituiva in data …2015 resistendo alle domande.

Con atto di citazione notificato in data .. 2014, … citava in giudizio la .. affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto da lei e da X, in America nel 1983, con efficacia ex tunc. Il giudizio veniva iscritto al n. .. dell’anno 2014. La .. si costituiva in data .. 2015 resistendo alle domande. pagina 2 di 3 2

In corso di processo, X decedeva. All’udienza del … 2015, il giudice proponeva alle parti di valutare l’opportunità di intraprendere un percorso di mediazione civile. Con note trasmesse entro i termini, le parti aderivano all’invito del giudice.

Osserva in diritto

[1]. Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98) ha, come noto, espunto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 la «cd. mediazione su invito del giudice» sostituendola con la cd. mediazione ex officio: in quest’ultimo caso, il tribunale prescrive alle parti di intraprendere un percorso di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda. La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è affatto incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

[2] . Assodato che il giudice può imporre/prescrivere la mediazione civile ma anche semplicemente suggerirla, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili: l’azione primaria, infatti, mira a caducare il vincolo matrimonio celebrato tra l’attore principale (defunto in corso di processo) e la convenuta. La presenza del «diritto indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili.

In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio (peraltro) anche affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781). L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimento in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali). Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili.

[3] . Nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale sovrastante ogni altra pretesa (cioè, il marito) è, purtroppo, deceduto. Le parti rimaste in causa (eredi del marito e moglie superstite), all’esito dell’audizione – risultata utile grazie alla collaborazione degli Avvocati – hanno lasciato emergere, al di là della formale posizione processuale, l’effettivo “interesse” nel con- pagina 3 di 3 3 flitto: un interesse squisitamente patrimoniale e, in specie, i diritti sul patrimonio del de cuius. Interesse affatto secondario rispetto agli altri oggetto del processo e nemmeno meritevole di un diverso trattamento rimediale facendo capo a una situazione giuridica soggettiva presidiata dall’ Ordinamento. Tuttavia, si tratta di un interesse che potrebbe ottenere un soddisfacimento diretto ed effettivo anche ricorrendo a una strada di composizione del conflitto diversa da quella attivata in sede giurisdizionale. Mediante l’annullamento del matrimonio, la convenuta perderebbe la titolarità dei diritti sul patrimonio, in qualità di coniuge; ciò nondimeno, resterebbe nella piena disponibilità di beni già del de cuius trasmessi alla stessa dal medesimo allorché questi era in vita; beni rispetto ai quali, potrebbero profilarsi altre azioni, soprattutto nel caso in cui tali “trasferimenti” fossero qualificabili come liberalità indirette.

Stima, dunque, questo Tribunale che una soluzione opportuna per le parti potrebbe essere quella di un accordo bonario in merito alla divisione del patrimonio del de cuius mediante l’assistenza di uno o più mediatori che possano assistere i litiganti e i loro Avvocati in una difficile e complicata opera di accertamento dei beni stessi e di possibile loro divisione: valga ricordare, che i beni in questione sono eterogeni, riguardando mobili, immobili, quote societarie e alcuni di essi versano pure in condizioni giuridiche affatto semplici da comporre (es. i beni vincolati in Trust); inoltre, una parte del patrimonio è all’estero e localizzata in diversi Stati.

A parere di questo Tribunale, pertanto, l’eventuale sentenza (soprattutto se di accoglimento) non sarebbe idonea a comporre il conflitto potendo solo definire il procedimento. Peraltro, i tempi della procedura non possono stimarsi ristretti: il processo è stato iscritto il 24 luglio 2014 e, già per le vicende anomale verificatesi (decesso di una delle parti), è decorso un anno e si è tuttora nella fase della trattazione. Inoltre, si sono cumulate questioni processuali da affrontare che potrebbero determinare finanche la regressione del procedimento alla fase anteriore alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.

[4]. All’esito del colloquio con i difensori, è parso dunque opportuno invitare le parti a sperimentare un percorso di mediazione civile, al fine di verificare la sussistenza (in concreto) di possibili assetti conciliativi: ovviamente, con riferimento solo ed esclusivamente ai diritti di entrambi i litiganti sul patrimonio del de cuius, fermo il monopolio della giurisdizione sull’azione di annullamento. La seria collaborazione offerta dai difensori induce, dunque, ad accogliere l’adesione delle parti all’invito del giudice e a fissare una udienza interlocutoria, con gli Avvocati, per fissare la modalità della mediazione (luogo, tempi, organismo) secondo quanto scelto dalle parti stesse; udienza interlocutoria, peraltro, che risponde ai desiderata dei difensori. In quella sede, peraltro, questo Tribunale stima opportuno anche eventualmente formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., al fine di offrire spunti ai mediatori e alle parti per le trattative: proposta che, inevitabilmente, potrà essere anche di tipo predittivo, mediante una prognosi in merito alla possibile/probabile fondatezza dell’azione, sulla scorta dell’attuale stato e condizione della piattaforma probatoria.

Per Questi Motivi

Riserva la decisione sulle questioni pendenti

Dà atto che le parti hanno aderito all’invito giudiziale di procedere alla mediazione

Fissa l’Udienza in data 16 settembre 2015, ore 13,15, per quanto di cui in parte motiva.

Giuseppe Buffone

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Se la controversia verte su diritti disponibili ed indisponibili, il giudice può disporre la mediazione per i soli diritti negoziabili

Il caso riguarda l'azione di nullità di un matrimonio contratto negli USA da un soggetto già coniugato, condannato per bigamia. In seguito al decesso dell'attore, il Tribunale di Milano ha invitato le parti a una mediazione volontaria. Il giudice chiarisce che tale invito è legittimo ai sensi dell'art. 175 c.p.c., nonostante la mediazione ex officio. Sebbene il vincolo matrimoniale sia un diritto indisponibile, il conflitto sottostante è di natura patrimoniale e dunque negoziabile tramite accordo bonario.

Data sentenza: 15/07/2015
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Diritti indisponibili +2
Materia/e: Altre +1

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Il comunicato stampa della Consulta è irrilevante ai fini della mediazione delegata dal Giudice

Il Tribunale di Varese ha stabilito che la dichiarazione di incostituzionalità dell'obbligatorietà della mediazione non pregiudica la validità della mediazione delegata dal giudice. Tale orientamento si fonda sull'inefficacia giuridica del semplice comunicato stampa della Consulta e sulla persistenza della facoltà del giudice di invitare le parti a un tentativo stragiudiziale. Pertanto, il Tribunale ha confermato l'invito alla mediazione, fissando l'udienza successiva al termine di quattro mesi.

Data sentenza: 09/11/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Altre

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In caso di adesione al tentativo di mediazione, il termine dei quattro mesi non è perentorio, è quindi possibile ottenere un rinvio dal giudice.

Il Tribunale di Varese ha prorogato il termine di quattro mesi per l'esperimento della mediazione, accogliendo la richiesta delle parti che erano ancora impegnate nel tentativo conciliativo. Il giudice ha ritenuto che tale termine sia meramente ordinatorio, sottolineando come il proseguimento del dialogo tra le parti favorisca sia la composizione bonaria della lite che l'interesse pubblico alla deflazione del contenzioso, evitando così un inutile avvio di ulteriori attività processuali.

Data sentenza: 20/06/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone
Materia/e: Altre

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Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di promuovere la mediazione grava sull’opposto

Il Tribunale di Varese ha stabilito che, nei procedimenti di ingiunzione, l'obbligo di mediazione è differito fino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione. In tale contesto, l'onere di attivare il tentativo conciliativo ricade sull'attore sostanziale, ovvero il creditore, e non sul debitore opponente, poiché l'opposizione rappresenta una reazione difensiva e non un'azione autonoma. Nel caso specifico, il giudice ha respinto la sospensione dell'esecuzione, assegnando alle parti i termini per mediare.

Data sentenza: 18/05/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +1
Materia/e: Contratto bancario

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Il giudice di Bari ordina l’applicazione della conciliazione delegata in grado di appello

Il Tribunale di Bari esamina un appello relativo a due cause riunite per un unico sinistro stradale, dove l'assicurazione contesta l'ammissibilità della domanda per i danni alla persona. Il Giudice rileva che tali questioni preliminari incidono sui motivi d'appello, limitando la procedibilità a quelli sull'istruttoria e sulle spese. In ottica di economia processuale, il Tribunale rinvia la causa e invita le parti a esperire tentativi conciliativi o la mediazione obbligatoria prima dell'udienza di decisione.

Data sentenza: 16/04/2012
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Risarcimento danni

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Se il convenuto in mediazione è un interdetto, il tutore deve prendere parte al procedimento

I comproprietari di alcuni immobili hanno richiesto un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione di Varese. Il tutore dell'interdetto ha chiesto l'autorizzazione a partecipare agli incontri per definire stragiudizialmente la controversia. Il Giudice Tutelare autorizza il tutore a sostituire l'interdetto nelle sedute, precisando però che, per l'eventuale sottoscrizione di accordi transattivi, sarà necessaria l'ulteriore specifica autorizzazione prevista dall'art. 375 comma I n. 4 c.c.

Data sentenza: 13/02/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone

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L’azione di rivendicazione diversamente da quella di restituzione è soggetta alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di restituzione di un'auto proposta dalla moglie contro il marito. Il giudice ha qualificato l'azione come personale e non reale, escludendo l'obbligo di mediazione preliminare. Nonostante l'opposizione del marito, che sosteneva l'esistenza di un patto fiduciario per l'uso del mezzo, l'intestazione esclusiva alla ricorrente e l'assenza di prove contrarie hanno imposto la restituzione del bene. È stata inoltre respinta la domanda riconvenzionale di rimborso delle somme versate.

Data sentenza: 20/01/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Azione di rivendicazione

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Invito alle parti in mediazione mediante la presentazione di una istanza comune e in difetto presso l’Organismo adito per primo

Il Tribunale di Varese invita le parti, in lite per una servitù di passaggio, a esperire un tentativo di mediazione stragiudiziale per preservare i rapporti di vicinato e favorire la pace sociale. Il giudice chiarisce che l'adesione è facoltativa, non comporta pregiudizi processuali e può essere deliberata dai difensori previo consulto con i clienti. Per tutelare il consumatore ed evitare dilazioni tattiche, l'organismo di mediazione dovrà essere scelto tra quelli situati nel circondario di Varese.

Data sentenza: 08/07/2011
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone

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I difensori, attesa l’assenza delle parti sostanziali, possono richiedere se necessario un breve rinvio per conferire con i rispettivi clienti al fine di raccogliere un consenso attuale all’invito alla mediazione del giudice

Il Tribunale di Varese, in una lite tra eredi e l'ex nuora per la restituzione di un finanziamento, invita le parti a tentare una mediazione stragiudiziale. Il giudice ritiene l'opzione opportuna per preservare i legami familiari e risolvere il conflitto globalmente. L'adesione è rimessa alla strategia dei legali, previo confronto con i clienti, e l'eventuale rifiuto non influirà sulla sentenza. In caso di accordo, l'organismo di mediazione dovrà trovarsi nel circondario del Tribunale di Varese.

Data sentenza: 06/07/2011
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Curia: Tribunale di Lecce
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Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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