L’interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell’interdetto hanno presentato domanda presso l’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzati a poter partecipare all’incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che al tavolo di mediazione si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex Lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui all’art. 375 c.c.: Il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. art. 374; 375 c.c.), procedere a transazioni.

P.Q.M.

Autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto. In caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l’adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 375 comma I n. 4 c.c.

Letto ed applicato l’art. 741, comma II, c.p.c.

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata

SI COMUNICHI

VARESE Lì 13 FEBBRAIO 2012                                                                                               IL GIUDICE TUTELARE

                                                                                                                                                             Giuseppe Buffone

Se il convenuto in mediazione è un interdetto, il tutore deve prendere parte al procedimento

I comproprietari di alcuni immobili hanno richiesto un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione di Varese. Il tutore dell’interdetto ha chiesto l’autorizzazione a partecipare agli incontri per definire stragiudizialmente la controversia. Il Giudice Tutelare autorizza il tutore a sostituire l’interdetto nelle sedute, precisando però che, per l’eventuale sottoscrizione di accordi transattivi, sarà necessaria l’ulteriore specifica autorizzazione prevista dall’art. 375 comma I n. 4 c.c.
Autore: Redazione Soluzioni ADR
Data sentenza: 13/02/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone

L’interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell’interdetto hanno presentato domanda presso l’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzati a poter partecipare all’incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che al tavolo di mediazione si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex Lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui all’art. 375 c.c.: Il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. art. 374; 375 c.c.), procedere a transazioni.

P.Q.M.

Autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto. In caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l’adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 375 comma I n. 4 c.c.

Letto ed applicato l’art. 741, comma II, c.p.c.

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata

SI COMUNICHI

VARESE Lì 13 FEBBRAIO 2012                                                                                               IL GIUDICE TUTELARE

                                                                                                                                                             Giuseppe Buffone

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