Come noto, il 24 ottobre scorso la Corte Costituzionale, attraverso un brevissimo comunicato stampa, ha annunciato che avrebbe dichiarato l’incostituzionalità del D.lgs. 28/2010 nella parte in cui esso prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Per il Tribunale di Varese, e precisamente per l’ordinanza emessa il 9 novembre dal giudice dott. Buffone, la dichiarazione di incostituzionalità non incide in alcun modo sulla mediazione delegata dal Giudice, sia perché allo stato si tratta di un comunicato stampa che non ha prodotto effetti nell’ordinamento giuridico, sia perché persiste nell’Ordinamento, anche dopo la pronuncia, la validità ed efficacia della mediazione delegata. In effetti, anche a voler considerare valido il “comunicato stampa”, esso appare bocciare la sola obbligatorietà e non la mediazione in generale, men che mai quella delegata.

Di conseguenza, con l’ordinanza suddetta, il Tribunale ha fissato l’udienza allo scadere del termine dei quattro mesi, e ha invitato le parti a presentare l’istanza di mediazione entro quindici giorni.

 

Tribunale di Varese, sez. I civ.

ordinanza del 9 novembre 2012 (est. G. Buffone)

Osserva

  • ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può inviatre le parti a valutare la possibilità di un tentativoi stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi diuna buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;
  • l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto;
  • nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito;
  • in nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010: in primisi, poichè allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mandando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poichè persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) FISSA la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9,30;

2) INVITA le parti alle paresentazione dell’sitanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni

Varese lì 9 bovembre 2012

 

Il comunicato stampa della Consulta è irrilevante ai fini della mediazione delegata dal Giudice

Il Tribunale di Varese ha stabilito che la dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione non pregiudica la validità della mediazione delegata dal giudice. Tale orientamento si fonda sull’inefficacia giuridica del semplice comunicato stampa della Consulta e sulla persistenza della facoltà del giudice di invitare le parti a un tentativo stragiudiziale. Pertanto, il Tribunale ha confermato l’invito alla mediazione, fissando l’udienza successiva al termine di quattro mesi.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 09/11/2012
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Giuseppe Buffone
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Altre

Come noto, il 24 ottobre scorso la Corte Costituzionale, attraverso un brevissimo comunicato stampa, ha annunciato che avrebbe dichiarato l’incostituzionalità del D.lgs. 28/2010 nella parte in cui esso prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Per il Tribunale di Varese, e precisamente per l’ordinanza emessa il 9 novembre dal giudice dott. Buffone, la dichiarazione di incostituzionalità non incide in alcun modo sulla mediazione delegata dal Giudice, sia perché allo stato si tratta di un comunicato stampa che non ha prodotto effetti nell’ordinamento giuridico, sia perché persiste nell’Ordinamento, anche dopo la pronuncia, la validità ed efficacia della mediazione delegata. In effetti, anche a voler considerare valido il “comunicato stampa”, esso appare bocciare la sola obbligatorietà e non la mediazione in generale, men che mai quella delegata.

Di conseguenza, con l’ordinanza suddetta, il Tribunale ha fissato l’udienza allo scadere del termine dei quattro mesi, e ha invitato le parti a presentare l’istanza di mediazione entro quindici giorni.

 

Tribunale di Varese, sez. I civ.

ordinanza del 9 novembre 2012 (est. G. Buffone)

Osserva

  • ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può inviatre le parti a valutare la possibilità di un tentativoi stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi diuna buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;
  • l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto;
  • nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito;
  • in nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010: in primisi, poichè allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mandando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poichè persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) FISSA la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9,30;

2) INVITA le parti alle paresentazione dell’sitanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni

Varese lì 9 bovembre 2012

 

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