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La decisione nasce in una causa di divisione ereditaria, materia nella quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il giudizio, però, non viene deciso nel merito: il Tribunale si ferma sulla questione preliminare relativa alla ritualità della procedura di mediazione già svolta e ritiene che il tentativo non possa considerarsi validamente espletato.

Il caso

L’attore aveva promosso domanda di divisione della comunione ereditaria. I convenuti, costituendosi, eccepivano preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato corretto espletamento della mediazione obbligatoria. La procedura in realtà era stata instaurata e si era conclusa con verbale negativo all’esito dell’incontro del 30 novembre 2022, ma due condividenti contestavano la legittimità del suo svolgimento, rilevando che l’attore e un’altra convenuta, insieme ai rispettivi difensori, avevano partecipato da remoto in videoconferenza nonostante la loro opposizione espressa a tale modalità.

Secondo l’attore, invece, la procedura era valida perché al momento dell’incontro sarebbe già stata applicabile la nuova disciplina che consentiva la partecipazione a distanza anche senza il consenso di tutte le parti. Il Tribunale respinge questa tesi e dichiara improcedibile la domanda.

Il punto decisivo: quale disciplina si applicava davvero

Il cuore della sentenza è tutto qui. Il Tribunale ricostruisce con attenzione il quadro normativo e distingue tra:

  • la data di pubblicazione del d.lgs. 149/2022;
  • la sua entrata in vigore formale;
  • la sua effettiva applicabilità in forza della disciplina transitoria.

Secondo il giudice, alla data di instaurazione del giudizio, alla data di avvio della mediazione e alla data dell’incontro del 30 novembre 2022 non era ancora applicabile l’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, perché le relative disposizioni, in mancanza di diversa previsione, avevano effetto soltanto per i procedimenti instaurati successivamente alla decorrenza fissata dalla disciplina transitoria. Ne consegue che, in quel momento, la norma di riferimento restava ancora l’art. 83, comma 20-bis, del d.l. 18/2020, che consentiva lo svolgimento telematico dell’incontro solo con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte.

È questo il passaggio più utile della decisione. Il Tribunale non mette in discussione, in astratto, la mediazione da remoto. Dice qualcosa di più preciso: la sua validità va valutata in base alla normativa concretamente applicabile nel momento in cui la procedura si è svolta. E, in quella fase transitoria, il consenso unanime era ancora necessario.

L’assenza di consenso rende irrituale la procedura

Accertato che due parti avevano espresso opposizione allo svolgimento da remoto e che tale opposizione risultava dal verbale dell’incontro, il Tribunale conclude che la procedura si è svolta in modo irrituale. Non si tratta, quindi, di una semplice irregolarità secondaria o di un vizio formale privo di effetti. Per il giudice, la mancanza di un presupposto richiesto dalla legge per la validità dell’incontro incide direttamente sul corretto assolvimento della condizione di procedibilità.

Su questo punto la sentenza assume una posizione netta: l’illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria è equiparabile al mancato esperimento della stessa ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Richiama, a sostegno, il principio secondo cui una mediazione irrituale, in una materia soggetta a condizione di procedibilità, non è sufficiente a consentire l’accesso alla decisione di merito.

Una pronuncia favorevole alla mediazione perché ne pretende la correttezza

A prima vista potrebbe sembrare una sentenza “sfavorevole” alla mediazione, perché conclude con una declaratoria di improcedibilità. In realtà, il messaggio è diverso. Il Tribunale prende sul serio la procedura di mediazione e afferma che non basta un tentativo solo apparente o comunque svolto in difformità dalla disciplina applicabile. Se la mediazione è una condizione di procedibilità, deve essere effettuata in modo corretto.

Il pregio della pronuncia sta proprio in questo: non riduce la mediazione a un passaggio burocratico da consumare in qualunque forma, ma ne valorizza la struttura procedurale, soprattutto quando la legge collega al suo esperimento l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale.

Il profilo davvero utile: il regime transitorio

La parte più interessante della sentenza non è dunque la generica affermazione secondo cui la mediazione deve essere rituale. È, più precisamente, il chiarimento sul regime transitorio. Il Tribunale spiega che la sola introduzione normativa dell’art. 8-bis non bastava, da sola, a renderlo subito applicabile alla procedura in esame. Occorreva verificare anche la disciplina transitoria e la sua decorrenza effettiva.

Questo chiarimento è particolarmente utile per tutte quelle controversie collocate nel periodo di passaggio tra vecchia disciplina emergenziale e nuova regolazione Cartabia della mediazione telematica. La sentenza ricorda che, in quella fase, la verifica del diritto applicabile non poteva essere fatta in modo intuitivo o semplificato, ma richiedeva attenzione alla successione delle norme nel tempo.

Il limite della pronuncia

Il limite della sentenza è anche la sua specificità. Si tratta di una decisione fortemente legata a un preciso snodo temporale e normativo, e quindi non va letta come affermazione generale secondo cui la mediazione da remoto richiederebbe sempre il consenso unanime. Il principio corretto è più circoscritto: in quel momento storico, e per quella procedura, il consenso di tutte le parti era ancora necessario.

Per questo il commento va mantenuto su un piano tecnico, evitando generalizzazioni che la stessa sentenza non autorizza.

Il profilo accessorio sulla trascrizione della domanda

Interessante, anche se secondario rispetto al tema ADR, è il passaggio finale con cui il Tribunale esclude che la declaratoria di improcedibilità consenta di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La sentenza precisa infatti che l’improcedibilità non equivale a rigetto nel merito e non rientra, di per sé, nelle ipotesi che consentono tale ordine.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Benevento è utile perché chiarisce che nel regime transitorio anteriore all’effettiva applicazione dell’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010, l’incontro di mediazione da remoto richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini della condizione di procedibilità, al mancato esperimento della mediazione.

È una pronuncia tecnica, ma importante, perché ricorda che la mediazione telematica non può essere valutata in astratto: la sua legittimità dipende dalla disciplina concretamente applicabile nel momento in cui il procedimento si è svolto. Ed è proprio questa attenzione al dato normativo e temporale che rende la decisione particolarmente utile per gli operatori.

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Floriana Consolante

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Mediazione da remoto senza consenso di tutti: nel regime transitorio la domanda è improcedibile

Con la sentenza n. 146 del 20 gennaio 2026, il Tribunale di Benevento affronta un tema molto specifico ma di grande interesse pratico: la validità dell’incontro di mediazione svolto da remoto in una fase anteriore all’effettiva applicazione della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. Il Tribunale afferma che, in quel contesto temporale, la partecipazione telematica richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, al mancato esperimento della mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: 146
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Condizione di procedibilità +2
Materia/e: Eredità

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Mediazione da remoto nel regime transitorio: senza consenso unanime l’incontro tenutosi nel 2022 è irrituale

Nel regime applicabile agli incontri di mediazione svoltisi nel novembre 2022, prima dell’efficacia dell’art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti ai sensi dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020. In mancanza di tale consenso, e in presenza di opposizione espressa di alcune parti, secondo il Tribunale di Benevento, la procedura deve ritenersi irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: N. 164-2026
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Mediazione da remoto

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione rende l’opposizione improcedibile

Il Tribunale di Benevento ha dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Secondo il giudice, l'onere di attivare tale procedura grava esclusivamente sull'opponente, in quanto parte interessata a introdurre il giudizio di merito per superare la via monitoria. Tale improcedibilità non travolge tuttavia la domanda monitoria originaria, determinando quindi la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alle spese.

Data sentenza: 15/03/2017
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +3
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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