Il Tribunale di Benevento dichiara improcedibile una domanda di divisione ereditaria perché l’incontro di mediazione del 30 novembre 2022 si era svolto da remoto senza il consenso di tutte le parti. La decisione riguarda però il regime transitorio anteriore all’efficacia della riforma Cartabia e non quello attuale.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Mediazione da remoto e regime transitorio: quando il consenso di tutte le parti era ancora necessario

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, affronta una questione di particolare interesse pratico: la validità di un incontro di mediazione svoltosi da remoto, nel novembre 2022, senza il consenso di tutte le parti.

La decisione va letta con attenzione, pur presentando diversi passaggi criticabili, perché riguarda un momento di passaggio della disciplina della mediazione telematica: la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma le nuove disposizioni non erano ancora efficaci.

Il caso, quindi, non deve essere letto come una presa di posizione contro la mediazione da remoto, ma come una pronuncia sulla disciplina applicabile ratione temporis.

Il caso: divisione ereditaria e mediazione obbligatoria

La controversia riguardava una domanda di divisione di beni caduti in successione.

L’attore aveva convenuto in giudizio gli altri eredi chiedendo la divisione della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso della madre. La massa comprendeva diversi beni immobili e terreni, oltre a un libretto di risparmio postale. Alcuni dei convenuti avevano eccepito l’improcedibilità della domanda, deducendo l’irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria.

La divisione rientra tra le materie per le quali l’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tema centrale, però, non era l’astratta obbligatorietà della mediazione, bensì la validità del procedimento concretamente svolto.

L’incontro del 30 novembre 2022

L’incontro di mediazione si era tenuto il 30 novembre 2022.

Dal verbale risultava che l’attore e una convenuta, con i rispettivi difensori, avevano partecipato in videoconferenza. Altri due convenuti, invece, si erano opposti allo svolgimento dell’incontro da remoto e non avevano prestato il consenso alla modalità telematica, chiedendo il rinvio della procedura.

Nonostante l’opposizione, l’incontro si era comunque svolto e si era concluso con esito negativo.

Da qui l’eccezione: secondo i convenuti opponenti, quella mediazione non poteva considerarsi validamente esperita.

La questione normativa: entrata in vigore ed efficacia della riforma Cartabia

L’attore aveva sostenuto la legittimità della procedura richiamando il D.Lgs. 149/2022, che aveva introdotto l’art. 8-bis nel D.Lgs. 28/2010.

Il Tribunale, però, distingue tra entrata in vigore formale del decreto ed efficacia delle singole disposizioni.

Il D.Lgs. 149/2022 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 ed era formalmente entrato in vigore il giorno successivo. Tuttavia, l’art. 35, nella versione originaria, prevedeva che le disposizioni del decreto avessero effetto solo a decorrere dal 30 giugno 2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Pertanto, alla data dell’incontro del 30 novembre 2022, secondo il Tribunale l’art. 8-bis non era ancora applicabile, anche se larga parte della dottrina sostiene che in realtà detta disposizione sia entrata in vigore immediatamente.

La disciplina applicabile nel novembre 2022

Secondo il Tribunale, la disciplina applicabile era quella dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020.

Quella norma, introdotta durante la fase emergenziale, consentiva lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica, ma richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Nel caso esaminato, tale consenso mancava.

Anzi, vi era un’opposizione espressa di alcuni convenuti, verbalizzata nel corso dell’incontro. Di conseguenza, lo svolgimento della mediazione da remoto è stato ritenuto irrituale.

Mediazione irrituale e condizione di procedibilità

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda le conseguenze dell’irritualità.

L’attore aveva sostenuto, in via subordinata, che un vizio nelle modalità di svolgimento non potesse essere equiparato al mancato esperimento della mediazione.

Il Tribunale non accoglie questa impostazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione personale e procura sostanziale, afferma che una procedura di mediazione irrituale non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La domanda di divisione ereditaria viene quindi dichiarata improcedibile, anche se la sanzione appare eccessiva, anche perché non prevista da alcuna norma.

Una decisione da collocare nel suo tempo

La sentenza è probabilmente eccessivamente rigorosa, ma deve essere collocata nel particolare contesto normativo in cui si inserisce.

Il punto non è negare valore alla mediazione da remoto. Al contrario, la vicenda mostra quanto sia importante che la modalità di svolgimento della procedura sia coerente con la disciplina applicabile al momento dell’incontro.

Oggi il quadro normativo è diverso. Il D.Lgs. 28/2010, dopo gli interventi di riforma e correttivi, distingue tra mediazione in modalità telematica e incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. L’art. 3, comma 4, richiama espressamente gli artt. 8-bis e 8-ter, a conferma della centralità ormai acquisita dagli strumenti digitali nella gestione della procedura.

Proprio per questo, la sentenza non va letta come un arretramento rispetto alla mediazione telematica, ma come una pronuncia sul regime transitorio applicabile a un incontro svolto in una fase normativa ancora non stabilizzata.

Il ruolo del mediatore e la compensazione delle spese

Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite, valorizzando la peculiarità della questione trattata e richiamando anche il ruolo del mediatore nella vicenda.

Il riferimento è significativo.

La complessità del quadro normativo transitorio e la conduzione dell’incontro hanno probabilmente inciso sulla scelta di non porre le spese a carico della parte soccombente.

In presenza di un dissenso espresso alla modalità da remoto, nel regime allora vigente, sarebbe stato opportuno evitare lo svolgimento dell’incontro e rinviare la procedura, così da non esporre la mediazione al rischio di contestazioni sulla sua ritualità.

La cancellazione della trascrizione della domanda

La sentenza affronta anche la richiesta dei convenuti di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Il Tribunale la respinge, osservando che la declaratoria di improcedibilità non equivale a un rigetto nel merito della domanda. Non essendovi una decisione sulla fondatezza della pretesa divisoria, non ricorrono i presupposti per ordinare la cancellazione ai sensi dell’art. 2668 c.c.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 164/2026 offre, con la sua interpretazione formalistica, un chiarimento utile su una fase transitoria della disciplina della mediazione da remoto.

Secondo la sentenza, per gli incontri svolti nel novembre 2022, prima dell’efficacia della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva ancora il preventivo consenso di tutte le parti.

La mancanza di tale consenso, in presenza di un’opposizione espressa, rendeva la procedura irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La decisione, tuttavia, non va letta come una pronuncia contraria alla mediazione telematica. Al contrario, conferma che la mediazione – anche quando si svolge da remoto – è uno strumento serio, che richiede attenzione alle regole applicabili, cura nella gestione del procedimento e piena consapevolezza del quadro normativo vigente al momento dell’incontro.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Mediazione da remoto nel regime transitorio: senza consenso unanime l’incontro tenutosi nel 2022 è irrituale

Nel regime applicabile agli incontri di mediazione svoltisi nel novembre 2022, prima dell’efficacia dell’art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti ai sensi dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020. In mancanza di tale consenso, e in presenza di opposizione espressa di alcune parti, secondo il Tribunale di Benevento, la procedura deve ritenersi irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: N. 164-2026
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Mediazione da remoto

Il Tribunale di Benevento dichiara improcedibile una domanda di divisione ereditaria perché l’incontro di mediazione del 30 novembre 2022 si era svolto da remoto senza il consenso di tutte le parti. La decisione riguarda però il regime transitorio anteriore all’efficacia della riforma Cartabia e non quello attuale.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Mediazione da remoto e regime transitorio: quando il consenso di tutte le parti era ancora necessario

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, affronta una questione di particolare interesse pratico: la validità di un incontro di mediazione svoltosi da remoto, nel novembre 2022, senza il consenso di tutte le parti.

La decisione va letta con attenzione, pur presentando diversi passaggi criticabili, perché riguarda un momento di passaggio della disciplina della mediazione telematica: la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma le nuove disposizioni non erano ancora efficaci.

Il caso, quindi, non deve essere letto come una presa di posizione contro la mediazione da remoto, ma come una pronuncia sulla disciplina applicabile ratione temporis.

Il caso: divisione ereditaria e mediazione obbligatoria

La controversia riguardava una domanda di divisione di beni caduti in successione.

L’attore aveva convenuto in giudizio gli altri eredi chiedendo la divisione della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso della madre. La massa comprendeva diversi beni immobili e terreni, oltre a un libretto di risparmio postale. Alcuni dei convenuti avevano eccepito l’improcedibilità della domanda, deducendo l’irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria.

La divisione rientra tra le materie per le quali l’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tema centrale, però, non era l’astratta obbligatorietà della mediazione, bensì la validità del procedimento concretamente svolto.

L’incontro del 30 novembre 2022

L’incontro di mediazione si era tenuto il 30 novembre 2022.

Dal verbale risultava che l’attore e una convenuta, con i rispettivi difensori, avevano partecipato in videoconferenza. Altri due convenuti, invece, si erano opposti allo svolgimento dell’incontro da remoto e non avevano prestato il consenso alla modalità telematica, chiedendo il rinvio della procedura.

Nonostante l’opposizione, l’incontro si era comunque svolto e si era concluso con esito negativo.

Da qui l’eccezione: secondo i convenuti opponenti, quella mediazione non poteva considerarsi validamente esperita.

La questione normativa: entrata in vigore ed efficacia della riforma Cartabia

L’attore aveva sostenuto la legittimità della procedura richiamando il D.Lgs. 149/2022, che aveva introdotto l’art. 8-bis nel D.Lgs. 28/2010.

Il Tribunale, però, distingue tra entrata in vigore formale del decreto ed efficacia delle singole disposizioni.

Il D.Lgs. 149/2022 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 ed era formalmente entrato in vigore il giorno successivo. Tuttavia, l’art. 35, nella versione originaria, prevedeva che le disposizioni del decreto avessero effetto solo a decorrere dal 30 giugno 2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Pertanto, alla data dell’incontro del 30 novembre 2022, secondo il Tribunale l’art. 8-bis non era ancora applicabile, anche se larga parte della dottrina sostiene che in realtà detta disposizione sia entrata in vigore immediatamente.

La disciplina applicabile nel novembre 2022

Secondo il Tribunale, la disciplina applicabile era quella dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020.

Quella norma, introdotta durante la fase emergenziale, consentiva lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica, ma richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Nel caso esaminato, tale consenso mancava.

Anzi, vi era un’opposizione espressa di alcuni convenuti, verbalizzata nel corso dell’incontro. Di conseguenza, lo svolgimento della mediazione da remoto è stato ritenuto irrituale.

Mediazione irrituale e condizione di procedibilità

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda le conseguenze dell’irritualità.

L’attore aveva sostenuto, in via subordinata, che un vizio nelle modalità di svolgimento non potesse essere equiparato al mancato esperimento della mediazione.

Il Tribunale non accoglie questa impostazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione personale e procura sostanziale, afferma che una procedura di mediazione irrituale non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La domanda di divisione ereditaria viene quindi dichiarata improcedibile, anche se la sanzione appare eccessiva, anche perché non prevista da alcuna norma.

Una decisione da collocare nel suo tempo

La sentenza è probabilmente eccessivamente rigorosa, ma deve essere collocata nel particolare contesto normativo in cui si inserisce.

Il punto non è negare valore alla mediazione da remoto. Al contrario, la vicenda mostra quanto sia importante che la modalità di svolgimento della procedura sia coerente con la disciplina applicabile al momento dell’incontro.

Oggi il quadro normativo è diverso. Il D.Lgs. 28/2010, dopo gli interventi di riforma e correttivi, distingue tra mediazione in modalità telematica e incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. L’art. 3, comma 4, richiama espressamente gli artt. 8-bis e 8-ter, a conferma della centralità ormai acquisita dagli strumenti digitali nella gestione della procedura.

Proprio per questo, la sentenza non va letta come un arretramento rispetto alla mediazione telematica, ma come una pronuncia sul regime transitorio applicabile a un incontro svolto in una fase normativa ancora non stabilizzata.

Il ruolo del mediatore e la compensazione delle spese

Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite, valorizzando la peculiarità della questione trattata e richiamando anche il ruolo del mediatore nella vicenda.

Il riferimento è significativo.

La complessità del quadro normativo transitorio e la conduzione dell’incontro hanno probabilmente inciso sulla scelta di non porre le spese a carico della parte soccombente.

In presenza di un dissenso espresso alla modalità da remoto, nel regime allora vigente, sarebbe stato opportuno evitare lo svolgimento dell’incontro e rinviare la procedura, così da non esporre la mediazione al rischio di contestazioni sulla sua ritualità.

La cancellazione della trascrizione della domanda

La sentenza affronta anche la richiesta dei convenuti di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Il Tribunale la respinge, osservando che la declaratoria di improcedibilità non equivale a un rigetto nel merito della domanda. Non essendovi una decisione sulla fondatezza della pretesa divisoria, non ricorrono i presupposti per ordinare la cancellazione ai sensi dell’art. 2668 c.c.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 164/2026 offre, con la sua interpretazione formalistica, un chiarimento utile su una fase transitoria della disciplina della mediazione da remoto.

Secondo la sentenza, per gli incontri svolti nel novembre 2022, prima dell’efficacia della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva ancora il preventivo consenso di tutte le parti.

La mancanza di tale consenso, in presenza di un’opposizione espressa, rendeva la procedura irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La decisione, tuttavia, non va letta come una pronuncia contraria alla mediazione telematica. Al contrario, conferma che la mediazione – anche quando si svolge da remoto – è uno strumento serio, che richiede attenzione alle regole applicabili, cura nella gestione del procedimento e piena consapevolezza del quadro normativo vigente al momento dell’incontro.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia