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La pronuncia si segnala perché distingue con precisione due piani che spesso, nella pratica, tendono a sovrapporsi: da un lato la mediazione obbligatoria di fonte legale, disciplinata dal d.lgs. 28/2010; dall’altro la mediazione o conciliazione di fonte pattizia, che trae il proprio fondamento dall’autonomia negoziale delle parti. Il Tribunale chiarisce che si tratta di istituti diversi e che, proprio per questo, non si può automaticamente trasporre alla mediazione convenzionale la disciplina derogatoria prevista per il procedimento monitorio in materia di mediazione ex lege.

Il caso

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi richiesti in base a un accordo di collaborazione, consulenza e assistenza del 7 gennaio 2021. L’opponente eccepiva in via preliminare l’improponibilità e improcedibilità del monitorio, rilevando che il contratto conteneva una clausola espressa con cui le parti si erano impegnate a sottoporre preventivamente e propedeuticamente alla mediazione tutte le controversie derivanti dall’accordo, comprese quelle relative alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità ed esistenza giuridica.

La parte opposta, pur difendendo il proprio credito nel merito, non contestava la validità della clausola e chiedeva, in via subordinata, che fosse assegnato un termine per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare dell’opponente, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo.

Il punto decisivo: la clausola contrattuale è vincolante

Il primo dato importante è che il Tribunale prende sul serio la clausola pattizia. Il giudice rileva che la validità e l’efficacia dell’art. 7 del contratto non erano state contestate e che il suo contenuto era inequivoco: le parti avevano stabilito di non ricorrere in sede giudiziaria senza aver prima attivato la mediazione.

È un passaggio importante, perché la sentenza non costruisce il proprio ragionamento su un generico favore per gli strumenti ADR, ma sul rispetto dell’autonomia privata. Le parti avevano liberamente scelto di subordinare il ricorso al giudice a un tentativo preventivo di soluzione bonaria. Per il Tribunale, quella scelta deve essere rispettata.

Mediazione legale e mediazione pattizia non sono la stessa cosa

Il nucleo più interessante della decisione sta però nella distinzione tra mediazione obbligatoria ex lege e mediazione convenzionale. Il Tribunale ricorda che la prima è un istituto di fonte legale, previsto per determinate materie e assoggettato a una disciplina specifica, compresa quella che, nel procedimento monitorio, differisce il momento in cui la condizione di procedibilità diventa rilevante. Richiama, sul punto, anche il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di decreto ingiuntivo e mediazione ex lege.

Ma subito aggiunge il punto decisivo: questa disciplina speciale riguarda soltanto la mediazione obbligatoria di fonte legale e non può essere automaticamente estesa alla mediazione di fonte pattizia. Quest’ultima trova infatti il proprio fondamento non nella legge, ma nel contratto, e deve perciò essere valutata alla luce del concreto contenuto dell’accordo concluso dalle parti.

Il regime del monitorio non salva chi ha violato la clausola

È proprio da questa distinzione che il Tribunale trae la conseguenza centrale della sentenza. Se la clausola contrattuale impone in modo chiaro il previo esperimento della mediazione come passaggio propedeutico al ricorso al giudice, allora non è possibile utilizzare il procedimento monitorio per aggirare quella previsione.

Il giudice osserva, in modo convincente, che opinando diversamente si finirebbe per svuotare la clausola di ogni utilità pratica, in contrasto con il principio di interpretazione utile del contratto di cui all’art. 1367 c.c. La previsione pattizia perderebbe infatti ogni funzione concreta se si ammettesse che una parte possa comunque agire subito per decreto ingiuntivo e discutere della mediazione soltanto dopo, in sede di opposizione.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne difende la serietà

La decisione è favorevole alla mediazione in un senso preciso e condivisibile: non perché esalti in astratto gli strumenti ADR, ma perché difende la serietà della mediazione pattizia. Il Tribunale afferma che, quando le parti scelgono di costruire contrattualmente un filtro conciliativo preventivo, quel filtro non può essere ridotto a mera clausola di stile.

In questo senso, la sentenza valorizza pienamente l’autonomia negoziale e attribuisce alla mediazione pattizia una dignità autonoma, non subordinata né ancillare rispetto alla mediazione legale. Il messaggio è chiaro: se la mediazione è stata voluta davvero come presupposto del ricorso al giudice, non può essere elusa con una scorciatoia processuale.

Nessuna sanatoria successiva

Coerentemente con questa impostazione, il Tribunale respinge anche la richiesta subordinata di sospendere il giudizio per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. La ragione è lineare: qui la clausola non si limitava a suggerire una previa conciliazione, ma la imponeva come presupposto di accesso alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza, il vizio originario non può essere superato a posteriori.

Anche questo passaggio è importante, perché rafforza la coerenza interna della decisione. Se si ammettesse la sanatoria successiva, la clausola perderebbe ancora una volta la sua funzione preventiva e verrebbe degradata a semplice passaggio differibile.

Il limite della sentenza

L’unico profilo che va trattato con cautela è questo: la pronuncia non consente di affermare in termini assoluti che qualsiasi clausola ADR produca sempre lo stesso effetto. Il risultato raggiunto dal Tribunale dipende in modo decisivo dal tenore molto chiaro dell’art. 7 del contratto, che esprimeva in modo inequivoco la volontà delle parti di non ricorrere al giudice senza aver prima attivato la mediazione.

Per questo il commento corretto non deve assolutizzare il principio, ma valorizzare il dato concreto: quando la clausola è formulata in modo esplicito e vincolante, la sua violazione può comportare l’improcedibilità della domanda.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Cosenza è importante perché chiarisce che la clausola contrattuale che impone il previo esperimento della mediazione prima del ricorso al giudice costituisce una condizione di procedibilità pattizia autonoma, distinta dalla mediazione obbligatoria ex lege; se tale clausola viene violata e la parte agisce direttamente in via monitoria, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La decisione merita attenzione perché riafferma un principio semplice ma molto concreto: la mediazione pattizia, quando è stata voluta davvero dalle parti, non può essere trattata come una formula decorativa o aggirabile, ma come un passaggio serio e vincolante del percorso di tutela.

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Filomena De Sanzo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Se il contratto impone la mediazione prima del giudizio, il decreto ingiuntivo può essere revocato

Con la sentenza n. 719 del 19 maggio 2026, il Tribunale di Cosenza affronta un tema molto pratico: che cosa accade quando le parti hanno previsto nel contratto una clausola che impone il previo esperimento della mediazione e, nonostante ciò, una di esse agisce direttamente in via monitoria. La risposta del giudice è netta: se la clausola è chiara e vincolante, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Data sentenza: 19/05/2026
N° sentenza: 719
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Filomena De Sanzo
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Domanda di mediazione equiparata alla giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 839/2022, ha stabilito che la domanda di mediazione è equiparata a quella giudiziale e possiede quindi efficacia interruttiva del termine per l'usucapione. Nel caso specifico, l'istanza di mediazione proposta nel 2017 ha interrotto il decorso del ventennio necessario per l'usucapione ordinaria, impedendo l'accoglimento della domanda di proprietà avanzata dai convenuti, poiché il possesso vantato dal 1998 non aveva raggiunto la durata legale richiesta per l'acquisto del bene.

Data sentenza: 03/05/2022
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Carmen Misasi +2
Argomento/i: domanda di mediazione +1
Materia/e: domanda di mediazione +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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