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La pronuncia si segnala perché distingue con precisione due piani che spesso, nella pratica, tendono a sovrapporsi: da un lato la mediazione obbligatoria di fonte legale, disciplinata dal d.lgs. 28/2010; dall’altro la mediazione o conciliazione di fonte pattizia, che trae il proprio fondamento dall’autonomia negoziale delle parti. Il Tribunale chiarisce che si tratta di istituti diversi e che, proprio per questo, non si può automaticamente trasporre alla mediazione convenzionale la disciplina derogatoria prevista per il procedimento monitorio in materia di mediazione ex lege.

Il caso

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi richiesti in base a un accordo di collaborazione, consulenza e assistenza del 7 gennaio 2021. L’opponente eccepiva in via preliminare l’improponibilità e improcedibilità del monitorio, rilevando che il contratto conteneva una clausola espressa con cui le parti si erano impegnate a sottoporre preventivamente e propedeuticamente alla mediazione tutte le controversie derivanti dall’accordo, comprese quelle relative alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità ed esistenza giuridica.

La parte opposta, pur difendendo il proprio credito nel merito, non contestava la validità della clausola e chiedeva, in via subordinata, che fosse assegnato un termine per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare dell’opponente, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo.

Il punto decisivo: la clausola contrattuale è vincolante

Il primo dato importante è che il Tribunale prende sul serio la clausola pattizia. Il giudice rileva che la validità e l’efficacia dell’art. 7 del contratto non erano state contestate e che il suo contenuto era inequivoco: le parti avevano stabilito di non ricorrere in sede giudiziaria senza aver prima attivato la mediazione.

È un passaggio importante, perché la sentenza non costruisce il proprio ragionamento su un generico favore per gli strumenti ADR, ma sul rispetto dell’autonomia privata. Le parti avevano liberamente scelto di subordinare il ricorso al giudice a un tentativo preventivo di soluzione bonaria. Per il Tribunale, quella scelta deve essere rispettata.

Mediazione legale e mediazione pattizia non sono la stessa cosa

Il nucleo più interessante della decisione sta però nella distinzione tra mediazione obbligatoria ex lege e mediazione convenzionale. Il Tribunale ricorda che la prima è un istituto di fonte legale, previsto per determinate materie e assoggettato a una disciplina specifica, compresa quella che, nel procedimento monitorio, differisce il momento in cui la condizione di procedibilità diventa rilevante. Richiama, sul punto, anche il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di decreto ingiuntivo e mediazione ex lege.

Ma subito aggiunge il punto decisivo: questa disciplina speciale riguarda soltanto la mediazione obbligatoria di fonte legale e non può essere automaticamente estesa alla mediazione di fonte pattizia. Quest’ultima trova infatti il proprio fondamento non nella legge, ma nel contratto, e deve perciò essere valutata alla luce del concreto contenuto dell’accordo concluso dalle parti.

Il regime del monitorio non salva chi ha violato la clausola

È proprio da questa distinzione che il Tribunale trae la conseguenza centrale della sentenza. Se la clausola contrattuale impone in modo chiaro il previo esperimento della mediazione come passaggio propedeutico al ricorso al giudice, allora non è possibile utilizzare il procedimento monitorio per aggirare quella previsione.

Il giudice osserva, in modo convincente, che opinando diversamente si finirebbe per svuotare la clausola di ogni utilità pratica, in contrasto con il principio di interpretazione utile del contratto di cui all’art. 1367 c.c. La previsione pattizia perderebbe infatti ogni funzione concreta se si ammettesse che una parte possa comunque agire subito per decreto ingiuntivo e discutere della mediazione soltanto dopo, in sede di opposizione.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne difende la serietà

La decisione è favorevole alla mediazione in un senso preciso e condivisibile: non perché esalti in astratto gli strumenti ADR, ma perché difende la serietà della mediazione pattizia. Il Tribunale afferma che, quando le parti scelgono di costruire contrattualmente un filtro conciliativo preventivo, quel filtro non può essere ridotto a mera clausola di stile.

In questo senso, la sentenza valorizza pienamente l’autonomia negoziale e attribuisce alla mediazione pattizia una dignità autonoma, non subordinata né ancillare rispetto alla mediazione legale. Il messaggio è chiaro: se la mediazione è stata voluta davvero come presupposto del ricorso al giudice, non può essere elusa con una scorciatoia processuale.

Nessuna sanatoria successiva

Coerentemente con questa impostazione, il Tribunale respinge anche la richiesta subordinata di sospendere il giudizio per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. La ragione è lineare: qui la clausola non si limitava a suggerire una previa conciliazione, ma la imponeva come presupposto di accesso alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza, il vizio originario non può essere superato a posteriori.

Anche questo passaggio è importante, perché rafforza la coerenza interna della decisione. Se si ammettesse la sanatoria successiva, la clausola perderebbe ancora una volta la sua funzione preventiva e verrebbe degradata a semplice passaggio differibile.

Il limite della sentenza

L’unico profilo che va trattato con cautela è questo: la pronuncia non consente di affermare in termini assoluti che qualsiasi clausola ADR produca sempre lo stesso effetto. Il risultato raggiunto dal Tribunale dipende in modo decisivo dal tenore molto chiaro dell’art. 7 del contratto, che esprimeva in modo inequivoco la volontà delle parti di non ricorrere al giudice senza aver prima attivato la mediazione.

Per questo il commento corretto non deve assolutizzare il principio, ma valorizzare il dato concreto: quando la clausola è formulata in modo esplicito e vincolante, la sua violazione può comportare l’improcedibilità della domanda.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Cosenza è importante perché chiarisce che la clausola contrattuale che impone il previo esperimento della mediazione prima del ricorso al giudice costituisce una condizione di procedibilità pattizia autonoma, distinta dalla mediazione obbligatoria ex lege; se tale clausola viene violata e la parte agisce direttamente in via monitoria, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La decisione merita attenzione perché riafferma un principio semplice ma molto concreto: la mediazione pattizia, quando è stata voluta davvero dalle parti, non può essere trattata come una formula decorativa o aggirabile, ma come un passaggio serio e vincolante del percorso di tutela.

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Se il contratto impone la mediazione prima del giudizio, il decreto ingiuntivo può essere revocato

Con la sentenza n. 719 del 19 maggio 2026, il Tribunale di Cosenza affronta un tema molto pratico: che cosa accade quando le parti hanno previsto nel contratto una clausola che impone il previo esperimento della mediazione e, nonostante ciò, una di esse agisce direttamente in via monitoria. La risposta del giudice è netta: se la clausola è chiara e vincolante, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/05/2026
N° sentenza: 719
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Filomena De Sanzo
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La pronuncia si segnala perché distingue con precisione due piani che spesso, nella pratica, tendono a sovrapporsi: da un lato la mediazione obbligatoria di fonte legale, disciplinata dal d.lgs. 28/2010; dall’altro la mediazione o conciliazione di fonte pattizia, che trae il proprio fondamento dall’autonomia negoziale delle parti. Il Tribunale chiarisce che si tratta di istituti diversi e che, proprio per questo, non si può automaticamente trasporre alla mediazione convenzionale la disciplina derogatoria prevista per il procedimento monitorio in materia di mediazione ex lege.

Il caso

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi richiesti in base a un accordo di collaborazione, consulenza e assistenza del 7 gennaio 2021. L’opponente eccepiva in via preliminare l’improponibilità e improcedibilità del monitorio, rilevando che il contratto conteneva una clausola espressa con cui le parti si erano impegnate a sottoporre preventivamente e propedeuticamente alla mediazione tutte le controversie derivanti dall’accordo, comprese quelle relative alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità ed esistenza giuridica.

La parte opposta, pur difendendo il proprio credito nel merito, non contestava la validità della clausola e chiedeva, in via subordinata, che fosse assegnato un termine per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare dell’opponente, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo.

Il punto decisivo: la clausola contrattuale è vincolante

Il primo dato importante è che il Tribunale prende sul serio la clausola pattizia. Il giudice rileva che la validità e l’efficacia dell’art. 7 del contratto non erano state contestate e che il suo contenuto era inequivoco: le parti avevano stabilito di non ricorrere in sede giudiziaria senza aver prima attivato la mediazione.

È un passaggio importante, perché la sentenza non costruisce il proprio ragionamento su un generico favore per gli strumenti ADR, ma sul rispetto dell’autonomia privata. Le parti avevano liberamente scelto di subordinare il ricorso al giudice a un tentativo preventivo di soluzione bonaria. Per il Tribunale, quella scelta deve essere rispettata.

Mediazione legale e mediazione pattizia non sono la stessa cosa

Il nucleo più interessante della decisione sta però nella distinzione tra mediazione obbligatoria ex lege e mediazione convenzionale. Il Tribunale ricorda che la prima è un istituto di fonte legale, previsto per determinate materie e assoggettato a una disciplina specifica, compresa quella che, nel procedimento monitorio, differisce il momento in cui la condizione di procedibilità diventa rilevante. Richiama, sul punto, anche il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di decreto ingiuntivo e mediazione ex lege.

Ma subito aggiunge il punto decisivo: questa disciplina speciale riguarda soltanto la mediazione obbligatoria di fonte legale e non può essere automaticamente estesa alla mediazione di fonte pattizia. Quest’ultima trova infatti il proprio fondamento non nella legge, ma nel contratto, e deve perciò essere valutata alla luce del concreto contenuto dell’accordo concluso dalle parti.

Il regime del monitorio non salva chi ha violato la clausola

È proprio da questa distinzione che il Tribunale trae la conseguenza centrale della sentenza. Se la clausola contrattuale impone in modo chiaro il previo esperimento della mediazione come passaggio propedeutico al ricorso al giudice, allora non è possibile utilizzare il procedimento monitorio per aggirare quella previsione.

Il giudice osserva, in modo convincente, che opinando diversamente si finirebbe per svuotare la clausola di ogni utilità pratica, in contrasto con il principio di interpretazione utile del contratto di cui all’art. 1367 c.c. La previsione pattizia perderebbe infatti ogni funzione concreta se si ammettesse che una parte possa comunque agire subito per decreto ingiuntivo e discutere della mediazione soltanto dopo, in sede di opposizione.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne difende la serietà

La decisione è favorevole alla mediazione in un senso preciso e condivisibile: non perché esalti in astratto gli strumenti ADR, ma perché difende la serietà della mediazione pattizia. Il Tribunale afferma che, quando le parti scelgono di costruire contrattualmente un filtro conciliativo preventivo, quel filtro non può essere ridotto a mera clausola di stile.

In questo senso, la sentenza valorizza pienamente l’autonomia negoziale e attribuisce alla mediazione pattizia una dignità autonoma, non subordinata né ancillare rispetto alla mediazione legale. Il messaggio è chiaro: se la mediazione è stata voluta davvero come presupposto del ricorso al giudice, non può essere elusa con una scorciatoia processuale.

Nessuna sanatoria successiva

Coerentemente con questa impostazione, il Tribunale respinge anche la richiesta subordinata di sospendere il giudizio per consentire l’esperimento della mediazione in corso di causa. La ragione è lineare: qui la clausola non si limitava a suggerire una previa conciliazione, ma la imponeva come presupposto di accesso alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza, il vizio originario non può essere superato a posteriori.

Anche questo passaggio è importante, perché rafforza la coerenza interna della decisione. Se si ammettesse la sanatoria successiva, la clausola perderebbe ancora una volta la sua funzione preventiva e verrebbe degradata a semplice passaggio differibile.

Il limite della sentenza

L’unico profilo che va trattato con cautela è questo: la pronuncia non consente di affermare in termini assoluti che qualsiasi clausola ADR produca sempre lo stesso effetto. Il risultato raggiunto dal Tribunale dipende in modo decisivo dal tenore molto chiaro dell’art. 7 del contratto, che esprimeva in modo inequivoco la volontà delle parti di non ricorrere al giudice senza aver prima attivato la mediazione.

Per questo il commento corretto non deve assolutizzare il principio, ma valorizzare il dato concreto: quando la clausola è formulata in modo esplicito e vincolante, la sua violazione può comportare l’improcedibilità della domanda.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Cosenza è importante perché chiarisce che la clausola contrattuale che impone il previo esperimento della mediazione prima del ricorso al giudice costituisce una condizione di procedibilità pattizia autonoma, distinta dalla mediazione obbligatoria ex lege; se tale clausola viene violata e la parte agisce direttamente in via monitoria, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La decisione merita attenzione perché riafferma un principio semplice ma molto concreto: la mediazione pattizia, quando è stata voluta davvero dalle parti, non può essere trattata come una formula decorativa o aggirabile, ma come un passaggio serio e vincolante del percorso di tutela.

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