Il tribunale di Cosenza ricorda che la domanda di mediazione è equiparata alla domanda giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione
Domanda di mediazione, causa di interruzione
La domanda di mediazione è equiparata alla domanda giudiziale e dunque ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l’usucapione. Lo ha stabilito il tribunale di Cosenza con sentenza n. 839/2022.
La vicenda
La vicenda ha ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione in favore di alcuni eredi della proprietà in via esclusiva e comune di un fondo rustico con fabbricato rurale per intervenuta usucapione. A fondamento della domanda, deducevano che l’immobile per cui è causa era comune e indiviso tra gli stessi, nominati dallo zio eredi universali con disposizione di legato della metà del bene con gli eredi del fratello altre nipoti (parti attrici). Inoltre, i deducenti sostenevano che sin dalla pubblicazione del testamento, risalente al 1998, avevano posseduto in maniera ininterrotta, continuata e con animo pacifico e uti domini l’immobile, facendosi carico in via esclusiva di tutto ciò che interessava ed era di pertinenza dello stesso, mentre le attrici non avevano mostrato alcun interesse, senza avere mai reclamato il legato. I deducenti inoltre sostenevano di aver estinto tutti i debiti insistenti sugli immobili del de cuius, compreso l’immobile che occupa, definendo in via stragiudiziale le esposizioni debitorie; oltre a spese di ogni genere e natura ricadenti sull’immobile, pagando tasse, tributi e quanto dovuto, nella convinzione di essere i legittimi ed unici proprietari dell’immobile.
Le attrici, dal canto loro, in ordine alla domanda di usucapione, evidenziavano di avere richiesto l’immissione in possesso del bene legato sin dal 2014 e di avere proposto sul punto la mediazione nell’anno 2017, che pertanto essi avevano curato il diritto fatto valere in giudizio prima che decorresse il ventennio del possesso vantato dai convenuti.
Mediazione è causa di interruzione della prescrizione
Il giudice, ripercorrendo preliminarmente la giurisprudenza sull’usucapione, rileva innanzitutto che non ricorrono le condizioni per ritenere la ricorrenza dell’usucapione speciale, non essendo stata allegata né dimostrata la concreta destinazione del fondo ad attività agraria, per cui procede a valutare la fondatezza della domanda di usucapione ordinaria.
Tuttavia, neanche tale domanda, per il giudicante, può trovare accoglimento.
I convenuti, infatti, non hanno posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire, dal momento che dal 1998 alla data di proposizione della mediazione (esperita in funzione del giudizio) nell’anno 2017 non era decorso il termine ventennale utile ad usucapire.
Al riguardo, osserva il tribunale, “deve rilevarsi che l’art. 1165 c.c., estendendo all’usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.2934 ss. c.c.) ‘in quanto applicabili’, ivi comprese quelle relative all’interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell’usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.)”. Infatti, afferma il giudice riportandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza SS.UU. n. 17781/2013), “il sesto comma dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla ‘domanda giudiziale’ di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l’istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso”.
Per cui, atteso il mancato decorso del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda non può trovare accoglimento.