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La mancata partecipazione delle parti alla mediazione obbligatoria è una violazione della procedura che il giudice ha il potere di sanzionare

Mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria: potere del giudice sanzionarla
La sanzione prevista dall’articolo 12-bis del Decreto legislativo n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è una conseguenza automatica della soccombenza. Il giudice ha la discrezionalità di applicare tale misura sanzionatoria, che consiste nel pagamento di una somma equivalente al contributo unificato. La decisione si basa sulla valutazione del caso specifico, considerando il comportamento della parte assente e la finalità della norma. Lo scopo è di promuovere la partecipazione personale delle parti per facilitare il raggiungimento di un accordo, e non semplicemente di punire l’assenza. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Trieste nella sentenza n. 191/2025. 

Richiesta di condanna alla sanzione per i convenuti assenti alla mediazione
Un condomino impugna alcune delibere condominiali, lamentando l’irregolarità della convocazione e la nullità e l’annullabilità di diverse decisioni assembleari. In giudizio il ricorrente chiede anche la condanna dei convenuti al pagamento della sanzione di cui all’articolo 12 bis, comma 3 decreto legislativo n. 28/2010, per la loro assenza nella procedura di mediazione obbligatoria, senza un giustificato motivo e quindi in violazione dell’articolo 8, comma 4 dello stesso decreto legislativo. I condomini convenuti in effetti non si sono presentati personalmente all’incontro di mediazione, delegando il loro avvocato. L’avvocato del ricorrente ritiene questo comportamento contrario alla legge. La delega all’avvocato inoltre non è sufficiente, specialmente perché nel caso di specie il legale non era adeguatamente a conoscenza dei fatti e non aveva il potere di conciliare. I convenuti si difendono sostenendo che la loro assenza era dovuta a ragioni lavorative. Il Tribunale tuttavia, respinge la richiesta di sanzione, ritenendo la delega all’avvocato sufficiente. Il giudice  motiva la decisione sostenendo che l’avvocato fosse a conoscenza delle questioni oggetto della domanda di mediazione perché presente all’assemblea condominiale. In appello, il ricorrente ripropone la richiesta di sanzione e ribadisce che l’avvocato non aveva una conoscenza completa dei fatti e che non è stato dimostrato il possesso di suoi poteri conciliativi.

Mediazione obbligatoria e poteri sanzionatori del giudice
La Corte d’Appello nell’esaminare la questione, sottolinea l’importanza della partecipazione personale delle parti alla mediazione. L’obbligo di partecipazione personale infatti non è un mero formalismo. La mediazione è un meccanismo volto a permettere alle parti di confrontarsi direttamente e trovare una soluzione amichevole, senza l’interposizione di terzi che potrebbero non avere il pieno potere decisionale o una conoscenza approfondita dei dettagli.
La giurisprudenza ha spesso sottolineato che la delega al solo avvocato non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di partecipazione personale, a meno che il legale non sia stato espressamente investito di pieni poteri per discutere e definire un accordo. La Corte d’Appello ribadisce in sentenza questo concetto, evidenziando che l’assenza dei condomini doveva essere giustificata da motivi documentati e che l’avvocato non poteva essere considerato un sostituto idoneo, poiché la sua conoscenza dei fatti era basata solo sulla semplice presenza all’assemblea, senza la prova dei suoi poteri conciliativi. L’omessa partecipazione ingiustificata è una condotta sanzionabile e il giudice ha il potere di condannare la parte inadempiente al versamento di una somma equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’omessa partecipazione ingiustificata alla mediazione infatti è una violazione procedurale grave che il giudice ha il potere di sanzionare.

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Daniele Venier

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Sanzione per mancata partecipazione mediazione: potere al giudice

La sentenza n. 191/2025 della Corte d'Appello di Trieste chiarisce che l'obbligo di partecipazione personale alla mediazione non è un mero formalismo, ma uno strumento per facilitare accordi diretti. La delega al solo legale è insufficiente se mancano pieni poteri conciliativi o una conoscenza approfondita dei fatti. Pertanto, l'assenza ingiustificata costituisce una violazione procedurale che il giudice può sanzionare, con una somma pari al contributo unificato, secondo discrezionalità.

Data sentenza: 20/05/2025
Curia: Tribunale di Trieste
Giudice: Arturo Picciotto +1
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mancata partecipazione

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La procura alle liti non basta per rappresentare la parte in mediazione

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 507/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda monitoria a causa di un'irregolarità nella mediazione obbligatoria. Il giudice ha ribadito che la procura alle liti non è sufficiente per rappresentare la parte in mediazione, poiché quest'ultima richiede una procura speciale e sostanziale che conferisca il potere di disporre dei diritti. Poiché il difensore era sprovvisto di tale mandato, la procedura è stata ritenuta non valida, portando alla revoca del decreto.

Data sentenza: 26/09/2023
Curia: Tribunale di Trieste
Giudice: Daniele Venier
Argomento/i: procura sostanziale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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