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Il tribunale di Trieste ricorda che l’avvocato munito di procura alle liti non può rappresentare la parte in mediazione

Procura alle liti e mediazione

Il difensore munito di procura alle liti non può rappresentare la parte in mediazione. È quanto ricorda il tribunale di Trieste, con la sentenza n. 507/2023, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e di merito in materia.

La vicenda

Nella vicenda, la società ricorrente agiva in via monitoria, quale cessionaria pro soluto dei crediti di una S.p.a., chiedendo di ingiungere ad un soggetto il pagamento di circa 29mila euro, pari al debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la banca cedente. Veniva emesso decreto ingiuntivo notificato all’ingiunta, la quale proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l’inefficacia del decreto stesso in quanto notificato oltre il termine previsto. Nel merito, la donna rilevava che sull’importo finanziato gravava il premio di una polizza assicurativa che doveva essere facoltativa ma in realtà era da ritenersi obbligatoria e condizionante l’erogazione del mutuo e contestava l’ammontare del debito ingiunto, deducendo errore di calcolo nella capitalizzazione degli interessi. Riteneva perciò tutto questo potesse determinare la nullità o l’annullabilità del contratto di finanziamento per violazione della direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE, nonché per violazione dei principi di trasparenza e buona fede e vizio del consenso.

L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Alla prima udienza di comparizione, veniva assegnato termine per l’avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo.

Nell’ udienza successiva, parte opponente eccepiva l’improcedibilità del giudizio, per difetto, in capo all’ avvocato che aveva rappresentato l’opposta innanzi al mediatore, di procura speciale e sostanziale per la fase di mediazione, e di procura a partecipare all’ incontro.

Serve la procura sostanziale

Nel decidere il giudice, preliminarmente esamina l’eccezione, sollevata dall’opponente, di improcedibilità della domanda monitoria.

Invero, ricorda le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 28/2010 in merito e richiama la giurisprudenza della Cassazione (cfr. n. 8473/2019), secondo la quale, “ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. In difetto – peraltro – della previsione di un divieto in merito, deve ritenersi che la partecipazione al procedimento di mediazione sia delegabile dalla parte ad altri, tra cui lo stesso difensore, al quale il potere deve essere conferito ‘mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto’”. Pertanto – precisa la Cassazione – se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, “la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.

Perciò, continua il tribunale, “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, “ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista’”.

Dall’indirizzo espresso con la sentenza citata, confermato sia in sede di legittimità (v. Cass. n. 13029/2022), sia dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., tra le altre, C. App. L’ Aquila, sent. n. 1129/2021; Trib. Napoli, sent. n. 3514/2020), il giudice non intende discostarsi.

Nel caso in esame, per la parte ingiungente partecipò al primo incontro con il mediatore l’avvocato privo di potere rappresentativo sostanziale. Invero, “la procura venne allo stesso conferita da altri avvocati, i quali non solo erano privi del potere di rappresentanza sostanziale (che non potevano quindi a loro volta delegare ad altri ), essendo stato conferito loro il diverso potere, di carattere meramente processuale, di rappresentare la parte nel presente giudizio mediante procura ad litem che, sia pure ampia, in quanto estesa al potere di conciliare la controversia, non attribuiva la rappresentanza sostanziale, né poteri specificamente riferiti (come richiesto dalla Cassazione) al procedimento di mediazione”.

Pertanto, conclude il giudicante, “non essendo stata regolarmente svolta la procedura di mediazione, stante la mancata comparizione della convenuta opposta (su cui grava l’onere di presentare la domanda di mediazione, e che quindi subisce gli effetti dell’improcedibilità), va dichiarata l’improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.

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La procura alle liti non basta per rappresentare la parte in mediazione

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 507/2023, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda monitoria a causa di un’irregolarità nella mediazione obbligatoria. Il giudice ha ribadito che la procura alle liti non è sufficiente per rappresentare la parte in mediazione, poiché quest’ultima richiede una procura speciale e sostanziale che conferisca il potere di disporre dei diritti. Poiché il difensore era sprovvisto di tale mandato, la procedura è stata ritenuta non valida, portando alla revoca del decreto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 26/09/2023
Curia: Tribunale di Trieste
Giudice: Daniele Venier
Argomento/i: procura sostanziale

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Il tribunale di Trieste ricorda che l’avvocato munito di procura alle liti non può rappresentare la parte in mediazione

Procura alle liti e mediazione

Il difensore munito di procura alle liti non può rappresentare la parte in mediazione. È quanto ricorda il tribunale di Trieste, con la sentenza n. 507/2023, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e di merito in materia.

La vicenda

Nella vicenda, la società ricorrente agiva in via monitoria, quale cessionaria pro soluto dei crediti di una S.p.a., chiedendo di ingiungere ad un soggetto il pagamento di circa 29mila euro, pari al debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la banca cedente. Veniva emesso decreto ingiuntivo notificato all’ingiunta, la quale proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l’inefficacia del decreto stesso in quanto notificato oltre il termine previsto. Nel merito, la donna rilevava che sull’importo finanziato gravava il premio di una polizza assicurativa che doveva essere facoltativa ma in realtà era da ritenersi obbligatoria e condizionante l’erogazione del mutuo e contestava l’ammontare del debito ingiunto, deducendo errore di calcolo nella capitalizzazione degli interessi. Riteneva perciò tutto questo potesse determinare la nullità o l’annullabilità del contratto di finanziamento per violazione della direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE, nonché per violazione dei principi di trasparenza e buona fede e vizio del consenso.

L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Alla prima udienza di comparizione, veniva assegnato termine per l’avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo.

Nell’ udienza successiva, parte opponente eccepiva l’improcedibilità del giudizio, per difetto, in capo all’ avvocato che aveva rappresentato l’opposta innanzi al mediatore, di procura speciale e sostanziale per la fase di mediazione, e di procura a partecipare all’ incontro.

Serve la procura sostanziale

Nel decidere il giudice, preliminarmente esamina l’eccezione, sollevata dall’opponente, di improcedibilità della domanda monitoria.

Invero, ricorda le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 28/2010 in merito e richiama la giurisprudenza della Cassazione (cfr. n. 8473/2019), secondo la quale, “ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. In difetto – peraltro – della previsione di un divieto in merito, deve ritenersi che la partecipazione al procedimento di mediazione sia delegabile dalla parte ad altri, tra cui lo stesso difensore, al quale il potere deve essere conferito ‘mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto’”. Pertanto – precisa la Cassazione – se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, “la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.

Perciò, continua il tribunale, “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, “ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista’”.

Dall’indirizzo espresso con la sentenza citata, confermato sia in sede di legittimità (v. Cass. n. 13029/2022), sia dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., tra le altre, C. App. L’ Aquila, sent. n. 1129/2021; Trib. Napoli, sent. n. 3514/2020), il giudice non intende discostarsi.

Nel caso in esame, per la parte ingiungente partecipò al primo incontro con il mediatore l’avvocato privo di potere rappresentativo sostanziale. Invero, “la procura venne allo stesso conferita da altri avvocati, i quali non solo erano privi del potere di rappresentanza sostanziale (che non potevano quindi a loro volta delegare ad altri ), essendo stato conferito loro il diverso potere, di carattere meramente processuale, di rappresentare la parte nel presente giudizio mediante procura ad litem che, sia pure ampia, in quanto estesa al potere di conciliare la controversia, non attribuiva la rappresentanza sostanziale, né poteri specificamente riferiti (come richiesto dalla Cassazione) al procedimento di mediazione”.

Pertanto, conclude il giudicante, “non essendo stata regolarmente svolta la procedura di mediazione, stante la mancata comparizione della convenuta opposta (su cui grava l’onere di presentare la domanda di mediazione, e che quindi subisce gli effetti dell’improcedibilità), va dichiarata l’improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.

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