Scarica Sentenza Corte di Appello di Trieste N.191-2025

La mancata partecipazione delle parti alla mediazione obbligatoria è una violazione della procedura che il giudice ha il potere di sanzionare

Mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria: potere del giudice sanzionarla
La sanzione prevista dall’articolo 12-bis del Decreto legislativo n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è una conseguenza automatica della soccombenza. Il giudice ha la discrezionalità di applicare tale misura sanzionatoria, che consiste nel pagamento di una somma equivalente al contributo unificato. La decisione si basa sulla valutazione del caso specifico, considerando il comportamento della parte assente e la finalità della norma. Lo scopo è di promuovere la partecipazione personale delle parti per facilitare il raggiungimento di un accordo, e non semplicemente di punire l’assenza. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Trieste nella sentenza n. 191/2025. 

Richiesta di condanna alla sanzione per i convenuti assenti alla mediazione
Un condomino impugna alcune delibere condominiali, lamentando l’irregolarità della convocazione e la nullità e l’annullabilità di diverse decisioni assembleari. In giudizio il ricorrente chiede anche la condanna dei convenuti al pagamento della sanzione di cui all’articolo 12 bis, comma 3 decreto legislativo n. 28/2010, per la loro assenza nella procedura di mediazione obbligatoria, senza un giustificato motivo e quindi in violazione dell’articolo 8, comma 4 dello stesso decreto legislativo. I condomini convenuti in effetti non si sono presentati personalmente all’incontro di mediazione, delegando il loro avvocato. L’avvocato del ricorrente ritiene questo comportamento contrario alla legge. La delega all’avvocato inoltre non è sufficiente, specialmente perché nel caso di specie il legale non era adeguatamente a conoscenza dei fatti e non aveva il potere di conciliare. I convenuti si difendono sostenendo che la loro assenza era dovuta a ragioni lavorative. Il Tribunale tuttavia, respinge la richiesta di sanzione, ritenendo la delega all’avvocato sufficiente. Il giudice  motiva la decisione sostenendo che l’avvocato fosse a conoscenza delle questioni oggetto della domanda di mediazione perché presente all’assemblea condominiale. In appello, il ricorrente ripropone la richiesta di sanzione e ribadisce che l’avvocato non aveva una conoscenza completa dei fatti e che non è stato dimostrato il possesso di suoi poteri conciliativi.

Mediazione obbligatoria e poteri sanzionatori del giudice
La Corte d’Appello nell’esaminare la questione, sottolinea l’importanza della partecipazione personale delle parti alla mediazione. L’obbligo di partecipazione personale infatti non è un mero formalismo. La mediazione è un meccanismo volto a permettere alle parti di confrontarsi direttamente e trovare una soluzione amichevole, senza l’interposizione di terzi che potrebbero non avere il pieno potere decisionale o una conoscenza approfondita dei dettagli.
La giurisprudenza ha spesso sottolineato che la delega al solo avvocato non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di partecipazione personale, a meno che il legale non sia stato espressamente investito di pieni poteri per discutere e definire un accordo. La Corte d’Appello ribadisce in sentenza questo concetto, evidenziando che l’assenza dei condomini doveva essere giustificata da motivi documentati e che l’avvocato non poteva essere considerato un sostituto idoneo, poiché la sua conoscenza dei fatti era basata solo sulla semplice presenza all’assemblea, senza la prova dei suoi poteri conciliativi. L’omessa partecipazione ingiustificata è una condotta sanzionabile e il giudice ha il potere di condannare la parte inadempiente al versamento di una somma equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’omessa partecipazione ingiustificata alla mediazione infatti è una violazione procedurale grave che il giudice ha il potere di sanzionare.

Leggi anche: Mediazione obbligatoria: sanzione per mancata partecipazione

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Sanzione per mancata partecipazione mediazione: potere al giudice

La sentenza n. 191/2025 della Corte d’Appello di Trieste chiarisce che l’obbligo di partecipazione personale alla mediazione non è un mero formalismo, ma uno strumento per facilitare accordi diretti. La delega al solo legale è insufficiente se mancano pieni poteri conciliativi o una conoscenza approfondita dei fatti. Pertanto, l’assenza ingiustificata costituisce una violazione procedurale che il giudice può sanzionare, con una somma pari al contributo unificato, secondo discrezionalità.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/05/2025
Curia: Tribunale di Trieste
Giudice: Arturo Picciotto, Daniele Venier
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mancata partecipazione

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La mancata partecipazione delle parti alla mediazione obbligatoria è una violazione della procedura che il giudice ha il potere di sanzionare

Mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria: potere del giudice sanzionarla
La sanzione prevista dall’articolo 12-bis del Decreto legislativo n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è una conseguenza automatica della soccombenza. Il giudice ha la discrezionalità di applicare tale misura sanzionatoria, che consiste nel pagamento di una somma equivalente al contributo unificato. La decisione si basa sulla valutazione del caso specifico, considerando il comportamento della parte assente e la finalità della norma. Lo scopo è di promuovere la partecipazione personale delle parti per facilitare il raggiungimento di un accordo, e non semplicemente di punire l’assenza. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Trieste nella sentenza n. 191/2025. 

Richiesta di condanna alla sanzione per i convenuti assenti alla mediazione
Un condomino impugna alcune delibere condominiali, lamentando l’irregolarità della convocazione e la nullità e l’annullabilità di diverse decisioni assembleari. In giudizio il ricorrente chiede anche la condanna dei convenuti al pagamento della sanzione di cui all’articolo 12 bis, comma 3 decreto legislativo n. 28/2010, per la loro assenza nella procedura di mediazione obbligatoria, senza un giustificato motivo e quindi in violazione dell’articolo 8, comma 4 dello stesso decreto legislativo. I condomini convenuti in effetti non si sono presentati personalmente all’incontro di mediazione, delegando il loro avvocato. L’avvocato del ricorrente ritiene questo comportamento contrario alla legge. La delega all’avvocato inoltre non è sufficiente, specialmente perché nel caso di specie il legale non era adeguatamente a conoscenza dei fatti e non aveva il potere di conciliare. I convenuti si difendono sostenendo che la loro assenza era dovuta a ragioni lavorative. Il Tribunale tuttavia, respinge la richiesta di sanzione, ritenendo la delega all’avvocato sufficiente. Il giudice  motiva la decisione sostenendo che l’avvocato fosse a conoscenza delle questioni oggetto della domanda di mediazione perché presente all’assemblea condominiale. In appello, il ricorrente ripropone la richiesta di sanzione e ribadisce che l’avvocato non aveva una conoscenza completa dei fatti e che non è stato dimostrato il possesso di suoi poteri conciliativi.

Mediazione obbligatoria e poteri sanzionatori del giudice
La Corte d’Appello nell’esaminare la questione, sottolinea l’importanza della partecipazione personale delle parti alla mediazione. L’obbligo di partecipazione personale infatti non è un mero formalismo. La mediazione è un meccanismo volto a permettere alle parti di confrontarsi direttamente e trovare una soluzione amichevole, senza l’interposizione di terzi che potrebbero non avere il pieno potere decisionale o una conoscenza approfondita dei dettagli.
La giurisprudenza ha spesso sottolineato che la delega al solo avvocato non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di partecipazione personale, a meno che il legale non sia stato espressamente investito di pieni poteri per discutere e definire un accordo. La Corte d’Appello ribadisce in sentenza questo concetto, evidenziando che l’assenza dei condomini doveva essere giustificata da motivi documentati e che l’avvocato non poteva essere considerato un sostituto idoneo, poiché la sua conoscenza dei fatti era basata solo sulla semplice presenza all’assemblea, senza la prova dei suoi poteri conciliativi. L’omessa partecipazione ingiustificata è una condotta sanzionabile e il giudice ha il potere di condannare la parte inadempiente al versamento di una somma equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’omessa partecipazione ingiustificata alla mediazione infatti è una violazione procedurale grave che il giudice ha il potere di sanzionare.

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