Il tribunale di Rieti ribadisce che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia a mediazione obbligatoria, il creditore deve esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità, come risulta dal chiaro dettato della legge

Mediazione obbligatoria contratti bancari

In materia di contratti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità del ricorso e la contestuale revoca del decreto. È quanto ribadisce il tribunale di Rieti (con sentenza n. 14/2023) riportandosi al chiaro dettato della legge e alla giurisprudenza consolidata. 

La vicenda

Nella vicenda, un cliente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore della propria banca per il pagamento di circa 6mila euro dovuti per i rapporti contrattuali in essere. Il ricorrente chiedeva la revoca del decreto in quanto illegittimo e infondato. La banca si costituiva in giudizio impugnando e contestando quando dedotto da parte opponente e chiedendo la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell’opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate. 

Alla udienza di prima comparizione il giudice, rilevato che la materia oggetto di causa (contratto bancario) ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 prevede l’espletamento di un procedimento di mediazione a pena di improcedibilità del giudizio di opposizione assegnava a parte opposta termine di giorni 15. 

Alla successiva udienza, veniva dato atto, tuttavia, che non risultava depositato il verbale relativo all’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione. 

Revoca decreto ingiuntivo senza mediazione: la legge è chiara

Ai fini della decisione della controversia, il giudice si concentra subito sulla mancata mediazione, riportando quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010. 

Nel contesto bancario, com’è noto, scrive il tribunale, tale norma prevede in particolare che “il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis t.u.b.”

Il testo è inequivocabile, rammenta il giudicante: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto – ovvero i procedimenti – speciali all’uopo previsti (rileva in questa sede quello dell’art. 128 bis TUB)”.

L’aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio, sottolinea il tribunale di Rieti, “risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l’accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo”. 

La stessa Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “nella controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis del d.lgs n. 28 del 2010 i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 conseguirà la revoca de decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020). 

Svolte queste premesse, il giudice rileva che nel caso di specie parte opposta, nonostante l’invito a promuovere il tentativo di mediazione, non ha ottemperato all’onere. Per cui, conclude, “in mancanza di proposizione di mediazione obbligatoria e in applicazione a quanto disposto dalla Cassazione con la pronuncia del 2020, il giudizio deve ritenersi improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato”. Le spese seguono la soccombenza.

Scarica Sentenza Tribunale di Rieti 16.01.2023

Antonella tassi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Contratti bancari: il creditore deve tentare la mediazione per legge

Il Tribunale di Rieti ha ribadito che, nelle controversie su contratti bancari soggette a mediazione obbligatoria, spetta al creditore opposto esperire il tentativo di conciliazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La mancata attivazione di tale procedura, prevista dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 per deflazionare il contenzioso, comporta l'improcedibilità del giudizio. Coerentemente con l'orientamento della Cassazione, ciò determina la revoca automatica del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 16/01/2023
Curia: Tribunale di Rieti
Giudice: Antonella tassi
Argomento/i: contratti bancari +1
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mancata partecipazione alla mediazione: no alla sanzione per la parte contumace

Il Tribunale di Napoli ha stabilito che la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è applicabile alla parte che rimane contumace nel giudizio di merito. In un caso di azione di rivendica immobiliare, il giudice ha rigettato le domande del Comune di Napoli per mancanza di prove sulla proprietà del bene. In tale contesto, è stato chiarito che l'obbligo di versare una somma allo Stato per l'assenza in mediazione riguarda solo la parte costituita in giudizio.

Data sentenza: 24/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Antonella tassi
Argomento/i: Mancata partecipazione +2
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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