Il tribunale di Rieti ribadisce che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia a mediazione obbligatoria, il creditore deve esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità, come risulta dal chiaro dettato della legge

Mediazione obbligatoria contratti bancari

In materia di contratti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità del ricorso e la contestuale revoca del decreto. È quanto ribadisce il tribunale di Rieti (con sentenza n. 14/2023) riportandosi al chiaro dettato della legge e alla giurisprudenza consolidata. 

La vicenda

Nella vicenda, un cliente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore della propria banca per il pagamento di circa 6mila euro dovuti per i rapporti contrattuali in essere. Il ricorrente chiedeva la revoca del decreto in quanto illegittimo e infondato. La banca si costituiva in giudizio impugnando e contestando quando dedotto da parte opponente e chiedendo la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell’opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate. 

Alla udienza di prima comparizione il giudice, rilevato che la materia oggetto di causa (contratto bancario) ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 prevede l’espletamento di un procedimento di mediazione a pena di improcedibilità del giudizio di opposizione assegnava a parte opposta termine di giorni 15. 

Alla successiva udienza, veniva dato atto, tuttavia, che non risultava depositato il verbale relativo all’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione. 

Revoca decreto ingiuntivo senza mediazione: la legge è chiara

Ai fini della decisione della controversia, il giudice si concentra subito sulla mancata mediazione, riportando quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010. 

Nel contesto bancario, com’è noto, scrive il tribunale, tale norma prevede in particolare che “il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis t.u.b.”

Il testo è inequivocabile, rammenta il giudicante: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto – ovvero i procedimenti – speciali all’uopo previsti (rileva in questa sede quello dell’art. 128 bis TUB)”.

L’aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio, sottolinea il tribunale di Rieti, “risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l’accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo”. 

La stessa Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “nella controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis del d.lgs n. 28 del 2010 i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 conseguirà la revoca de decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020). 

Svolte queste premesse, il giudice rileva che nel caso di specie parte opposta, nonostante l’invito a promuovere il tentativo di mediazione, non ha ottemperato all’onere. Per cui, conclude, “in mancanza di proposizione di mediazione obbligatoria e in applicazione a quanto disposto dalla Cassazione con la pronuncia del 2020, il giudizio deve ritenersi improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato”. Le spese seguono la soccombenza.

Scarica Sentenza Tribunale di Rieti 16.01.2023

Contratti bancari: il creditore deve tentare la mediazione per legge

Il Tribunale di Rieti ha ribadito che, nelle controversie su contratti bancari soggette a mediazione obbligatoria, spetta al creditore opposto esperire il tentativo di conciliazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La mancata attivazione di tale procedura, prevista dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 per deflazionare il contenzioso, comporta l’improcedibilità del giudizio. Coerentemente con l’orientamento della Cassazione, ciò determina la revoca automatica del decreto ingiuntivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 16/01/2023
Curia: Tribunale di Rieti
Giudice: Antonella tassi
Argomento/i: contratti bancari, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto bancario, Mediazione obbligatoria

Il tribunale di Rieti ribadisce che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia a mediazione obbligatoria, il creditore deve esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità, come risulta dal chiaro dettato della legge

Mediazione obbligatoria contratti bancari

In materia di contratti bancari, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità del ricorso e la contestuale revoca del decreto. È quanto ribadisce il tribunale di Rieti (con sentenza n. 14/2023) riportandosi al chiaro dettato della legge e alla giurisprudenza consolidata. 

La vicenda

Nella vicenda, un cliente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore della propria banca per il pagamento di circa 6mila euro dovuti per i rapporti contrattuali in essere. Il ricorrente chiedeva la revoca del decreto in quanto illegittimo e infondato. La banca si costituiva in giudizio impugnando e contestando quando dedotto da parte opponente e chiedendo la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell’opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate. 

Alla udienza di prima comparizione il giudice, rilevato che la materia oggetto di causa (contratto bancario) ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 prevede l’espletamento di un procedimento di mediazione a pena di improcedibilità del giudizio di opposizione assegnava a parte opposta termine di giorni 15. 

Alla successiva udienza, veniva dato atto, tuttavia, che non risultava depositato il verbale relativo all’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione. 

Revoca decreto ingiuntivo senza mediazione: la legge è chiara

Ai fini della decisione della controversia, il giudice si concentra subito sulla mancata mediazione, riportando quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010. 

Nel contesto bancario, com’è noto, scrive il tribunale, tale norma prevede in particolare che “il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis t.u.b.”

Il testo è inequivocabile, rammenta il giudicante: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto – ovvero i procedimenti – speciali all’uopo previsti (rileva in questa sede quello dell’art. 128 bis TUB)”.

L’aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio, sottolinea il tribunale di Rieti, “risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l’accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo”. 

La stessa Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “nella controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis del d.lgs n. 28 del 2010 i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 conseguirà la revoca de decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020). 

Svolte queste premesse, il giudice rileva che nel caso di specie parte opposta, nonostante l’invito a promuovere il tentativo di mediazione, non ha ottemperato all’onere. Per cui, conclude, “in mancanza di proposizione di mediazione obbligatoria e in applicazione a quanto disposto dalla Cassazione con la pronuncia del 2020, il giudizio deve ritenersi improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato”. Le spese seguono la soccombenza.

Scarica Sentenza Tribunale di Rieti 16.01.2023

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