Il rifiuto di non conciliare da parte di chi ha avviato la mediazione non impedisce la procedibilità della domanda se motivata dalla chiusura di controparte

Domanda procedibile se il rifiuto a mediare è motivato dalla chiusura di controparte

Il rifiuto di conciliare manifestato dalla parte che ha presentato l’istanza alla mediazione durante il primo incontro informativo non è causa di improcedibilità della domanda, se il rifiuto è frutto della totale chiusura di controparte di trovare una soluzione comune.

Lo ha affermato la Corte dappello Firenze nella sentenza n. 1602/2023.

Mediazione e materia bancaria

Tra una banca e un mutuatario sorge una controversia perché la prima chiede il pagamento delle rate di mutuo non onorate. La banca cessionaria del credito ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle rate di mutuo suddette, ma il mutuatario si oppone. Si apre così il giudizio e il Tribunale di Pistoia dichiara l’opposizione improcedibile.

Domanda improcedibile se chi attiva la mediazione poi rifiuta la conciliazione

Il mutuatario appella e contesta la decisione, facendo valere, anche in sede di gravame, l’omessa attivazione della procedura di mediazione.

Il mutuatario appellante eccepisce che la banca, che dapprima ha attivato la procedura di mediazione, si è poi rifiutata di conciliare la controversia, come emerge dal verbale.

Per l’appellante la condotta di chiusura della banca nei confronti della procedura di mediazione deve essere considerata come un vero e proprio rifiuto di conciliare.  Rifiuto che la banca ha tentato di nascondere con la convocazione formale della controparte davanti all’organismo competente allo svolgimento della procedura di mediazione.

Per l’appellante la sanzione della improcedibilità della domanda sancita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 è applicata quando la parte non deposita l’istanza per avviare la mediazione, ma anche quando la parte che l’ha depositata poi non entra in mediazione. In quest’ultimo caso infatti è evidente che la volontà di conciliare è solo apparente.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 inoltre sanziona la mancata partecipazione alla mediazione in assenza di un giustificato motivo e nel farlo non prevede regole diverse per l’istante e il soggetto invitato alla mediazione. Da ciò si desume che anche la parte che avvia la mediazione può essere sanzionata con la improcedibilità della domanda in giudizio se partecipa all’incontro informativo, ma poi non si rende disponibile a trattare la controversia senza motivare la sua decisione. Anche in questo caso la parte non dimostra infatti la reale volontà di mediare. 

Il rifiuto di mediare non rende la domanda improcedibile

La Corte di Appello di Firenze ritiene però che l’eccezione sollevata dall’appellante sia del tutto infondata alla luce di quanto si è verificato in sede di mediazione.

La banca ha infatti notificato alla controparte l’istanza per convocarla in mediazione. Il rifiuto a conciliare che la stessa ha poi espresso durante il primo incontro informativo non è stato manifestato in virtù di una decisione autonoma, ma è dipeso dalla distanza tra le due posizioni, come risulta dal verbale depositato. La ragione del rifiuto a conciliare opposto dalla banca non è immotivato. Controparte ha infatti dichiarato di non dovere nulla alla banca, dimostrando in questo modo, essa stessa, la volontà di non collaborare per la ricerca di una soluzione in grado di soddisfare entrambi.

Scarica sentenza Corte d’Appello di Firenze 21 07 2023

Anna Primavera

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La domanda è procedibile se chi avvia la mediazione si rifiuta motivatamente di conciliare

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1602/2023, ha stabilito che il rifiuto di conciliare da parte dell'istante della mediazione non comporta l'improcedibilità della domanda se tale decisione è motivata dalla totale chiusura della controparte. Nel caso specifico, nonostante la banca abbia rifiutato l'accordo, tale condotta è stata ritenuta legittima poiché derivata dall'impossibilità di trovare un terreno comune, data la netta opposizione del mutuatario a riconoscere il debito.

Data sentenza: 21/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Anna Primavera +2
Argomento/i: Procedibilità della domanda
Materia/e: Rifiuto della conciliazione

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In mediazione delegata gli avvocati dovranno riferire in merito all’eventuale mancata fattiva partecipazione delle parti sostanziali e del rifiuto della proposta del mediatore

Durante l'udienza del 18 marzo 2014 presso il Tribunale di Firenze, il Giudice Anna Primavera ha disposto che l'attrice avvii il procedimento di mediazione obbligatoria entro 15 giorni, avvertendo che l'omesso tentativo comporterà l'improcedibilità della domanda. Le parti sono state invitate a partecipare a una sessione informativa e a depositare in cancelleria l'esito della mediazione almeno dieci giorni prima della prossima udienza, fissata per il 1° ottobre 2014 per verificarne l'avvenuta esecuzione.

Data sentenza: 18/03/2014
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Anna Primavera
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Altre

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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