Firenze, 18.3.2014

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.                  /2013

 Tra …..   ATTORE

e     …..    CONVENUTA

 

Oggi 18 marzo 2014, innanzi al Giudice dott. Anna Primavera, sono comparsi: Per …… l’avv. ….. ;

Per …… l’avv. ….. ;

Per …   l’avv. …… .

Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..

 

Il Giudice, visto l’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 98/2013, sentiti i procuratori,

 dispone

 che parte opposta quale attrice in senso sostanziale esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni;

 fa presente

 che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

 invita

 gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);

le parti e i loro avvocati a partecipare a una sessione informativa presso l’ufficio gestito dall’ Università di Firenze (Laboratorio Un Altro Modo, con sede nel nuovo Palazzo di Giustizia, edificio B, piano V, stanza n. 9, orari di ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.

La nota dovrà contenere informazioni:

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;

 fissa

 al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto tentativo di mediazione e di verifi- care l’avveramento o meno della condizione di procedibilità l’udienza del 1.10.2014 ore 10.10. .

 

Il Giudice

dott. Anna Primavera

In mediazione delegata gli avvocati dovranno riferire in merito all’eventuale mancata fattiva partecipazione delle parti sostanziali e del rifiuto della proposta del mediatore

Durante l’udienza del 18 marzo 2014 presso il Tribunale di Firenze, il Giudice Anna Primavera ha disposto che l’attrice avvii il procedimento di mediazione obbligatoria entro 15 giorni, avvertendo che l’omesso tentativo comporterà l’improcedibilità della domanda. Le parti sono state invitate a partecipare a una sessione informativa e a depositare in cancelleria l’esito della mediazione almeno dieci giorni prima della prossima udienza, fissata per il 1° ottobre 2014 per verificarne l’avvenuta esecuzione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/03/2014
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Anna Primavera
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro, Mediazione delegata
Materia/e: Altre
Firenze, 18.3.2014

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.                  /2013

 Tra …..   ATTORE

e     …..    CONVENUTA

 

Oggi 18 marzo 2014, innanzi al Giudice dott. Anna Primavera, sono comparsi: Per …… l’avv. ….. ;

Per …… l’avv. ….. ;

Per …   l’avv. …… .

Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..

 

Il Giudice, visto l’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 98/2013, sentiti i procuratori,

 dispone

 che parte opposta quale attrice in senso sostanziale esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni;

 fa presente

 che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

 invita

 gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);

le parti e i loro avvocati a partecipare a una sessione informativa presso l’ufficio gestito dall’ Università di Firenze (Laboratorio Un Altro Modo, con sede nel nuovo Palazzo di Giustizia, edificio B, piano V, stanza n. 9, orari di ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.

La nota dovrà contenere informazioni:

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;

 fissa

 al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto tentativo di mediazione e di verifi- care l’avveramento o meno della condizione di procedibilità l’udienza del 1.10.2014 ore 10.10. .

 

Il Giudice

dott. Anna Primavera

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