Domanda procedibile se il rifiuto a mediare è motivato dalla chiusura di controparte
Il rifiuto di conciliare manifestato dalla parte che ha presentato l’istanza alla mediazione durante il primo incontro informativo non è causa di improcedibilità della domanda, se il rifiuto è frutto della totale chiusura di controparte di trovare una soluzione comune.
Lo ha affermato la Corte d’appello Firenze nella sentenza n. 1602/2023.
Mediazione e materia bancaria
Tra una banca e un mutuatario sorge una controversia perché la prima chiede il pagamento delle rate di mutuo non onorate. La banca cessionaria del credito ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle rate di mutuo suddette, ma il mutuatario si oppone. Si apre così il giudizio e il Tribunale di Pistoia dichiara l’opposizione improcedibile.
Domanda improcedibile se chi attiva la mediazione poi rifiuta la conciliazione
Il mutuatario appella e contesta la decisione, facendo valere, anche in sede di gravame, l’omessa attivazione della procedura di mediazione.
Il mutuatario appellante eccepisce che la banca, che dapprima ha attivato la procedura di mediazione, si è poi rifiutata di conciliare la controversia, come emerge dal verbale.
Per l’appellante la condotta di chiusura della banca nei confronti della procedura di mediazione deve essere considerata come un vero e proprio rifiuto di conciliare. Rifiuto che la banca ha tentato di nascondere con la convocazione formale della controparte davanti all’organismo competente allo svolgimento della procedura di mediazione.
Per l’appellante la sanzione della improcedibilità della domanda sancita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 è applicata quando la parte non deposita l’istanza per avviare la mediazione, ma anche quando la parte che l’ha depositata poi non entra in mediazione. In quest’ultimo caso infatti è evidente che la volontà di conciliare è solo apparente.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 inoltre sanziona la mancata partecipazione alla mediazione in assenza di un giustificato motivo e nel farlo non prevede regole diverse per l’istante e il soggetto invitato alla mediazione. Da ciò si desume che anche la parte che avvia la mediazione può essere sanzionata con la improcedibilità della domanda in giudizio se partecipa all’incontro informativo, ma poi non si rende disponibile a trattare la controversia senza motivare la sua decisione. Anche in questo caso la parte non dimostra infatti la reale volontà di mediare.
Il rifiuto di mediare non rende la domanda improcedibile
La Corte di Appello di Firenze ritiene però che l’eccezione sollevata dall’appellante sia del tutto infondata alla luce di quanto si è verificato in sede di mediazione.
La banca ha infatti notificato alla controparte l’istanza per convocarla in mediazione. Il rifiuto a conciliare che la stessa ha poi espresso durante il primo incontro informativo non è stato manifestato in virtù di una decisione autonoma, ma è dipeso dalla distanza tra le due posizioni, come risulta dal verbale depositato. La ragione del rifiuto a conciliare opposto dalla banca non è immotivato. Controparte ha infatti dichiarato di non dovere nulla alla banca, dimostrando in questo modo, essa stessa, la volontà di non collaborare per la ricerca di una soluzione in grado di soddisfare entrambi.
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