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Bollette luce e gas: se il giudice non assegna alle parti in termine per esperire la conciliare nella prima udienza il giudizio è procedibile

Bollette luce e gas e termine per conciliazione

Nelle controversie che hanno ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas e che sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudizio diventa procedibile se, pur in presenza dell’eccezione d’improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, il giudice non assegna alle parti il termine necessario ad avviare la procedura di conciliazione. Lo ha affermato il Tribunale di Foggia, nella sentenza n. 1356/2024.

Bollette luce e gas: opposizione a decreto ingiuntivo

Un utente si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto dal suo fornitore di energia elettrica. L’opponente eccepisce la prescrizione del credito, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e infine condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio e ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Controparte chiede il rigetto dell’opposizione perché infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il giudice istruisce la causa per mezzo di documenti e propone alle parti di risolvere la controversia in via conciliativa. L’autorità rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione.

 Termine per conciliare: vale la regola art. 5 dlgs n. 28/2010

Il Tribunale competente rigetta l’opposizione avanzata confermando il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’opposta. L’autorità giudiziaria si pronuncia prima di tutto sull’eccezione di improcedibilità della domanda causata:

  • dal mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010 e dalla delibera n. 209/2016 E/COM;
  • dal mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dall’opponente.

 Bollette luce e gas: eccezione di improcedibilità e mancata assegnazione del termine

Per il Tribunale l’eccezione di improcedibilità va respinta perché infondata. Il Giudice precisa che manca una disciplina specifica in materia che stabilisca entro quale termine la parte sia tenuta ad avviare la conciliazione ed entro quale termine il giudice debba assegnare alle parti un termine per avviare la conciliazione. Occorre quindi fare riferimento ai termini stabiliti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. La norma specifica che il giudice, nel corso della prima udienza, dopo aver constatato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, assegni alle parti il termine di 15 giorni per presentare l’istanza di avvio.

Mancata concessione del termine entro la prima udienza: giudizio procedibile

Nel caso di specie però il Giudice, nonostante l’eccezione di improcedibilità eccepita dall’opponente, ha omesso di assegnare alle parti il termine di 15 giorni previsto dalla legge per avviare la conciliazione. Il procedimento pertanto diventa procedibile nel rispetto del principio sancito dalla Cassazione in materia di giurisdizione condizionata. In base a questo principio: “la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere – dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell’art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l’azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 10089/2000, Cass. n. 3022/2003)”. 

Leggi anche l’articolo “Condizione di procedibilità e mediazione

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Alessandro Emanuele Lenoci

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Bollette luce e gas: giudizio procedibile se il giudice non assegna il termine per la conciliazione

La sentenza n. 1356/2024 del Tribunale di Foggia stabilisce che, nelle controversie su bollette luce e gas, il giudizio resta procedibile anche se non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se il giudice, nonostante l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte, non assegna nella prima udienza il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 per avviare la procedura, l'azione prosegue in ossequio ai principi di speditezza processuale e giurisdizione condizionata.

Data sentenza: 16/05/2024
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Alessandro Emanuele Lenoci
Argomento/i: Giudizio procedibile

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Telecomunicazioni: mancata conciliazione, domanda improcedibile

Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 549/2024, ha stabilito che nelle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti il mancato tentativo di conciliazione obbligatorio comporta l'improcedibilità e non l'improponibilità della domanda. Seguendo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice non deve chiudere il rito, ma sospendere il giudizio per consentire alle parti di esperire il tentativo. Nel caso specifico, tale condizione è stata soddisfatta, portando all'accoglimento dell'appello.

Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Alessandro Emanuele Lenoci

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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